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Sentenza

Sentenza del 10/06/2025 n. 15445 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Dopo la conclusione, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., del procedimento penale per corruzione ex art. 319 c.p. a carico di A.A., l’Agenzia delle Entrate ha considerato reddito diverso il provento illecito di 100.000 euro e lo ha accertato come maggior reddito imponibile IRPEF per l’anno d’imposta 2008. La CTP di Vicenza aveva accolto il ricorso perché non risultava provata con certezza la data di acquisizione del provento; la CTR del Veneto aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la sentenza penale collocasse la consegna del denaro in un periodo prossimo al 15 febbraio 2008. In Cassazione il contribuente ha dedotto: motivazione apparente e mancato esame delle proprie controdeduzioni; omesso esame di un fatto decisivo; mancata o errata valutazione delle prove; omessa pronuncia su alcune censure relative alla legittimità della pretesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi e, di conseguenza, l’intero ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR superasse il minimo costituzionale, poiché rendeva riconoscibile la ragione della decisione nel riferimento al dato temporale contenuto nella sentenza penale passata in giudicato; che l’omessa pronuncia non poteva essere denunciata con il motivo formulato ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; che la contestazione della valutazione delle prove mirava a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in Cassazione; e che le ulteriori omissioni denunciate non avrebbero potuto determinare un esito diverso, mancando quindi un interesse concreto all’impugnazione. Resta dunque ferma la sentenza della CTR e la pretesa tributaria di 100.000 euro per il 2008. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all’Agenzia 6.000 euro di spese, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992; art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancanza della stessa, rilevante ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e, nel caso di specie, dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992, riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione - ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

    La nullità per motivazione mancante o apparente ricorre solo se la decisione non espone alcuna ragione, oppure se le argomentazioni sono così contraddittorie da non consentire di individuare la giustificazione del decisum. Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato a tale soglia minima.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo relativo all’omesso esame di un fatto decisivo non è lo strumento per riproporre una censura di omessa pronuncia su domande o motivi di appello: quest’ultima va dedotta come violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Nel caso concreto, la censura ripeteva quella del primo motivo ed è stata dichiarata inammissibile.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.

    La deduzione di una non corretta valutazione delle prove non consente di chiedere alla Cassazione una nuova ricostruzione delle risultanze di fatto. La Corte di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito solo perché la parte non la condivide.

  • Art. 112 c.p.c.

    Secondo giurisprudenza consolidata, l'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte; tuttavia, per impugnare un’omessa pronuncia occorre anche un interesse concreto, ossia che la rimozione della decisione possa procurare una reale utilità. Non basta contestare in astratto una questione se, anche affrontandola, il risultato non potrebbe cambiare.

  • Art. 14, comma 4, legge n. 537 del 30 dicembre 1992

    Nel caso deciso, l’Agenzia ha qualificato il provento illecito di 100.000 euro come reddito diverso e lo ha assoggettato a imposizione; la Cassazione ha lasciato ferma la pretesa perché il ricorso contro la decisione della CTR è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 6, primo comma, d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973

    La disposizione è indicata quale fondamento, insieme all’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1992, della qualificazione fiscale del provento illecito come reddito diverso nel caso concreto.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla norma, la parte il cui ricorso è respinto o dichiarato inammissibile è tenuta al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La Cassazione non è un terzo grado di merito: non rivaluta prove e fatti per sostituire la ricostruzione del giudice d’appello con quella preferita dalla parte.
  • La motivazione supera il controllo di legittimità se rende comprensibile la ragione della decisione; non è necessario che confuti separatamente ogni argomento difensivo, purché il percorso decisorio sia riconoscibile e non contraddittorio al punto da risultare incomprensibile.
  • L’omessa pronuncia su una domanda o su un motivo va denunciata con il corretto vizio processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., e non trasformata in una censura di omesso esame ex n. 5.
  • Per contestare un’omissione processuale occorre indicare una concreta utilità derivante dal suo esame: una questione che non potrebbe modificare l’esito non giustifica l’impugnazione.
  • Le decisioni penali e i loro accertamenti possono assumere rilievo nel giudizio tributario secondo quanto riconosciuto dal giudice di merito; in questo caso la Cassazione non ha riesaminato il contenuto dell’accertamento temporale perché le censure sono risultate inammissibili.

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