Cassazione Civile, Sentenza n. 6580/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
i ricorrenti impugnavano la decisione della Corte d'appello che aveva: ritenuto ammissibile l'intervento di singoli condomini in appello; respinto varie domande di annullamento della delibera assembleare e valutazioni di merito relative a (i) natura degli interventi proposti dalla Piave 12 s.r.l. (innovazione o mera manutenzione/modifica), (ii) presunta cessione o attribuzione di porzione di cortile e connessa necessità di unanimità, (iii) legittimità della delega all'una commissione di condomini per definire l'accordo con Piave 12 s.r.l., (iv) possibile mutamento di destinazione d'uso di parti comuni; oltre a contestare l'inversione dell'onere della prova sulla qualità di condomini degli intervenuti. Inoltre i ricorrenti deducevano la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta revoca con una delibera successiva.
La decisione
la Corte di Cassazione, richiamando il proprio orientamento, ha ritenuto assorbente la questione preliminare sollevata d'ufficio: poiché nel giudizio di primo grado erano presenti anche altri attori che non hanno proposto appello e non risultano evocati né integrati nel contraddittorio in sede di appello, la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. Trattandosi di cause inscindibili e alla luce del rischio di giudicati contrastanti, la mancata integrazione ha determinato la nullità della sentenza di appello. Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano affinché provveda all'integrazione del contraddittorio e quindi al nuovo esame; ha inoltre disposto che il giudice di rinvio si pronunci sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
l'integrazione del contraddittorio in appello è obbligatoria quando alcune parti che erano presenti nel giudizio di primo grado non abbiano impugnato: se la causa è inscindibile, la mancata integrazione determina la nullità della sentenza di appello, rilevabile d'ufficio.
art. 384, terzo comma, c.p.c.
la Corte ha applicato la previsione assegnando alle parti termine per depositare osservazioni sulla questione sollevata d'ufficio.
art. 360, n. 3, c.p.c.
articolo richiamato come base dei motivi di cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte valuta la possibilità di censurare la decisione impugnata per vizio di legge.
artt. 344, 100, 75, terzo comma, c.p.c.
norme processuali richiamate dai ricorrenti in relazione agli oneri probatori e agli atti processuali; la questione centrale però è stata risolta sul piano dell'integrazione del contraddittorio.
art. 345 c.p.c. e art. 2377 c.c.
richieste dai ricorrenti in ordine alla rilevabilità della sopravvenuta cessazione della materia del contendere; la Corte non ha deciso il merito di tale questione per aver ritenuto assorbente la nullità per mancata integrazione.
art. 1137 c.c.
norma sul regolamento condominiale e maggioranze richieste per le modifiche; i ricorrenti sostenevano che gli interventi sarebbero stati innovazioni/modifiche che richiedevano maggioranze qualificate, questione rimessa al giudice di merito dopo integrazione del contraddittorio.
art. 1108 e art. 1139 c.c.
richiamati in relazione all'asserita necessità di unanimità in caso di attribuzione di porzioni di proprietà o diritti; anche questa valutazione è stata rimessa al nuovo giudizio di merito.
art. 1135, n. 4, c.c.
richiamato rispetto all'ipotesi di sottrazione all'assemblea del potere di decidere sul contenuto del contratto delegando una commissione; la valutazione del presunto abuso è questione di merito da riesaminare.
art. 1117-ter c.c.
norma sul mutamento di destinazione d'uso delle parti comuni: i ricorrenti contestavano che gli accordi avrebbero mutato la destinazione d'uso, con conseguenti requisiti di convocazione e maggioranze; la Corte non ha esaminato il merito per l'incidenza dell'assenza di integrazione.
art. 111 Cost.
richiamata dalla Corte in riferimento al giusto processo e alla ragionevole durata: l'obbligo di integrazione del contraddittorio non è incompatibile con la ragionevole durata del processo e rientra nel giusto processo.
Massime di principio
- Se più soggetti sono stati parte nel giudizio di primo grado e soltanto alcuni di essi impugnano in appello, il giudice d'appello deve, ex art. 331 c.p.c., disporre l'integrazione del contraddittorio qualora la causa sia inscindibile tra le parti; la mancata integrazione comporta nullità rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
- Nelle impugnazioni di delibere condominiali, quando la stessa impugnativa è promossa da una pluralità di condomini si determina un litisconsorzio processuale tra essi: tutti coloro che erano parti in primo grado e restano interessati devono essere parte del giudizio d'appello per evitare giudicati contrastanti.
- Le questioni di merito (se le opere siano innovazioni o semplici manutenzioni, se richiedano maggioranze qualificate, se siano previste cessioni di parti comuni o cambi di destinazione d'uso, o se sia stata illegittimamente delegata la competenza a una commissione) vanno valutate dal giudice di merito ma solo dopo che il contraddittorio sia stato correttamente integrato; altrimenti il vizio processuale priva di efficacia il decisum.
- La mancata prova o la contestazione dello status di 'condomino' di un intervenuto impone che chi afferma la qualità fornisca elementi probatori: in caso di contestazione, l'onere probatorio può essere posto su chi pretende lo stato attivo, fatto salvo quanto deciso dal giudice in concreto.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere rilevante e, a seconda dei casi, anche dedotta d'ufficio; tuttavia ogni decisione su sopravvenienze sostanziali richiede che tutte le parti interessate siano nel contraddittorio.
- Gli aspetti procedurali (integrazione del contraddittorio, rispetto delle formalità di convocazione e delle maggioranze) sono presupposti essenziali per la validità del giudizio di merito: curarli tempestivamente (in appello e in primo grado) è cruciale per non vanificare il lavoro istruttorio e per evitare nullità o rinvii.
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