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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6573/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione contro la sentenza di primo grado favorevole a MPO Partners, relativa alla cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di liquidazione delle imposte (imposta di donazione, imposte ipotecarie e catastali) connesso alla costituzione del "Constants trust". La ricorrente denunciava, in particolare, che la CTR aveva erroneamente dichiarato la sua contumacia in appello pur essendosi regolarmente costituita e aveva deciso senza esaminare le difese e le eccezioni svolte dalla società (violazione del contraddittorio e del diritto di difesa), oltre a dedurre questioni di legittimazione passiva connesse alla intestazione della cartella al trust anziché al trustee e nullità della costituzione in giudizio dell'Agenzia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la CTR ha erroneamente dichiarato la contumacia della ricorrente e ha omesso di esaminare le difese da questa svolte in appello, violando il principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Per questa ragione la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte Tributaria Regionale di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame anche sulle questioni non affrontate, mentre i residui motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma cui era stata fatta riferimento nella censura sulla falsa applicazione e nullità della sentenza per omessa pronuncia; la Corte valuta l'errore processuale con riferimento alla regolare costituzione della parte

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Richiamato come causa di nullità della decisione per omessa pronuncia su questioni rilevanti e per violazione di norme processuali essenziali (omesso esame delle difese)

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Richiamato nelle censure relative alla violazione di norme procedurali (es. erronea esclusione della legittimazione ad impugnare) e nell'analisi di vizio di motivazione

  • art. 360-bis c.p.c., n. 2

    Richiama il principio per cui la sentenza di merito è impugnabile anche quando sono violati i principi del giusto processo mediante specifiche concretizzazioni dell'attività processuale; la Corte sottolinea che la violazione del contraddittorio rende la sentenza nulla

  • art. 74, comma 1, legge 296/2006

    Norma richiamata nella sentenza di primo grado (CTP) che aveva accertato la soggettività giuridica del trust ai fini tributari; rilevante per la questione della soggettività/legittimazione

  • art. 1 e art. 11 d.lgs. 546/92

    Richiamate dalla ricorrente in relazione alla validità della costituzione in giudizio dell'Agenzia e alla disciplina del processo tributario; le censure vertono su irregolarità della costituzione e sulla legittimazione

  • art. 9 d.lgs. 156/2015

    Richiamato come modifica normativa incisa sulle regole processuali del procedimento tributario; evocato nelle censure sulla correttezza formale dell'atto di impugnazione

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza relativa all'insufficiente motivazione della sentenza di merito; la ricorrente lamentava mancanza di esposizione degli elementi su cui si fonda il convincimento del giudice

  • art. 156 cod. proc. civ.

    Richiamato nella disamina sulla nozione di nullità formale e sostanziale: la Corte richiama il criterio secondo cui la nullità può sussistere anche senza previsione testuale quando siano lesi principi costituzionali quali contraddittorio e diritto di difesa

  • art. 24 e art. 111 Cost.

    Richiamati per richiamare la garanzia costituzionale del diritto di difesa e del contraddittorio come fondamento della possibilità di dichiarare la nullità della sentenza che decida senza aver esaminato le difese

  • art. 145 e 160 c.p.c.; art. 26 D.P.R. n. 602/73

    Richiamati nelle censure relative alla legittimazione a ricevere la notifica della cartella (se il destinatario è il trust o il trustee) e all'irregolarità della notifica

  • art. 75 e 100 c.p.c.

    Richiamati nelle censure relative alla legittimazione del trustee ad impugnare la cartella e alle regole sulla rappresentanza e capacità processuale

  • art. 53 d.lgs. 546/92

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'omissione della CTR nell'esaminare difese già svolte e nell'accertare l'inammissibilità dell'appello per formulazione generica delle censure

Massime di principio

  • La declaratoria di contumacia di una parte deve essere verificata sui documenti di causa: se la parte è in realtà costituita in appello, la decisione emessa senza esame delle sue difese viola il contraddittorio e determina la nullità della sentenza di merito.
  • Quando il giudice decide senza esaminare le difese sostanziali svolte da una parte costituita, non è necessario che la parte dimostri un danno specifico: la mera violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa costituisce motivo di nullità e giustifica la cassazione con rinvio.
  • Le questioni di legittimazione (es. destinatario di una cartella indirizzato al trust anziché al trustee) possono incidere sulla validità dell'atto impositivo; tuttavia, se la Corte d'appello si limita a ritenere la parte contumace senza esaminare tali questioni, il vizio processuale prevale e impone nuovo giudizio.
  • In giudizio tributario è essenziale documentare tempestivamente e in modo chiaro la costituzione in tutte le fasi; il mancato esame di atti o deduzioni rilevanti da parte del giudice d'appello può comportare la riforma della decisione in sede di legittimità.
  • La lesione dei principi costituzionali del giusto processo (art. 24 e 111 Cost.) può comportare la nullità della decisione anche se non è prevista una sanzione testuale specifica nella norma processuale violata.

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