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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6605/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia ha impugnato per revocazione l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 720/2019 che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione per mancata prova della notifica (assenza dell'avviso di ricevimento). L'Agenzia ha dimostrato che, dopo un primo tentativo postale non andato a buon fine, ha proceduto alla rinnovazione della notificazione tramite ufficiale giudiziario che ha consegnato l'atto a mani proprie del destinatario in data 10/11/2011 e ha depositato la relativa relata in giudizio. Sul merito sosteneva altresì che il cosiddetto "condono tombale" (art. 9 l. 289/2002) non preclude all'Erario di verificare i crediti dichiarati dal contribuente e di contestare rimborsi indebitamente richiesti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l'ordinanza n. 720/2019. Ha ritenuto valida la notificazione eseguita a mani proprie il 10/11/2011 e depositata in atti, correggendo l'erroneo giudizio precedente che aveva ritenuto mancante l'avviso di ricevimento. In sede rescissoria la Corte ha accolto il ricorso per cassazione dell'Agenzia sul punto sostanziale: il condono non impedisce all'Amministrazione finanziaria di accertare i crediti reclamati dal contribuente né di contestare rimborsi indebiti. Ne è conseguita la cassazione della sentenza n. 34/2010 della Commissione tributaria regionale della Toscana e il rinvio alla Corte territoriale di secondo grado della Toscana in diversa composizione, con regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    Norma citata come base del motivo di censura in cassazione (violazione di legge) utilizzata dall'Agenzia per dedurre la violazione dell'art. 9 l. 289/2002

  • art. 9, commi 9 e 10, legge n. 289/2002

    Il condono non elide i crediti vantati dal contribuente nei confronti del fisco; la Corte interpreta la norma nel senso che il condono non impedisce all'Erario di accertare la spettanza dei crediti e di contestare rimborsi indebitamente richiesti

  • art. 8bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in fatto come norma che può rendere non imponibili le cessioni effettuate a bordo delle navi (ragione dell'accoglimento in primo grado delle cessioni non imponibili)

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Principio di ultrattività della residenza o del domicilio eletti in primo grado, che incide sul luogo delle notificazioni nel processo tributario

  • art. 330 c.p.c.

    Disciplina del luogo di notificazione del ricorso per cassazione; la Corte chiarisce l'applicabilità anche nel processo tributario e i limiti quando la parte è contumace in grado precedente

  • art. 55 legge n. 69/2009

    Citata come base per la notifica eseguita dall'Avvocatura dello Stato a mezzo posta, perfezionatasi in data 10 aprile 2019

  • art. 400 cod. proc. civ.

    Principio per cui davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui se non derogate; usato per estendere regole sulla notificazione anche al giudizio di revocazione

  • art. 138 e art. 140 c.p.c.

    Riferimento alla validità della "consegna in mani proprie" e alle forme di notificazione che producono la consegna all'interessato

  • Sez. U, n. 16692/2017 e Corte Cost. ord. n. 340/2005

    Giurisprudenza e pronunce richiamate per affermare che il condono non impedisce all'Amministrazione di accertare e contestare crediti/rimborsi

Massime di principio

  • La notifica eseguita "a mani proprie" del destinatario è valida anche se la parte aveva eletto domicilio o residenza in primo grado; la consegna personale può sanare l'assenza dell'avviso di ricevimento postale
  • Se la parte è contumace nel grado precedente, la notifica non può essere regolarmente eseguita presso il procuratore costituito in quel grado, ma resta valida la notifica presso la residenza o il domicilio eletto in primo grado (ultrattività), salvo che l'atto sia consegnato personalmente alla parte
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non determina necessariamente l'inammissibilità del ricorso se risulta depositata nei fascicoli la relata o altra documentazione che prova la consegna a mani del destinatario
  • Il "condono tombale" (art. 9 l. 289/2002) non opera automaticamente a danno dell'Erario: non elimina i crediti vantati dal contribuente e non preclude all'Amministrazione finanziaria di svolgere accertamenti per verificare l'esistenza o meno dei rimborsi richiesti
  • In situazioni simili, l'Amministrazione deve documentare con precisione i tentativi di notifica (verbali dell'ufficiale giudiziario, relata, avvisi) e depositare detta documentazione in giudizio per evitare l'inammissibilità per difetto di prova della notifica
  • La revocazione può essere accolta quando emergono elementi documentali in grado di dimostrare un errore di fatto o un'omissione decisiva nel provvedimento impugnato

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