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Sentenza

Sentenza del 10/06/2025 n. 15443 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IRPEF e addizionali per l’anno d’imposta 2016, notificata il 7 novembre 2014 e iscritta a ruolo dall’Amministrazione finanziaria. In cassazione ha formulato otto motivi: (1) contestata legittimazione del soggetto che aveva depositato atti per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; (2) necessità che l’Agente della riscossione fosse difeso dall’Avvocatura dello Stato; (3) contestata legittimazione dell’avvocata che aveva assistito l’Agente, per asserita mancata assunzione mediante concorso pubblico; (4) difetto dei presupposti per la notifica della cartella secondo il rito dell’irreperibilità; (5) interesse a impugnare direttamente il ruolo per far accertare la prescrizione del credito, maturata prima o dopo le notifiche; (6) invalidità della notifica PEC dell’intimazione di pagamento, perché la copia inviata era priva di attestazione di conformità; (7) inefficacia interruttiva della comunicazione di iscrizione ipotecaria; (8) applicazione del favor rei, decadenza dai termini di accertamento e prescrizione quinquennale, in relazione anche a un avviso di accertamento del novembre 2013 per l’anno 2006. La CTP di Como, con sentenza n. 36/01/2018, aveva dichiarato inammissibile l’intervento dell’Ente impositore e respinto il ricorso; la CTR della Lombardia, con sentenza n. 3251/17/2019 depositata il 29 luglio 2019, aveva respinto l’appello del contribuente e accolto l’appello incidentale dell’Ente impositore.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 23 gennaio 2025 depositata il 10 giugno 2025, ha rigettato il ricorso. I motivi dal primo al sesto sono stati respinti: la questione del deposito degli atti riguardava l’interesse dell’Ufficio, che non se ne era doluto; nei giudizi tributari di merito l’Agenzia delle Entrate-Riscossione poteva avvalersi di un avvocato del libero foro nei casi previsti dalla convenzione con l’Avvocatura dello Stato; la contestazione relativa al concorso pubblico dell’avvocata è stata ritenuta infondata; la relata attestava gli adempimenti richiesti per l’irreperibilità relativa e faceva piena prova fino a querela di falso, non proposta; l’impugnazione diretta del ruolo per ottenere un accertamento negativo era inammissibile per difetto d’interesse, essendo state regolarmente notificate le cartelle e potendo il debitore chiedere lo sgravio in autotutela; la censura sulla PEC non riguardava l’oggetto del ricorso e, comunque, la notifica dell’intimazione mediante copia informatica era valida. Il settimo motivo è stato assorbito, poiché la cartella risultava notificata il 7 novembre 2014, entro il 31 dicembre 2016. L’ottavo è stato dichiarato inammissibile: la decadenza dal potere impositivo e i vizi dell’avviso presupposto dovevano essere contestati impugnando tempestivamente l’avviso di accertamento, non la successiva cartella, contestabile per vizi propri. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in euro 5.000, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte non accoglie la censura sulla legittimazione nel deposito telematico: l’eventuale irregolarità riguardava l’Ufficio, che era il solo a poter lamentare un’attività abusiva svolta in suo nome e non se ne era doluto.

  • Art. 166 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992, non fonda l’accoglimento della censura sulla costituzione o sul deposito degli atti; la Corte reputa la questione riferibile all’Ufficio.

  • Art. 43, comma 4, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura;

    Il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato non è sempre obbligatorio per le Agenzie: rilevano le convenzioni stipulate e le eccezioni previste, tra cui conflitto o indisponibilità. Nei giudizi tributari di merito la convenzione citata consente la difesa tramite avvocati del libero foro.

  • Art. 1, comma 8, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193

    La norma è richiamata dal ricorrente nella censura sulla difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; la decisione la esamina applicando il principio secondo cui la difesa tramite Avvocatura o avvocato del libero foro dipende dalle convenzioni e dalle condizioni indicate dalla giurisprudenza citata.

  • Art. 97, quarto comma, della Costituzione

    La Corte respinge la censura basata sull’accesso agli impieghi pubblici mediante concorso: la contestazione della modalità di assunzione dell’avvocata che aveva assistito l’Agenzia non determina, secondo la decisione, l’invalidità della costituzione in giudizio.

  • Artt. 4 e 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla contestata assunzione dell’avvocata, non conducono alla nullità della costituzione dell’Agenzia; il motivo è dichiarato infondato.

  • Art. 140 c.p.c.

    Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.

    Per l’irreperibilità temporanea, la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è legittima quando il destinatario e le persone idonee a ricevere l’atto non sono reperibili presso la sua abitazione o il luogo di attività; non occorre cercarlo anche negli altri luoghi alternativi previsti dall’art. 139 c.p.c.

