Cassazione Civile, Sentenza n. 6622/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza favorevole ai contribuenti relativa al riclassamento catastale di un immobile da A/3 ad A/2. Con il ricorso per revocazione l'Agenzia ha dedotto un "errore di fatto" (art. 395 n. 4 c.p.c.) sostenendo di avere prodotto l'avviso di ricevimento della notifica ma che tale avviso era stato inserito dalla cancelleria nel fascicolo di altro procedimento a causa di un errore nella nota di deposito (numerazione errata del procedimento). La questione era se tale fatto potesse qualificarsi come errore di cancelleria idoneo a giustificare la revocazione, richiamando il precedente (Sez. V, n. 29634/2019) che consente la revocazione quando un atto è ritualmente depositato ma per disguido di cancelleria inserito in altro fascicolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che, diversamente dal precedente indicato, nel caso concreto l'assenza dell'avviso di notifica nel fascicolo di causa non fosse dovuta a un disguido di cancelleria, ma all'errata indicazione del numero di ruolo operata dalla parte ricorrente nella nota di deposito; pertanto la prova della notifica non risultava negli atti del procedimento impugnato e non ricorrevano i presupposti dell'art. 395 n.4 c.p.c. La Corte ha richiamato il principio per cui l'eccezione di errore di fatto può essere accolta solo quando l'atto sia stato ritualmente prodotto o il mancato inserimento sia attribuibile a disguido documentato della cancelleria. Nulla per spese processuali, non essendosi costituiti i controricorrenti.
Norme richiamate
legge n. 311/2004, art. 1 comma 335
Norma richiamata quale base giuridica per il riclassamento catastale dell'immobile; il giudizio di merito aveva posto rilievo sulla necessità di adeguata motivazione quando si cambia la categoria catastale rispetto a una precedente conferma.
legge n. 241/1990, art. 3
Richiama il principio di motivazione degli atti amministrativi; nelle fasi di merito è stato rilevato che l'amministrazione avrebbe dovuto motivare più puntualmente il nuovo classamento alla luce di una precedente conferma.
codice di procedura civile, art. 360 n. 3
Fondamento invocato nell'impugnazione per cassazione (violazione di legge); costituisce parte della vicenda processuale ma la pronuncia di cassazione anteriore era stata dichiarata inammissibile per l'assenza della prova della notifica.
codice di procedura civile, art. 391-bis
Norma richiamata nella domanda di revocazione insieme all'art. 395 per qualificare la richiesta come basata su errore di fatto risultante dagli atti; rilevanza procedurale nella disciplina della revocazione.
codice di procedura civile, art. 395 n. 4
Prevede la revocazione per "errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"; la Corte interpreta questo rimedio in modo restrittivo: l'errore deve risultare dagli atti e, se un documento non è nel fascicolo, può comunque essere considerato solo se la parte dimostra che lo ha ritualmente depositato e che il mancato inserimento è derivato da un disguido di cancelleria.
Sez. V, n. 29634 del 14/11/2019, Rv. 655742-01 (giurisprudenza)
Precedente che ammette la revocazione quando un atto è stato ritualmente depositato dalla parte ma, per un disguido di cancelleria, è stato inserito in altro fascicolo; tale apertura è però limitata esclusivamente ai casi documentati di disguido di cancelleria e non estendibile agli errori imputabili alla parte.
disposizioni attuative c.p.c., art. 36 (competenze del cancelliere)
Richiama la competenza esclusiva del cancelliere nell'inserimento degli atti nel fascicolo d'ufficio; tale principio è utilizzato per distinguere tra omissioni dovute a disguido di cancelleria (attribuibili all'ufficio) e omissioni derivanti da errori della parte.
Massime di principio
- La revocazione per "errore di fatto" ex art. 395 n.4 c.p.c. è rimedio eccezionale e va interpretata restrittivamente: l'errore deve risultare dagli atti o dai documenti della causa.
- Se un documento non è presente nel fascicolo, può valere ai fini della revocazione solo se la parte dimostra di averlo ritualmente prodotto e che il mancato inserimento è derivato da un disguido di cancelleria debitamente documentato (non è sufficiente che il documento esista se l'errore è imputabile alla parte).
- Errori della parte nella compilazione della nota di deposito (es. indicazione del numero di ruolo errato) non possono essere ricondotti al disguido di cancelleria e non giustificano la revocazione.
- Per difendersi in situazioni simili: conservare e depositare copie certificate delle notifiche e delle ricevute, verificare immediatamente la corretta iscrizione a ruolo e, in caso di mancata comparizione del documento nel fascicolo, documentare prontamente ogni possibile disguido di cancelleria.
- Nel merito degli atti amministrativi (es. riclassamento catastale), quando esiste una precedente classificazione confermata l'amministrazione deve fornire motivazione chiara e specifica per giustificare un mutamento di categoria o di classe.
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