Cassazione Civile, Ordinanza n. 30181/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione il decreto del giudice di pace che aveva prorogato di trenta giorni il suo trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio. Sosteneva che il giudice di merito avesse illegittimamente limitato il sindacato sulla proroga al solo decreto di trattenimento, senza esaminare la manifesta illegittimità del procedimento di espulsione presupposto. In particolare deduceva la mancata trasmissione, da parte della questura, degli atti relativi a un precedente decreto di espulsione e al correlato ordine di allontanamento emesso da altra autorità di polizia, atti che costituivano il presupposto logico-giuridico del successivo decreto prefettizio di espulsione. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto verificare anche tali atti, e non poteva limitarsi a richiamare la fede privilegiata del decreto di espulsione, poiché ciò non escludeva la possibile illegittimità dell'ordine presupposto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha respinto il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di convalida o proroga del trattenimento, il controllo del giudice si estende incidentalmente alla manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo o di respingimento che costituisce il presupposto del trattenimento, ma tale controllo avviene ex actis sugli atti che la questura è tenuta a depositare. Non grava invece sulla questura l'onere di trasmettere atti di un distinto e precedente procedimento amministrativo, né sul giudice quello di ricercarli d'ufficio. Se la difesa intende far valere documenti ulteriori, deve produrli essa stessa. Non è stata disposta alcuna regolazione delle spese perché le amministrazioni intimate non si sono costituite; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. 286/1998
solo “a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento”
il trattenimento è consentito solo al ricorrere di specifiche e transitorie ragioni che impediscano l'immediata esecuzione dell'espulsione.
art. 14, comma 3, d.lgs. 286/1998
il questore deve trasmettere al giudice di pace tutti gli atti del procedimento
l'onere di deposito riguarda gli atti del procedimento di trattenimento e consente un controllo giurisdizionale pieno sugli elementi necessari alla convalida o proroga.
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
decreto di espulsione emesso... ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter
richiamato come base del successivo decreto prefettizio di espulsione assunto a presupposto del trattenimento.
art. 13 Cost.
riserva assoluta di legge
la limitazione della libertà personale del trattenuto richiede una previsione legale rigorosa e non lascia spazio a discrezionalità amministrativa.
art. 5, par. 1, CEDU
a condizione che la procedura sia “regolare”
il controllo sulla detenzione finalizzata all'espulsione deve verificare la regolarità della procedura, in un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 T.U.I.
fede privilegiata attribuibile al contenuto dell’atto
il contenuto del provvedimento amministrativo fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dall'atto, ma ciò non elimina il sindacato sulla manifesta illegittimità quando rilevabile dagli atti depositati.
art. 20, comma 1, d.P.R. 394/1999
i Questi documenti, fondanti il trattenimento, costituiscono gli atti che il questore deve trasmettere al giudice di pace
gli atti da trasmettere sono quelli fondanti il trattenimento nel relativo procedimento; non include automaticamente atti di procedimenti distinti e precedenti.
art. 3, commi 2 e 3, d.lgs. 394/1999
i provvedimenti relativi allo straniero gli vengono comunicati nelle forme previste, sicché è sulla difesa che ricade l'onere di produrre eventuale documentazione ulteriore di cui intenda avvalersi.
richiamato per il deposito della memoria in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, il controllo del giudice non è meramente formale ma si estende incidentalmente alla manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo o di respingimento che costituisce il presupposto della misura.
- Gli atti che la questura deve trasmettere sono quelli del procedimento di trattenimento e quelli immediatamente rilevanti per il relativo controllo; non sussiste un onere generalizzato di acquisire atti di autonomi e precedenti procedimenti amministrativi.
- Il giudice della convalida può valutare gli elementi necessari sulla base degli atti depositati, ma non è tenuto a svolgere ricerche istruttorie officiose ulteriori incompatibili con la celerità del procedimento.
- Se la parte interessata intende far valere la possibile illegittimità di atti ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente depositati, deve allegarli e produrli essa stessa, non potendo limitarsi a una generica contestazione.
- Il controllo sulla detenzione amministrativa finalizzata all'espulsione va svolto in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, verificando la regolarità della procedura e la sussistenza delle condizioni legali della privazione della libertà personale.
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