  • Art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La disposizione disciplina la notificazione della cartella e rinvia, per quanto rileva nel caso, alle regole dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. La notifica è stata ritenuta valida in base agli adempimenti attestati nella relata.

  • Art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Applicato attraverso il rinvio dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, concorre a disciplinare la notificazione degli atti tributari; nel caso la relata documentava le formalità richieste per l’irreperibilità relativa.

  • Art. 139 c.p.c.

    La Corte precisa che, quando la notifica è eseguita al domicilio effettivo del destinatario e ricorre un’assenza temporanea, non è necessario svolgere ricerche anche negli altri luoghi alternativamente indicati dall’articolo.

  • Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio

    Se le cartelle sono state regolarmente notificate, il debitore non ha interesse a impugnare direttamente il ruolo per un accertamento negativo del credito: può chiedere in via amministrativa l’eliminazione del credito mediante sgravio in autotutela.

  • Artt. 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    questa Corte ha ripetutamente affermato che "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale"

    La Corte esclude che la notifica via PEC sia invalida solo perché il documento allegato è una copia informatica priva di attestazione di conformità o di firma digitale: è ammesso l’invio sia del duplicato informatico sia della copia per immagini dell’originale cartaceo. La decisione applica tale principio anche all’intimazione di pagamento.

  • Art. 1, primo comma, lettere c), f) e i-ter), del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    Le disposizioni sono valorizzate dalla giurisprudenza citata per ammettere la notifica tramite PEC di duplicati informatici e copie informatiche degli atti cartacei; la mancanza di attestazione di conformità non determina, per la ragione dedotta, l’invalidità della notifica.

  • Art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Richiamato insieme alle norme sulla PEC a fondamento del principio per cui la notifica può avvenire allegando un duplicato informatico o una copia informatica dell’atto cartaceo, senza necessità che quest’ultima sia firmata digitalmente.

  • Art. 2943 c.c.

    La censura sull’efficacia interruttiva della comunicazione di iscrizione ipotecaria non viene decisa nel merito: il relativo motivo è assorbito, essendo stata ritenuta tempestiva la notifica della cartella.

  • Art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La questione se la comunicazione di iscrizione ipotecaria integri un’intimazione ad adempiere ai sensi di questa norma non è esaminata, perché il motivo è assorbito dalla decisione sulla tempestiva notifica della cartella.

  • Art. 43, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La censura sulla decadenza dal potere impositivo non può essere fatta valere impugnando la cartella quando avrebbe dovuto essere proposta contro l’avviso di accertamento presupposto.

  • Art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La questione relativa al favor rei e al venir meno del raddoppio dei termini di accertamento è dichiarata inammissibile, poiché la decadenza andava contestata con l’impugnazione dell’avviso di accertamento.

  • Art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.

    La dedotta prescrizione quinquennale non viene esaminata nel merito: una volta notificato l’avviso di accertamento e non impugnato, la cartella successiva è contestabile per vizi propri e non per vizi del titolo presupposto.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Se una cartella esattoriale è stata regolarmente notificata, l’impugnazione diretta del ruolo per ottenere un accertamento negativo del credito può essere dichiarata inammissibile per difetto d’interesse; il debitore può chiedere lo sgravio in autotutela.
  • La notifica per irreperibilità relativa è legittima quando il destinatario e le persone abilitate a ricevere l’atto non sono reperibili presso la sua abitazione o il luogo in cui lavora e risultano compiuti gli adempimenti di deposito, affissione e invio della raccomandata. Le attestazioni dell’ufficiale notificatore fanno piena prova fino a querela di falso.
  • La notifica via PEC di una cartella o di un atto esattoriale può avvenire mediante duplicato informatico oppure copia per immagini dell’originale cartaceo; la mancanza di firma digitale della copia non basta, da sola, a invalidarla.
  • L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei giudizi tributari di merito quando ciò è consentito dalla convenzione con l’Avvocatura dello Stato; l’obbligo di patrocinio erariale dipende dalle condizioni convenzionali e dalle eccezioni applicabili.
  • La cartella che segue un avviso di accertamento notificato e non impugnato può essere contestata per vizi propri, non per vizi dell’avviso presupposto, inclusa la decadenza dal potere impositivo: tali contestazioni devono essere proposte contro l’avviso nei termini.
  • Se la cartella è stata notificata entro il termine utile, le contestazioni relative alla successiva efficacia interruttiva di altri atti possono restare assorbite quando non incidono sull’esito della controversia.

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