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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31303/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore a progetto/collaboratore coordinato e continuativo volta a ottenere l’indennità DIS-COLL prevista dall’art. 15 del d.lgs. n. 22/2015, nonostante il mancato versamento di alcuni contributi previdenziali da parte del committente. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’appello di Milano aveva confermato l’accoglimento ritenendo applicabile anche ai parasubordinati il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., per analogia di ratio con il lavoro subordinato. L’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla Gestione separata (art. 2, commi 26-37, l. n. 335/1995; art. 59, comma 16, l. n. 449/1997; d.m. 4 aprile 2002, n. 23484; l. n. 296/2006; d.m. 12 luglio 2007, n. 28507) e dell’art. 15 d.lgs. n. 22/2015 in relazione all’art. 2116 c.c. Secondo l’Istituto, l’automaticità delle prestazioni opera per i soli lavoratori subordinati e non per i lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata, per i quali vige il diverso principio dell’effettivo versamento dei contributi come requisito per l’accesso alla prestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’I.N.P.S. Richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’art. 2116 c.c. non si applica, in difetto di espressa previsione, ai rapporti tra lavoratore autonomo e ente previdenziale, ha affermato che i collaboratori iscritti alla Gestione separata restano personalmente obbligati al contributo almeno per la quota a loro carico e che la disciplina speciale non consente di estendere loro l’automaticità delle prestazioni tipica del lavoro subordinato. Ha quindi cassato integralmente la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato le domande proposte dal lavoratore. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la formazione successiva del principio di diritto.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 22/2015

    norma istitutiva della prestazione DIS-COLL oggetto della domanda, che non viene letta come fonte di automaticità in favore degli iscritti alla Gestione separata in caso di omesso versamento contributivo

  • art. 2116 c.c.

    principio di automaticità delle prestazioni riconosciuto come regola per il lavoro subordinato, ma ritenuto non estensibile ai lavoratori autonomi e ai collaboratori iscritti alla Gestione separata

  • art. 2, commi 26-37, l. n. 335/1995

    disciplina della Gestione separata: obbligo di iscrizione, riparto del contributo e diritto all’accreditamento subordinato al versamento del contributo minimo; esclude l’automaticità delle prestazioni

  • art. 59, comma 16, l. n. 449/1997

    richiamata dal ricorrente nel quadro normativo della Gestione separata e della tutela previdenziale degli iscritti

  • art. 1, d.m. 4 aprile 2002, n. 23484

    richiamato nel motivo come parte della disciplina attuativa del versamento contributivo nella Gestione separata

  • l. n. 296/2006

    richiamata nel motivo come ulteriore fonte della disciplina contributiva applicabile

  • d.m. 12 luglio 2007, n. 28507

    richiamato nel motivo come fonte attuativa della disciplina della Gestione separata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio al precedente consolidato della Corte

  • art. 4, comma 1, prel. c.c.

    richiamato per affermare che la fonte regolamentare non può derogare alla previsione di legge

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 2, comma 29, l. n. 335/1995

    prevede l’accreditamento dei contributi solo per chi abbia versato almeno il minimale di reddito, con conseguente incompatibilità con il principio di automaticità

  • art. 2115 c.c.

    evocato per evidenziare che, nel lavoro subordinato, l’obbligazione contributiva grava sull’imprenditore, a differenza della Gestione separata

  • art. 19, comma 1, l. n. 218/1952

    richiamato come conferma del regime contributivo del lavoro subordinato

Massime di principio

  • Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 c.c. opera come regola generale per il lavoro subordinato, ma non è estensibile ai rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato in assenza di una specifica previsione di legge o di fonte secondaria legittimamente conforme alla legge.
  • Per gli iscritti alla Gestione separata, il diritto alle prestazioni previdenziali è normalmente collegato all’effettivo versamento dei contributi; il mancato pagamento impedisce, di regola, la maturazione del diritto o l’accreditamento, salvo espressa diversa disciplina.
  • La disciplina del riparto del contributo tra committente e collaboratore nella Gestione separata non altera la titolarità del lato passivo dell’obbligazione contributiva né trasforma il collaboratore in un soggetto parificabile al lavoratore subordinato ai fini dell’automaticità delle prestazioni.
  • Le fonti regolamentari attuative non possono ampliare il regime legale della tutela previdenziale oltre quanto consentito dalla legge; una disposizione sul pagamento ‘per il tramite’ del committente vale come semplificazione della riscossione, non come estensione dell’automatismo.
  • Quando la Corte di cassazione rileva che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, rigettando direttamente la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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