Cassazione Civile, Sentenza n. 6579/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto l'appello contro la decisione del Giudice di Pace relativa a due verbali della Polizia Stradale (VRG 0000424623 e VRG0000424646) per violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S., contestate a seguito di rilevazione di velocità media con il sistema "SICVE - Tutor". Le questioni sollevate riguardavano in particolare: la necessità e prova della verifica periodica ("taratura") delle apparecchiature dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 45, comma 6, d.lgs. 285/1992; la legittimità del trasferimento dell'omologazione rilasciata a società private; l'applicabilità di specifici coefficienti di tolleranza (art. 345 d.P.R. 495/1992); l'autorizzazione all'uso del sistema da parte dell'ANAS; la correttezza della segnalazione della rilevazione e la disciplina del D.D. n. 3999/2004 in presenza di svincoli e aree di servizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (relativo all'obbligo di verifiche periodiche/taratura) ritenendolo fondato e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato. La Corte ha precisato il principio secondo cui il sistema "SICVE-Tutor" è soggetto all'obbligo di verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che, in caso di contestazioni sull'affidabilità dello strumento, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'omologazione iniziale e delle successive tarature periodiche mediante le relative certificazioni di omologazione, conformità e taratura. Il verbale di contravvenzione non fa prova privilegiata circa l'avvenuta taratura e non è idoneo a supplire la produzione di tali certificati. L'accoglimento del secondo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 45, comma 6
declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113)
La Corte richiama la conseguenza giurisprudenziale della sentenza della Corte Costituzionale n.113/2015: a seguito della declaratoria, si è affermato che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura; in caso di contestazione, l'ente accertatore deve fornire la prova delle verifiche/tarature.
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 192, comma 5
La questione del trasferimento dell'omologazione era stata contestata dalla ricorrente; il Tribunale aveva ritenuto legittimo il trasferimento autorizzato con determinazione dirigenziale 97818/2010. Nella pronuncia di Cassazione tale profilo è stato assorbito dall'accoglimento del motivo principale e non è stato deciso definitivamente.
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, commi 1 e 3
La ricorrente aveva contestato l'esclusione dell'applicabilità di alcuni coefficienti di tolleranza al sistema "SICVE-Tutor"; il Tribunale aveva applicato solo il coefficiente del 5%. La Corte di Cassazione, accogliendo il motivo principale, ha assorbito anche questo profilo e non si è pronunciata definitivamente sulla questione.
D.L. 14 settembre 2002, n. 121, art. 4, comma 3
Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione a profili di omologazione/omologabilità; nella decisione di cassazione l'incidenza di tale norma è stata assorbita dal prevalere del principio sulla prova della taratura.
Codice della Strada, art. 142 (commi 6-bis e 8)
Art. 142 comma 8 contiene la fattispecie sanzionatoria per il superamento dei limiti di velocità (nel caso, per velocità media rilevata). Il Tribunale aveva altresì valutato profili di segnalazione (comma 6-bis) ritenendo non necessaria l'indicazione del sistema usato; sulla questione la Cassazione non ha invece assunto una decisione definitiva, assorbendo tali questioni.
D.D. n. 3999 del 14 dicembre 2004, art. 1, comma 4
Il Tribunale aveva ritenuto irrilevante ai fini della sanzione la presenza di svincoli o aree di servizio nel tratto controllato; la Cassazione ha assorbito la contestazione, rinviando la decisione di merito.
Corte Costituzionale, sentenza n. 113/2015
Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.45, comma 6, del d.lgs. 285/1992; nella giurisprudenza di legittimità tale declaratoria ha determinato l'esigenza che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità siano comunque sottoposte a verifiche periodiche e tarature la cui prova deve essere documentata dall'Amministrazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Ordinanza n. 533/2018; Ordinanza n. 22015/2022)
La Corte richiama precedenti orientamenti secondo cui, dopo la declaratoria di incostituzionalità, in caso di contestazioni l'Amministrazione è tenuta a produrre certificazioni di omologazione e di taratura periodica; il verbale non è prova privilegiata dell'avvenuta taratura.
Massime di principio
- Il sistema "SICVE-Tutor" rientra nell'obbligo giurisprudenziale di sottoporre le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e a tarature: la circostanza che misuri una velocità media non esclude tale obbligo.
- Se il soggetto sanzionato contesta l'affidabilità dello strumento, l'Amministrazione deve produrre la prova positiva dell'omologazione iniziale e della successiva taratura periodica mediante certificazioni documentali specifiche (omologazione, conformità, certificati di taratura).
- Il verbale di contravvenzione non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta taratura o la funzionalità dello strumento, poiché non gode di fede privilegiata su tali elementi tecnici.
- Se l'Amministrazione fornisce le certificazioni richieste, l'onere della prova si sposta sul sanzionato, che dovrà dimostrare l'eventuale malfunzionamento o irregolarità residua.
- Questioni secondarie (es. trasferimento dell'omologazione, applicabilità di coefficienti di tolleranza diversi, segnalazione che specifichi il sistema impiegato, autorizzazione dell'ANAS) possono essere rilevanti ma, quando la prova della taratura non sia acquisita, la mancata produzione dei certificati può comunque determinare l'annullamento dell'accertamento; tali profili andranno comunque valutati nel merito dopo che sia fatta chiarezza sulla prova della taratura.
- Per contestare efficacemente una sanzione derivante da sistemi di rilevazione automatica, è strategico chiedere sempre la produzione delle certificazioni di omologazione e delle tarature periodiche e valorizzare l'eventuale assenza o incompletezza di tali documenti.
- Gli atti amministrativi che autorizzano trasferimenti o utilizzi degli strumenti (es. determinazioni dirigenziali) devono essere prodotti in giudizio quando si deduce l'illegittimità del trasferimento dell'omologazione o della legittimazione all'uso.
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