Cassazione Civile, Ordinanza n. 31303/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore a progetto/collaboratore coordinato e continuativo volta a ottenere l’indennità DIS-COLL prevista dall’art. 15 del d.lgs. n. 22/2015, nonostante il mancato versamento di alcuni contributi previdenziali da parte del committente. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’appello di Milano aveva confermato l’accoglimento ritenendo applicabile anche ai parasubordinati il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., per analogia di ratio con il lavoro subordinato. L’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla Gestione separata (art. 2, commi 26-37, l. n. 335/1995; art. 59, comma 16, l. n. 449/1997; d.m. 4 aprile 2002, n. 23484; l. n. 296/2006; d.m. 12 luglio 2007, n. 28507) e dell’art. 15 d.lgs. n. 22/2015 in relazione all’art. 2116 c.c. Secondo l’Istituto, l’automaticità delle prestazioni opera per i soli lavoratori subordinati e non per i lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata, per i quali vige il diverso principio dell’effettivo versamento dei contributi come requisito per l’accesso alla prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’I.N.P.S. Richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’art. 2116 c.c. non si applica, in difetto di espressa previsione, ai rapporti tra lavoratore autonomo e ente previdenziale, ha affermato che i collaboratori iscritti alla Gestione separata restano personalmente obbligati al contributo almeno per la quota a loro carico e che la disciplina speciale non consente di estendere loro l’automaticità delle prestazioni tipica del lavoro subordinato. Ha quindi cassato integralmente la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato le domande proposte dal lavoratore. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la formazione successiva del principio di diritto.
Norme richiamate
norma istitutiva della prestazione DIS-COLL oggetto della domanda, che non viene letta come fonte di automaticità in favore degli iscritti alla Gestione separata in caso di omesso versamento contributivo
principio di automaticità delle prestazioni riconosciuto come regola per il lavoro subordinato, ma ritenuto non estensibile ai lavoratori autonomi e ai collaboratori iscritti alla Gestione separata
art. 2, commi 26-37, l. n. 335/1995
disciplina della Gestione separata: obbligo di iscrizione, riparto del contributo e diritto all’accreditamento subordinato al versamento del contributo minimo; esclude l’automaticità delle prestazioni
art. 59, comma 16, l. n. 449/1997
richiamata dal ricorrente nel quadro normativo della Gestione separata e della tutela previdenziale degli iscritti
art. 1, d.m. 4 aprile 2002, n. 23484
richiamato nel motivo come parte della disciplina attuativa del versamento contributivo nella Gestione separata
richiamata nel motivo come ulteriore fonte della disciplina contributiva applicabile
d.m. 12 luglio 2007, n. 28507
richiamato nel motivo come fonte attuativa della disciplina della Gestione separata
richiamato per il rinvio al precedente consolidato della Corte
richiamato per affermare che la fonte regolamentare non può derogare alla previsione di legge
consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 2, comma 29, l. n. 335/1995
prevede l’accreditamento dei contributi solo per chi abbia versato almeno il minimale di reddito, con conseguente incompatibilità con il principio di automaticità
evocato per evidenziare che, nel lavoro subordinato, l’obbligazione contributiva grava sull’imprenditore, a differenza della Gestione separata
art. 19, comma 1, l. n. 218/1952
richiamato come conferma del regime contributivo del lavoro subordinato
Massime di principio
- Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 c.c. opera come regola generale per il lavoro subordinato, ma non è estensibile ai rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato in assenza di una specifica previsione di legge o di fonte secondaria legittimamente conforme alla legge.
- Per gli iscritti alla Gestione separata, il diritto alle prestazioni previdenziali è normalmente collegato all’effettivo versamento dei contributi; il mancato pagamento impedisce, di regola, la maturazione del diritto o l’accreditamento, salvo espressa diversa disciplina.
- La disciplina del riparto del contributo tra committente e collaboratore nella Gestione separata non altera la titolarità del lato passivo dell’obbligazione contributiva né trasforma il collaboratore in un soggetto parificabile al lavoratore subordinato ai fini dell’automaticità delle prestazioni.
- Le fonti regolamentari attuative non possono ampliare il regime legale della tutela previdenziale oltre quanto consentito dalla legge; una disposizione sul pagamento ‘per il tramite’ del committente vale come semplificazione della riscossione, non come estensione dell’automatismo.
- Quando la Corte di cassazione rileva che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, rigettando direttamente la domanda originaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31239/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31240/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31246/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31247/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31248/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31249/2024 del 06/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →