Cassazione Civile, Sentenza n. 6688/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva ritenuto legittimi sei avvisi di accertamento catastale notificati ad Erg Wind 4 srl per impianti eolici, includendo nel calcolo della rendita anche le torri eoliche di sostegno. La società deduceva, tra l'altro, carenza di motivazione degli avvisi, violazione del principio di affidamento e della normativa catastale introdotta dall'art.1, co.21-22, legge n.208/2015 (che esclude dal calcolo macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo), nonché violazioni procedurali e costituzionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (sull'inammissibilità dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate) e ha accolto i sesto e settimo motivi, ritenendo errata l'interpretazione della CTR che aveva distinto la funzione di sostegno (imponibile) da quella di produzione energetica (esente). La Corte ha affermato che le torri eoliche, se svolgono funzione essenziale e strumentale al processo produttivo (generazione di energia), rientrano tra gli "impianti" esclusi dal calcolo della rendita ai sensi dell'art.1, co.21 l.208/2015, indipendentemente dalla loro stabilità al suolo. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata nei punti relativi alla valutazione della torre eolica e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di II grado della Campania per la rideterminazione della rendita escludendo dal computo la torre eolica; il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese.
Norme richiamate
legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), art.1, comma 21
«a decorrere dal 1^ gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento . Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.»
La Corte interpreta la norma come criterio di esclusione dal computo della rendita di tutte le componenti strumentali al processo produttivo ("imbullonati"), comprese le torri eoliche se essenziali e funzionali alla produzione di energia, indipendentemente dalla stabile infissione al suolo.
Rilevata nella discussione sull'ammissibilità dell'appello dell'Amministrazione: la riproposizione in appello di argomentazioni già sostenute in primo grado può assolvere l'onere di specificità dell'impugnazione nel processo tributario.
Richiamato dalle parti in relazione all'onere della prova; la Corte ha esaminato le contestazioni ma ha ritenuto la questione risolvibile come questione di diritto piuttosto che di fatto.
codice di procedura civile, artt.115, 116 e 112
Richiamati in relazione all'assunzione e alla valutazione delle prove e alla regola del contraddittorio e della motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi procedurali quando la questione era di interpretazione normativa.
Costituzione, artt.23 e 97
Richiamati dalla ricorrente per contestare la legittimità costituzionale della prassi amministrativa; la Corte ha osservato che la norma in esame ha natura catastale e non comporta un'agevolazione soggetta a interpretazione restrittiva di tipo impositivo.
art.4 r.d.l. 652/1939; art.1 quinquies dl 44/2005; art.2, co.3, DM 2.1.98 n.28
Norme e definizioni del quadro catastale di riferimento richiamate per distinguere la nozione di "immobile urbano" e di "unità immobiliare" e per inquadrare la rilevanza catastale degli elementi strutturalmente connessi.
Massime di principio
- Per determinare se un elemento facente parte di un impianto debba essere incluso nella rendita catastale occorre valutare la sua strumentalità al processo produttivo: se è essenziale e funzionale alla produzione, va qualificato come "impianto" e può essere escluso dal calcolo della rendita ai sensi dell'art.1, co.21 l.208/2015, anche se stabilmente infisso al suolo.
- La stabilità o la consistenza fisica (immobilità) di un manufatto non è di per sé criterio decisivo: conta se l'elemento contribuisce direttamente al processo produttivo (instrumentalità), non la mera qualità costruttiva.
- Le prassi amministrative (circolari, note) non possono modificare la portata di una disposizione normativa: se la norma esclude macchinari e impianti dal computo della rendita, la prassi che li include contrasta con il testo normativo e può essere disapplicata dal giudice.
- Se lo stato di fatto è pacifico tra le parti e la controversia riguarda l'interpretazione di una norma sopravvenuta, la Corte di legittimità può correggere la valutazione in diritto senza rinvio per accertamenti di fatto ulteriori.
- Nel processo tributario l'Amministrazione finanziaria può proporre in appello le stesse argomentazioni già svolte in primo grado; ciò può essere considerato sufficiente per l'onere di specificità dell'impugnazione ai sensi dell'art.53 d.lgs. 546/1992.
- Quando si contesta un avviso catastale è importante documentare in modo analitico e probatorio lo stato dei luoghi e la funzione dei componenti dell'impianto (pareri tecnici, Docfa, certificazioni) per dimostrare la strumentalità o meno al processo produttivo.
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