Cassazione Civile, Ordinanza n. 27361/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una azienda sanitaria locale aveva impugnato la sentenza d'appello che, confermando il primo grado, aveva accolto la domanda di una medico specialista in oftalmologia volta a ottenere il riconoscimento della natura subordinata o parasubordinata del rapporto intercorso con l'ente tra il 1 gennaio 2006 e il 31 maggio 2010, per attività svolta formalmente in veste di volontariato presso il reparto di oculistica di un presidio ospedaliero, con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni maturate. La ricorrente sosteneva, con due motivi, che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato il rapporto come lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione nonostante l'assenza di un valido accesso per concorso, e che fosse invece ammissibile un rapporto di volontariato o comunque una deroga convenzionale alla normale onerosità della prestazione; inoltre denunciava omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la prestazione era stata resa sulla base di una semplice autorizzazione alla frequenza del reparto, senza contratto né accordo sul compenso, mai richiesto dalla interessata per oltre quattro anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui contestava la mancata costituzione di un rapporto di impiego pubblico valido, perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva infatti costituito un rapporto di pubblico impiego, ma aveva ravvisato un rapporto di impiego di fatto, nullo ma comunque idoneo a far operare la tutela dell'art. 2126 c.c., applicabile anche al pubblico impiego, con diritto alla retribuzione della prestazione resa. Ha inoltre ribadito che la gratuità della prestazione non può desumersi dalle sole pattuizioni formali, dovendo essere provata da chi la allega mediante circostanze concrete che dimostrino con certezza una causa gratuita. È stata ritenuta corretta anche l'esclusione dell'applicabilità della disciplina sul volontariato, poiché la prestazione non risultava organizzata nei termini richiesti dalla legge e l'ente sanitario, pur pubblico, opera con criteri imprenditoriali e non come soggetto senza fini di lucro. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il fatto dedotto come omesso esame era stato comunque valutato e, in ogni caso, non era decisivo, essendo irrilevante il vantaggio futuro eventualmente perseguito dalla prestatrice ai fini della prova della gratuità. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51 Cost.
Richiamato insieme agli altri parametri costituzionali sulla disciplina dell'accesso al pubblico impiego; il ricorso lo invocava per contestare la qualificazione del rapporto.
art. 97 Cost.
Invocato a sostegno del principio del concorso e della legittimità dell'accesso al pubblico impiego.
Richiamato dal ricorrente sul tema dell'accesso al pubblico impiego e dei relativi requisiti.
La Corte precisa che la decisione di merito non aveva costituito un rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato in violazione di questa norma, ma aveva riconosciuto un rapporto di fatto con tutela ex art. 2126 c.c.
Richiamato per contestare la qualificazione subordinata del rapporto; la Corte ne fa applicazione in relazione alla presunzione di onerosità del lavoro subordinato.
È la base della tutela riconosciuta al rapporto di impiego di fatto nullo: la prestazione lavorativa resa va remunerata secondo la presunzione di onerosità del lavoro subordinato.
La Corte afferma che il volontariato richiede l'esercizio in forma organizzata dell'attività, requisito non riscontrato nel caso concreto.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
L'ente sanitario rientra tra le amministrazioni pubbliche, ma ciò non esclude che, ai fini della disciplina applicabile, esso operi secondo la qualificazione speciale prevista dalla normativa di settore.
art. 3, commi 1 bis e 1 ter, d.lgs. n. 502/1992
La Corte qualifica la ASL come ente pubblico economico, sottolineandone l'autonomia imprenditoriale e l'obbligo di operare con criteri di efficacia, efficienza ed economicità e nel rispetto del vincolo di bilancio.
Richiamato per rinviare alla motivazione di precedente giurisprudenza utilizzata come supporto argomentativo.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego di fatto, la nullità del rapporto non esclude la tutela ex art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione per l'attività effettivamente svolta.
- La gratuità della prestazione lavorativa non può essere desunta dalle sole dichiarazioni o pattuizioni formali: chi la invoca deve provarla con elementi concreti e oggettivi, valutando modalità di svolgimento del rapporto, quantità di lavoro e condizioni delle parti.
- La mera aspirazione del prestatore a trarre in futuro un vantaggio non pecuniario non è sufficiente a dimostrare la gratuità della prestazione né a vincere la presunzione di onerosità del lavoro subordinato.
- La disciplina del volontariato presuppone un'attività organizzata secondo i requisiti di legge; non è applicabile quando la prestazione si inserisca in un assetto organizzativo incompatibile con il volontariato e con la natura non lucrativa richiesta.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che denunci come omesso un fatto già esaminato dal giudice di merito o comunque non decisivo.
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