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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24170/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, ex componenti del collegio sindacale della Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., hanno impugnato il decreto della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la loro opposizione al provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia. Le censure muovono su due principali profili: (1) contestazione della responsabilità per omessa segnalazione all'Organo di Vigilanza (irregolare classificazione di crediti al 31/03/2013 e inattendibilità delle segnalazioni periodiche) e per carenze nei controlli sul calcolo delle indicizzazioni degli interessi sui contratti di leasing; i ricorrenti sostengono che non avessero un obbligo di monitoraggio continuativo e analitico, che non vi fossero segnali di anomalia nelle informazioni ricevute e che l'eventuale illecito fosse stato dolosamente occultato dall'organo di gestione; (2) censura sulla sproporzione della sanzione pecuniaria irrogata, deducendo insufficiente motivazione circa la proporzionalità del quantum.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il decreto della Corte d'appello di Roma che aveva ritenuto i sindaci responsabili per entrambi gli illeciti contestati. La Corte suprema ha richiamato e richiamato il quadro normativo (art. 2403 e 2403-bis c.c., disposizioni TUB e circolari Banca d'Italia) ritenendo che i poteri dei sindaci comprendano atti di ispezione e controllo attivo, non limitati a verifiche formali o a interlocuzioni passivi con i dirigenti. È stato ribadito che, trattandosi di illeciti omissivi, grava sui sindaci l'onere di provare di avere esercitato i poteri di controllo; non è quindi rilevante, ai fini dell'esonero, che l'amministratore delegato fosse stato rinviato a giudizio per i medesimi fatti. Quanto alla quantificazione della sanzione, la Corte ha ritenuto la valutazione di merito adeguatamente motivata e non censurabile in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese di giudizio e a un contributo unificato supplementare.

Norme richiamate

  • art. 2403 c.c.

    co.1 (il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento)

    Attribuisce ai sindaci il dovere generale di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul suo funzionamento; interpretata come base dell'obbligo di controllo non meramente formale.

  • art. 2403-bis c.c.

    i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo

    Riconosce poteri ispettivi attivi ai sindaci; la Corte ha ritenuto esigibile l'esercizio di tali poteri per individuare anomalie non conoscibili solo tramite interlocuzioni.

  • art. 2697 c.c.

    Principio probatorio: onere della prova in tema di adempimento degli obblighi; applicato per affermare che, trattandosi di omissioni, gravava sui sindaci dimostrare di aver esercitato i controlli.

  • l. 689/1981

    art. 11 (criteri per la determinazione della sanzione pecuniaria)

    Principi di gravità, personalità dell'agente e condizioni economiche da considerare nella commisurazione della sanzione; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente tenuto conto di tali parametri.

  • d.lgs. 385/1993 (TUB)

    artt. 51, 53, 117, 118, 144

    Fonti legislative che attribuiscono poteri normativi e di vigilanza alla Banca d'Italia e regolamentano la responsabilità e le sanzioni; la Corte ha ritenuto legittime le disposizioni sanzionatorie e le circolari emanate in attuazione del TUB.

  • d.lgs. 58/1998 (TUF)

    Norme richiamate in tema di assetto di controllo e responsabilità; la giurisprudenza richiamata dalla Corte estende principi analoghi anche alle violazioni del TUF.

  • Costituzione

    Richiamata tra le norme invocate dai ricorrenti; la Corte non ha ritenuto violato il giusto processo o i principi costituzionali invocati nel giudizio di legittimità.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Invocata dai ricorrenti in tema di equo processo; la Corte non ha ritenuto sussistere violazione suscettibile di incidere sull'esito del ricorso.

  • circolare Banca d'Italia n. 229/1999

    Titolo IV, capitolo 11, sezione IV (il collegio sindacale non deve fermarsi agli aspetti meramente formali)

    La circolare integra il profilo di dovere di controllo attivo dei sindaci in materia bancaria e costituisce fonte normativa secondaria richiamata dalla Corte per consolidare l'obbligo di controlli penetranti.

  • circolare Banca d'Italia n. 263/2006

    Titolo I, capitolo 1, parte quarta, par. 2.3 (l'organo di controllo vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi e dispone di adeguati flussi informativi)

    Sottolinea l'obbligo del collegio sindacale di verificare il sistema di gestione dei rischi e di avvalersi di flussi informativi idonei; la Corte l'ha utilizzata per rafforzare l'idea di controllo attivo esigibile.

  • Disposizioni di Vigilanza del 4 marzo 2008

    par. 2.2 (i controlli devono riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale)

    Indicazioni regolamentari che richiedono controlli estesi e trasversali da parte dell'organo di controllo; richiamate per confermare l'ampiezza dei poteri dei sindaci nelle banche.

  • D.P.R. 115/2002

    Norma richiamata in ordine all'obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • l. 241/1990

    Richiamata nella doglianza in ordine alla determinazione della sanzione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sulla motivazione della quantificazione.

  • art. 144 TUB

    Richiamato nella censura relativa a quantificazione della sanzione; considerata nel quadro normativo di riferimento per le sanzioni amministrative bancarie.

Massime di principio

  • Il collegio sindacale di una banca ha poteri ispettivi attivi: non può limitarsi a controlli formali o a semplici interlocuzioni con i dirigenti, ma deve, quando necessario, procedere a verifiche dirette e documentabili.
  • In tema di illeciti omissivi, l'onere della prova dell'adempimento spetta al soggetto cui l'obbligo compete: i sindaci devono dimostrare di aver esercitato concretamente i poteri di controllo per escludere la responsabilità.
  • La responsabilità dei sindaci è distinta da quella degli amministratori: il fatto che l'amministratore sia perseguito penalmente non esonera automaticamente i sindaci se questi non hanno esercitato i dovuti controlli.
  • Le circolari e le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia costituiscono fonte normativa secondaria vincolante per le banche e definiscono standard di controllo che i sindaci devono osservare.
  • La quantificazione della sanzione amministrativa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché sia rispettato il perimetro normativo e siano presi in considerazione i criteri previsti dalla legge (gravità, personalità dell'agente, condizioni economiche).
  • In situazioni simili è prudente documentare sistematicamente l'esercizio dei poteri di controllo (verbali di ispezione, richieste formali di informazioni, accertamenti diretti) per potersi difendere dall'addebito di omissione.

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