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Sentenza

Sentenza del 10/06/2025 n. 15522 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento n. 16751/427 del 7 novembre 2017 per TARSU 2011 e 2012, emesso dal R.T.I. e spedito il 22 dicembre 2017. In primo grado l’avviso era stato annullato per il 2011 e ritenuto legittimo per il 2012; la CTR Campania, con sentenza n. 4518/14/2020 depositata il 6 ottobre 2020, aveva respinto l’appello della società, confermando tale esito. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia e illegittimità della sottoscrizione dell’avviso, perché il firmatario sarebbe stato privo del potere di rappresentanza o di valida delega; 2) carenza di legittimazione e capacità impositiva del R.T.I., poiché non tutte le imprese, in particolare O. Srl, risultavano iscritte all’albo ministeriale previsto per i soggetti abilitati alla gestione dei tributi locali; 3) violazione delle norme sul contraddittorio preventivo, sostenendo che l’accertamento era stato effettuato mediante rilevazione diretta presso la società; 4) violazione dell’art. 2948 c.c. e prescrizione quinquennale della pretesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato l’omessa pronuncia della CTR, ma ha deciso la questione nel merito: l’avviso era validamente sottoscritto dal legale rappresentante di Ge.se.t. Italia Spa, incaricata delle attività principali e munita dei poteri necessari, anche in forza di procura notarile; non occorrevano ulteriori accertamenti. Sul secondo motivo ha confermato che, in un R.T.I. misto, l’iscrizione all’albo ex art. 53 del D.Lgs. 446/1997 è richiesta alle imprese che svolgono le attività principali e fungibili di accertamento e riscossione, non a quelle incaricate di attività secondarie o meramente ausiliarie: O. Srl svolgeva attività di supporto e non riscuoteva direttamente le somme. Sul terzo motivo ha escluso l’obbligo generale di contraddittorio preventivo per la TARSU, tributo non armonizzato, e ha ritenuto che la rilevazione diretta delle superfici, nella fase collaborativa prevista per l’accertamento, non comporti di per sé l’invalidità dell’atto per mancato preavviso; non ricorrevano quindi i presupposti per annullarlo. Sul quarto motivo ha chiarito che il termine applicabile è quello di decadenza quinquennale per notificare l’accertamento, non un termine di prescrizione della pretesa: la spedizione del 22 dicembre 2017 è stata tempestiva per l’annualità 2012. La società ricorrente è stata condannata a rifondere al R.T.I. le spese di legittimità: 3.200 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 384 c.p.c.

    una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello

    Se il giudice d’appello omette di decidere un motivo, la Cassazione può evitare il rinvio e decidere direttamente nel merito quando la questione giuridica è infondata e non servono ulteriori accertamenti di fatto.

  • Art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e D.M. 289/2000

    in tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e del D.M. n. 289 del 2000, è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società del raggruppamento che svolgono le attività principali concernenti l'accertamento e la riscossione dei tributi

    Nei raggruppamenti temporanei misti l’iscrizione all’albo è necessaria per le imprese che esercitano le funzioni principali di accertamento e riscossione, ma non per quelle addette a prestazioni secondarie, serventi e non fungibili con tali funzioni.

  • Art. 73, comma 1, del D.Lgs. 507/1993

    ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la prima fase della procedura di accertamento, disciplinata dall'art. 73, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, è caratterizzata dal dialogo fra comune e contribuente, per il consolidamento (mediante controllo in base a documenti, planimetrie, risposte a questionari, ecc.) dei dati contenuti nella denuncia presentata, ovvero acquisiti dall'ufficio tramite rilevazione diretta delle superfici.

    La rilevazione diretta delle superfici rientra nella fase istruttoria e collaborativa dell’accertamento TARSU; l’accesso in tale contesto non rende automaticamente invalido l’atto per mancanza di un preavviso.

  • Art. 12, comma 7, della legge 212/2000

    solo nell'ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, è già stata operata dal legislatore una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria di nullità dell'atto impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire al contribuente l'interlocuzione con l'amministrazione finanziaria con decorrenza dalla conclusione delle operazioni di controllo.

    Il termine dilatorio di sessanta giorni tutela il contraddittorio dopo accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell’attività; la relativa nullità presuppone che ricorra quel tipo di controllo e che sia violato il termine previsto.

  • Art. 1, comma 161, della legge 296/2006

    Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono... all'accertamento d'ufficio (...) degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato... a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui... o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

    Per gli accertamenti dei tributi locali l’ente deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato; si tratta di un termine di decadenza.

  • Art. 60 del D.P.R. 600/1973 e principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione

    per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

    Ai fini del rispetto della decadenza, per la notificazione postale rileva il momento in cui l’ente avvia validamente la procedura notificatoria, non la data successiva in cui il contribuente riceve o conosce l’atto.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Quando il ricorso è integralmente respinto, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In un R.T.I. di tipo misto incaricato di accertare e riscuotere tributi locali, la verifica dell’iscrizione all’albo va riferita alle imprese che svolgono le funzioni principali e fungibili; le imprese incaricate soltanto di attività ausiliarie non devono essere necessariamente iscritte, se non esercitano potestà pubblicistiche né riscuotono direttamente.
  • La firma di un avviso impositivo da parte del legale rappresentante dell’impresa del raggruppamento incaricata delle attività principali può essere valida quando i poteri di gestione e rappresentanza risultano dagli incarichi e dalle procure conferiti; non occorre una delega distinta dell’ente impositore se il concessionario ha ricevuto il potere impositivo per il servizio affidato.
  • Per i tributi locali non armonizzati non opera, in via generale, un obbligo di contraddittorio preventivo. La garanzia del termine di sessanta giorni riguarda gli accessi, le ispezioni e le verifiche nei locali dell’attività nei casi disciplinati dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; la mera rilevazione diretta delle superfici nella procedura TARSU non determina automaticamente la nullità dell’accertamento.
  • Per contestare la tardività di un accertamento tributario occorre distinguere la decadenza dal potere di accertamento dalla prescrizione della pretesa: ai fini della decadenza della notifica postale rileva la data di avvio della procedura notificatoria da parte dell’ente, non quella di ricezione da parte del contribuente.
  • Se la Cassazione rileva che il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi su una questione, può rigettare direttamente la censura e confermare l’esito della sentenza impugnata quando la questione è infondata in diritto e non richiede ulteriori verifiche fattuali.

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