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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24299/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento emesso nei confronti di Silversea Cruises Ltd (società con sede legale alle Bahamas) relativo a redditi IRPEG e IRAP per l'anno 2000. Il ricorrente ha contestato, con quattro motivi, la legittimazione a stare in giudizio (sosteneva di aver agito in proprio e non per conto della società), la validità delle notifiche dell'avviso di accertamento, la violazione del contraddittorio durante le operazioni di verifica svoltesi in assenza del presunto rappresentante legale e l'applicabilità della legge delle Bahamas per accertare la cessazione della rappresentanza societaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la vera parte attiva era Silversea Cruises Ltd in persona di Manfredi Lefebvre d'Ovidio, osservando che dalle modalità con cui il ricorrente aveva agito (proporre ricorso, appello e memorie difensive a sostegno della posizione fiscale della società) risultava la 'spendita del nome' e quindi la rappresentanza. Ha ritenuto valide le notifiche (anche quella eseguita presso la residenza del Lefebvre) alla luce dell'opponibilità della cessazione della rappresentanza non iscritta nel registro delle imprese e della sanatoria derivante dalla costituzione in giudizio ex art. 156 c.p.c. Ha inoltre escluso la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio, affermando che per le verifiche presso i locali dell'impresa è sufficiente la presenza di un delegato. In merito al merito tributario, ha ritenuto legittima la ricostruzione induttiva del reddito operata dall'Ufficio in assenza di dichiarazione.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    richiamato nell'intestazione dell'udienza (riferimento procedurale sulla celebrazione dell'udienza pubblica)

  • art. 360 c.p.c.

    indica i motivi di ricorso in Cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto) richiamati dal ricorrente

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6, 10, 12

    richiamata dal ricorrente per censure relative ai diritti di difesa e del contraddittorio nel corso della verifica; la Corte ha ritenuto che il principio del contraddittorio non fosse stato violato nelle modalità accertate

  • art. 140 c.p.c.

    norma sulle formalità della notificazione: il ricorrente ha censurato difetti formali, ma la Corte ha ritenuto che eventuali nullità fossero superate dalla costituzione in giudizio ex art.156 c.p.c. o che la notifica fosse comunque valida

  • art. 156 c.p.c.

    la costituzione in giudizio della parte destinataria può sanare vizi di notifica (quando non si tratti di notifica inesistente); la Corte ha ritenuto applicabile la sanatoria

  • art. 75 e art. 100 c.p.c.

    richiamati in relazione alla prova della rappresentanza e della legittimazione processuale; la Corte ha ritenuto che la spendita del nome e il comportamento processuale del ricorrente dimostrassero la rappresentanza

  • art. 18, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma del processo tributario richiamata nella doglianza sulla legittimazione e sulle formalità processuali; la Corte non ha ritenuto fondate le censure

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    richiamato in relazione alle formalità di notificazione e adempimenti fiscali; non ha inciso sull'esito del giudizio

  • Legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 25, comma 2 (diritto internazionale privato)

    invocata dal ricorrente per sostenere che, essendo la società con sede legale alle Bahamas, la rappresentanza dovesse essere regolata dalla legge bahamense; la Corte ha rilevato che la sede effettiva dell'amministrazione era in Roma, per cui si applica la legge italiana e la cessazione non risultava opponibile per mancata iscrizione nel registro imprese

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52

    norma sull'accesso in presenza del titolare dello studio (IVA); la Corte ha osservato che non è applicabile alla fattispecie di verifica svolta presso la sede di una società di capitali

  • art. 145 c.p.c.

    norma sulle forme di notificazione a persona domiciliata all'estero o sulla persona: la Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata presso la residenza del Lefebvre, data l'opponibilità della rappresentanza non cancellata

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato per l'esame preliminare di questioni attinenti alla legittimazione processuale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nella parte finale per constatare i presupposti processuali per il versamento (riferimento procedurale e amministrativo)

Massime di principio

  • La legittimazione di chi agisce in giudizio può essere desunta dal comportamento e dalle modalità con cui è stato compiuto l'atto (spendita del nome): se la persona ha agito e difeso la posizione della società in modo manifesto, l'atto può essere imputato alla società anche se la procura non riporta espressamente la qualità.
  • Le variazioni nella rappresentanza societaria o nella sede sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel registro delle imprese; una cessazione non iscritta non vincola l'amministrazione e non impedisce la notifica valida nei confronti del rappresentante.
  • Vizi formali di notifica (quando non si tratta di inesistenza) possono essere sanati dalla costituzione in giudizio della parte destinataria ex art. 156 c.p.c.; pertanto, l'eccezione di nullità deve essere tempestiva e fondata su profili effettivi di inesistenza della notifica.
  • Nel corso di verifiche fiscali svolte presso i locali dell'impresa, non è sempre necessaria la presenza del titolare: è sufficiente la presenza di un delegato, e l'incarico può essere anche orale, salvo diverse disposizioni specifiche applicabili a casi particolari.
  • Se la società omette di dichiarare redditi, l'Ufficio può procedere a una ricostruzione induttiva/extracontabile del reddito basandosi su elementi concreti (ricavi accertati, determinazione forfettaria dei costi) salvo la prova contraria da parte del contribuente.
  • Chi impugna atti tributari dovrebbe verificare e documentare tempestivamente ogni vizio formale (iscrizione nel registro delle imprese, procura, qualità di rappresentante) e allegare prove documentali poiché giudici di merito e di legittimità tendono a valorizzare la realtà fattuale e il comportamento processuale.

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