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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24174/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'Appello di Venezia che aveva dichiarato tardiva la loro domanda di equo indennizzo ex l. 89/2001 per la presunta irragionevole durata della procedura fallimentare di Telenit S.p.A. La Corte territoriale aveva fissato come dies a quo del termine semestrale di cui all'art. 4 l. 89/2001 la data della dichiarazione di esecutività del quarto riparto parziale (24/10/2006), perché con quel riparto i ricorrenti avevano ottenuto l'integrale soddisfacimento del credito. I ricorrenti deducevano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 l. 89/2001 (oltre a riferimenti a garanzie costituzionali e CEDU) sostenendo che il termine semestrale decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento è divenuto definitivo (decreto di chiusura emesso il 5-6 luglio 2017), e censuravano inoltre la mancata concessione del contraddittorio prima di rilevare d'ufficio la tardività (art. 360 co.1 n.4 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo erronea l'impostazione della Corte d'Appello che aveva fatto decorrere il termine dal riparto parziale. La Cassazione ha distinto la questione sostanziale (la durata rilevante della procedura, che per il creditore soddisfatto coincide con il momento dell'integrale soddisfacimento) dalla questione processuale (la decorrenza del termine per proporre la domanda di indennizzo). Ha confermato i principi affermati nelle pronunce n. 8055/2019 e n. 1551/2020, stabilendo che il termine di cui all'art. 4 l. 89/2001 decorre dalla data in cui è divenuto inoppugnabile il decreto di chiusura del fallimento e non dalla data del riparto parziale, anche se quest'ultimo abbia integralmente soddisfatto il creditore. Il decreto impugnato è stato cassato e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Venezia in altra composizione, che dovrà anche regolare le spese.

Norme richiamate

  • Legge 24 marzo 2001, n. 89 (art. 4)

    L'art. 4 stabilisce il termine per la proposizione della domanda di equo indennizzo; la Corte interpreta che il dies a quo del termine semestrale è la data in cui il decreto di chiusura del fallimento è divenuto inoppugnabile

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6)

    Richiamata dai ricorrenti come riferimento ai diritti processuali; la Corte non modifica il principio di decorrenza del termine alla luce di questo art.

  • Protocollo Addizionale alla CEDU (art. 1)

    Richiamato dai ricorrenti in tema di tutela dei beni; non altera la soluzione sulla decorrenza del termine processuale

  • Costituzione Italiana (artt. 111 e 117)

    Richiami costituzionali volti a sostenere principi di ragionevole durata e tutela dei diritti; la decisione resta ancorata alla normativa speciale sulla decorrenza del termine

  • Codice di Procedura Civile (art. 327)

    Norma richiamata dai ricorrenti in relazione a questioni processuali; la Corte ha comunque risolto sul punto principale della decorrenza

  • Legge Fallimentare (R.D. 267/1942, artt. 112 e 114 co. 1)

    Riferimento alla stabilità delle attribuzioni patrimoniali operate in sede di riparto; la Corte precisa che tale stabilità riguarda l'effetto sostanziale ma non la decorrenza del termine processuale per l'indennizzo

  • Art. 119 l.f.

    Richiamato dai ricorrenti nella censura; la Corte non ha posto una diversa interpretazione rispetto al principio di decorrenza stabilito

  • Art. 58 l. 69/2009

    Richiamato tra le norme citate dai ricorrenti; non incide sul principio di decorrenza sancito dalla Corte

  • Art. 150 co.1 d.lgs. 5/2006

    Norma richiamata dai ricorrenti nell'ambito delle censura procedurali; la Corte ha risolto la questione sul fondamento dell'art. 4 l. 89/2001

  • Cass. n. 950/2011

    Pronuncia che aveva affermato che la durata rilevante della procedura per la determinazione dell'indennizzo termina con l'integrale soddisfacimento del creditore; richiamata e distinta dalla Corte di legittimità nel senso che riguarda la durata sostanziale, non la decorrenza del termine di proposizione della domanda

  • Cass. n. 7664/2005

    Precedente citato dalla Corte d'Appello a sostegno dell'idea di stabilità delle attribuzioni, ma la Cassazione ha ritenuto che non valga a fissare il dies a quo per l'art. 4 l. 89/2001

  • Cass. n. 8055/2019

    Pronuncia cui la Corte aderisce: chiarisce che, per la decorrenza del termine di cui all'art. 4 l. 89/2001, si deve guardare al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto (decreto di chiusura) e non ai riparti parziali

  • Cass. n. 1551/2020

    Ulteriore precedenza confermante il principio secondo cui il dies a quo per la proposizione della domanda di indennizzo è la data di inoppugnabilità del decreto di chiusura del fallimento

Massime di principio

  • Per l'equo indennizzo ex l. 89/2001 il termine semestrale di proposizione della domanda (art. 4) decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento è divenuto inoppugnabile e non dalla data di eventuali riparti parziali, anche se questi abbiano integralmente soddisfatto il creditore.
  • La data dell'integrale soddisfacimento del credito (es. riparto parziale) può determinare il termine finale della durata sostanziale della procedura ai fini del calcolo dell'indennizzo, ma non costituisce il dies a quo del termine processuale per l'azione risarcitoria.
  • In caso di contestazione sulla tardività, il ricorrente dovrà valutare e dimostrare lo stato di impugnabilità del decreto di chiusura: è essenziale verificare se e quando il decreto è divenuto definitivo per calcolare correttamente i termini.
  • Se il giudice rileva d'ufficio un fatto decisivo (es. tardività), la regola generale impone di consentire alle parti l'esercizio del contraddittorio su quella circostanza; tuttavia, se la questione principale viene risolta in senso favorevole al ricorrente, il vizio procedurale può essere assorbito.
  • Alla luce della giurisprudenza consolidata (Cass. 8055/2019, 1551/2020), è consigliabile per il creditore che intenda agire per indennizzo attendere o contestare formalmente la definitività del decreto di chiusura prima di valutare i termini di proposizione dell'azione.

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