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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 13069 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2000, impugnato dal contribuente perché emesso nonostante la presentazione di un'istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 9 della L. n. 289/2002. La CTP di Napoli aveva respinto il ricorso; la CTR della Campania aveva poi dichiarato inammissibile il ricorso originario perché tardivo, ritenendo che il termine d'impugnazione decorresse dal 12 maggio 2006, data degli adempimenti di notifica ex art. 140 c.p.c. In Cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: il primo contestava la decorrenza del termine dalla spedizione dell'avviso di deposito; il secondo invocava un giudicato esterno relativo a un'altra annualità; il terzo sosteneva che il condono precludesse l'accertamento; il quarto negava la sussistenza dei presupposti IVA dell'operazione immobiliare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, rileva il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore alla compiuta giacenza; altrimenti il termine decorre dal compimento di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata. È quindi errato far decorrere il termine dalla sola data di spedizione dell'avviso di deposito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR della Campania e rinviato ad altra sezione della stessa CTR per un nuovo esame integrale della controversia e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione sul merito delle relative questioni.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c. e art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973

    ai fini della tempestività dell'impugnazione dell'avviso di accertamento, il dies a quo della decorrenza del termine deve essere individuato, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 e l'ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata

    Nella notificazione secondo il meccanismo richiamato, il termine per impugnare non decorre automaticamente dalla spedizione dell'avviso di deposito: decorre dal ricevimento della raccomandata informativa, se questo precede la compiuta giacenza, oppure, in mancanza, dal decimo giorno successivo alla spedizione.

  • Art. 2909 c.c.

    La questione dell'efficacia del giudicato esterno relativo a un'altra annualità non è stata decisa dalla Cassazione: il motivo che la prospettava è stato assorbito.

  • Art. 9, comma 10, lettera a), della L. n. 289/2002

    La questione se la presentazione dell'istanza di definizione agevolata precludesse l'accertamento non è stata esaminata nel merito, poiché il relativo motivo è stato assorbito.

  • Artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 633/1972

    La contestazione sull'assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi IVA dell'operazione immobiliare non è stata decisa dalla Cassazione; il motivo è stato assorbito.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La norma è stata invocata per i motivi di ricorso fondati sulla violazione o falsa applicazione di legge; la Cassazione ha accolto il motivo relativo alla disciplina della decorrenza del termine di impugnazione.

Massime di principio

  • Per stabilire se un ricorso tributario sia tempestivo dopo una notificazione con deposito presso la casa comunale, non basta considerare la data di spedizione dell'avviso informativo: occorre verificare quando esso è stato ricevuto e, se non risulta ricevuto prima, quando si è compiuta la giacenza secondo il termine di dieci giorni indicato dalla pronuncia.
  • Se il giudice dichiara una domanda inammissibile e svolge comunque considerazioni sul merito, queste possono essere meramente aggiuntive; una volta rimossa la ragione d'inammissibilità, il merito può dover essere riesaminato dal giudice di rinvio.
  • Quando la Cassazione accoglie un motivo preliminare o processuale e dispone il rinvio, i motivi di merito assorbiti non vanno considerati accolti o respinti: restano da esaminare nel nuovo giudizio.

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