Sentenza del 10/06/2025 n. 15520 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il R.T.I. ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania n. 4750/18/2020, depositata il 16 ottobre 2020, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 53 del D.Lgs. 446/1997, dell’art. 2 del D.M. 289/2000 e dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Ha contestato che l’iscrizione all’albo ministeriale fosse necessaria sia per il raggruppamento nel suo complesso sia per ciascuna delle tre imprese associate. La controversia riguarda la validità dell’avviso di accertamento TARSU per le annualità 2011 e 2012 e, in particolare, la legittimazione del R.T.I. concessionario a svolgere il servizio in assenza di iscrizione all’albo di tutti i componenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che l’iscrizione all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 è richiesta per le imprese del R.T.I. incaricate delle attività principali di accertamento e riscossione e per quelle che svolgono prestazioni fungibili, non per le imprese incaricate di attività secondarie o meramente serventi. La CTR dovrà esaminare concretamente gli atti di gara e la convenzione per distinguere le prestazioni principali da quelle accessorie; la Cassazione non ha quindi definito in via definitiva la validità dell’avviso né l’esito finale della controversia. Ha inoltre rilevato che la decisione impugnata non aveva adeguatamente esaminato tali atti e aveva motivato in modo apodittico, pur risultando l’avviso sottoscritto dal responsabile di Ge.se.t. Italia S.p.A., società deputata alle attività principali e delegata dalla capofila.
Norme richiamate
Art. 52, comma 5, lett. b), n. 1, e art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; D.M. 11 settembre 2000, n. 289
Va, allora, ribadito il principio di diritto, pienamente condivisibile, secondo il quale, in tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e del D.M. n. 289 del 2000, è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società del raggruppamento che svolgono le attività principali concernenti l'accertamento e la riscossione dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale ma solo in funzione servente, il cui accertamento è riservato al giudice del merito.
L’iscrizione all’albo ministeriale non deve essere posseduta indistintamente da ogni componente del R.T.I. È necessaria per le imprese che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione o prestazioni fungibili; può non esserlo per quelle incaricate esclusivamente di attività secondarie, di supporto e serventi, purché il giudice di merito accerti in concreto la ripartizione dei compiti.
Art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Il mandato collettivo, per di più con rappresentanza, non configura un centro autonomo d'imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici.
Il raggruppamento temporaneo è una forma di cooperazione contrattuale tra imprese che mantengono la propria autonomia e non costituisce un nuovo ente dotato di autonoma soggettività. Di conseguenza, non è richiesta un’iscrizione all’albo intestata al R.T.I. come entità distinta dalle imprese associate; rileva invece la qualificazione delle imprese in rapporto alle prestazioni concretamente affidate.
Direttiva 2014/23/UE, artt. 26 e 38
Sarebbe pertanto sproporzionato, in particolare in quest'ultima ipotesi, esigere che tutti i membri di un'associazione temporanea di imprese siano abilitati all'esercizio dell'attività professionale oggetto della concessione. Infatti, il principio di proporzionalità, che è segnatamente garantito dall'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/23 e che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, impone che le norme stabilite dagli Stati membri o dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di detta direttiva non vadano oltre quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi previsti da quest'ultima.
Per una concessione, non è proporzionato imporre a ogni componente del raggruppamento l’abilitazione professionale relativa all’attività principale quando alcuni partecipanti apportano capacità o competenze diverse e svolgono compiti distinti. I requisiti devono essere commisurati alle prestazioni e alle esigenze dell’affidamento.
Direttiva 2014/24/UE, artt. 19, 63 e 64
In definitiva, la disciplina unionale consente che il raggruppamento temporaneo, come unico "operatore economico", ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione, possa beneficiare delle capacità riferibili alle singole imprese associate e che ciascuna delle imprese associate possa usufruire delle capacità riferibili alle altre nell'ambito unitario del raggruppamento temporaneo nei rapporti esterni con l'amministrazione aggiudicatrice.
Nelle procedure di affidamento il raggruppamento può presentarsi come operatore economico unitario e valorizzare le capacità dei suoi componenti. Ciò non elimina la necessità di verificare che le risorse e i requisiti pertinenti siano effettivamente disponibili e che la ripartizione delle prestazioni rispetti le regole applicabili.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La disposizione è stata invocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme che disciplinano l’iscrizione all’albo e i raggruppamenti temporanei. La Corte ha accolto il motivo.
Massime di principio
- Quando un servizio tributario è affidato a un R.T.I., non si può presumere che ogni componente debba possedere l’iscrizione richiesta per svolgere l’attività principale: occorre verificare la funzione concretamente assegnata a ciascuna impresa.
- L’iscrizione all’albo è richiesta alle imprese che svolgono accertamento e riscossione o prestazioni fungibili con quelle principali; può non essere richiesta a chi svolge soltanto attività accessorie o di supporto, prive di autonomia rispetto al servizio principale.
- Il giudice deve esaminare il bando, gli atti di gara e la convenzione per identificare le attività principali e secondarie. Affermazioni generiche sulla natura delle prestazioni non sostituiscono tale verifica.
- Il R.T.I. è un’aggregazione temporanea di imprese autonome, non un nuovo ente con soggettività giuridica distinta. La questione dell’iscrizione va quindi valutata rispetto ai componenti e ai compiti assegnati, non richiedendo un’iscrizione autonoma del raggruppamento in quanto tale.
- La Cassazione ha accolto il ricorso e disposto il rinvio, ma non ha definitivamente convalidato l’avviso di accertamento: il giudice di rinvio deve ancora accertare in concreto le prestazioni svolte e decidere la controversia.
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