Cassazione Civile, Sentenza n. 6605/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia ha impugnato per revocazione l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 720/2019 che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione per mancata prova della notifica (assenza dell'avviso di ricevimento). L'Agenzia ha dimostrato che, dopo un primo tentativo postale non andato a buon fine, ha proceduto alla rinnovazione della notificazione tramite ufficiale giudiziario che ha consegnato l'atto a mani proprie del destinatario in data 10/11/2011 e ha depositato la relativa relata in giudizio. Sul merito sosteneva altresì che il cosiddetto "condono tombale" (art. 9 l. 289/2002) non preclude all'Erario di verificare i crediti dichiarati dal contribuente e di contestare rimborsi indebitamente richiesti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l'ordinanza n. 720/2019. Ha ritenuto valida la notificazione eseguita a mani proprie il 10/11/2011 e depositata in atti, correggendo l'erroneo giudizio precedente che aveva ritenuto mancante l'avviso di ricevimento. In sede rescissoria la Corte ha accolto il ricorso per cassazione dell'Agenzia sul punto sostanziale: il condono non impedisce all'Amministrazione finanziaria di accertare i crediti reclamati dal contribuente né di contestare rimborsi indebiti. Ne è conseguita la cassazione della sentenza n. 34/2010 della Commissione tributaria regionale della Toscana e il rinvio alla Corte territoriale di secondo grado della Toscana in diversa composizione, con regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
Norma citata come base del motivo di censura in cassazione (violazione di legge) utilizzata dall'Agenzia per dedurre la violazione dell'art. 9 l. 289/2002
art. 9, commi 9 e 10, legge n. 289/2002
Il condono non elide i crediti vantati dal contribuente nei confronti del fisco; la Corte interpreta la norma nel senso che il condono non impedisce all'Erario di accertare la spettanza dei crediti e di contestare rimborsi indebitamente richiesti
Richiamato in fatto come norma che può rendere non imponibili le cessioni effettuate a bordo delle navi (ragione dell'accoglimento in primo grado delle cessioni non imponibili)
art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Principio di ultrattività della residenza o del domicilio eletti in primo grado, che incide sul luogo delle notificazioni nel processo tributario
Disciplina del luogo di notificazione del ricorso per cassazione; la Corte chiarisce l'applicabilità anche nel processo tributario e i limiti quando la parte è contumace in grado precedente
Citata come base per la notifica eseguita dall'Avvocatura dello Stato a mezzo posta, perfezionatasi in data 10 aprile 2019
Principio per cui davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui se non derogate; usato per estendere regole sulla notificazione anche al giudizio di revocazione
Riferimento alla validità della "consegna in mani proprie" e alle forme di notificazione che producono la consegna all'interessato
Sez. U, n. 16692/2017 e Corte Cost. ord. n. 340/2005
Giurisprudenza e pronunce richiamate per affermare che il condono non impedisce all'Amministrazione di accertare e contestare crediti/rimborsi
Massime di principio
- La notifica eseguita "a mani proprie" del destinatario è valida anche se la parte aveva eletto domicilio o residenza in primo grado; la consegna personale può sanare l'assenza dell'avviso di ricevimento postale
- Se la parte è contumace nel grado precedente, la notifica non può essere regolarmente eseguita presso il procuratore costituito in quel grado, ma resta valida la notifica presso la residenza o il domicilio eletto in primo grado (ultrattività), salvo che l'atto sia consegnato personalmente alla parte
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non determina necessariamente l'inammissibilità del ricorso se risulta depositata nei fascicoli la relata o altra documentazione che prova la consegna a mani del destinatario
- Il "condono tombale" (art. 9 l. 289/2002) non opera automaticamente a danno dell'Erario: non elimina i crediti vantati dal contribuente e non preclude all'Amministrazione finanziaria di svolgere accertamenti per verificare l'esistenza o meno dei rimborsi richiesti
- In situazioni simili, l'Amministrazione deve documentare con precisione i tentativi di notifica (verbali dell'ufficiale giudiziario, relata, avvisi) e depositare detta documentazione in giudizio per evitare l'inammissibilità per difetto di prova della notifica
- La revocazione può essere accolta quando emergono elementi documentali in grado di dimostrare un errore di fatto o un'omissione decisiva nel provvedimento impugnato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 6 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6573/2023 del 06/03/2023
- Sentenza civile · 6 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6579/2023 del 06/03/2023
- Sentenza civile · 6 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6580/2023 del 06/03/2023
- Sentenza civile · 6 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6613/2023 del 06/03/2023
- Sentenza civile · 6 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6622/2023 del 06/03/2023
- Sentenza civile · 6 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6635/2023 del 06/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →