Cassazione Civile, Sentenza n. 24172/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da CEIT perché la notifica dell'atto di opposizione non si era perfezionata entro il termine perentorio (art. 641 c.p.c.): primo tentativo di notifica restituito per "destinatario sconosciuto" a causa di un errore materiale nel nome dell'avvocato destinatario; la ricorrente sosteneva la sanabilità/remissione del vizio e il raggiungimento dello scopo della notifica, nonché omissione di esame di fatti decisivi e questioni di merito relative al credito contestato
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per tardività: la notifica iniziale, non perfezionata e restituita come "destinatario sconosciuto", non è stata tempestivamente ripresa dalla CEIT e dunque non si è potuta mantenere l'efficacia della data iniziale; la rinnovazione disposta successivamente dal giudice di primo grado è risultata illegittima rispetto alla decorrenza del termine perentorio. Per effetto dell'inammissibilità è stata dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo; la CEIT è stata condannata alle spese in favore della controparte e al pagamento degli importi di contributo unificato come indicato
Norme richiamate
Termine per proporre opposizione pari a 40 giorni; se la notificazione entro tale termine non si conclude per cause non imputabili al richiedente, questi ha l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio perché la notificazione successiva possa retroagire alla data iniziale (scissione degli effetti), purché la ripresa avvenga tempestivamente
Riferita alla rinnovazione della notificazione: la Corte evidenzia che una notifica meramente tentata e non perfezionata (inesistente) non è suscettibile di rinnovazione o sanatoria che ne faccia retroagire gli effetti al primo deposito
Richiamato in tema di sanatoria delle nullità; la Corte ha escluso l'applicabilità della sanatoria per una notifica inesistente o non tempestivamente seguita dalla ripresa del procedimento
Riferito ai criteri di ragionevolezza e ai termini temporali per la ripresa del procedimento notificatorio (la giurisprudenza menzionata valuta anche i limiti temporali relativi alla metà dei termini indicati dall'art. 325)
La Corte ha ritenuto infondate le doglianze di omesso esame di fatti decisivi: la questione preliminare della tardività impediva l'esame delle questioni di merito e di giudicato esterno
Richiamato nella censura relativa al fallimento e alla conferma del decreto ingiuntivo: la Corte non ha esaminato nel merito la questione del giudicato o della conferma, avendo ritenuto risolutiva la questione preliminare della tardività della notifica
art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (con riferimento al comma 1-quater e 1-bis)
Richiami formali relativi al versamento del contributo unificato e all'eventuale pagamento aggiuntivo disposto in base alla normativa vigente
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Invocate nel ricorso per profili di giusto processo e tutela giurisdizionale; la Corte non ha ritenuto sussistenti violazioni tali da ritenere fondato il ricorso, atteso che la questione processuale di tempestività era decisiva
Massime di principio
- Se la notifica da effettuarsi entro un termine perentorio non si perfeziona per cause non imputabili al notificante (es. restituzione per destinatario sconosciuto), il notificante ha l'onere di richiedere immediatamente la ripresa del procedimento notificatorio: solo la tempestiva ripresa consente di far valere la data iniziale ai fini del rispetto del termine perentorio (scissione degli effetti)
- Una notifica soltanto tentata e non perfezionata è da considerarsi inesistente e non è soggetta a sanatoria automatica: la mera conoscenza dell'atto da parte della controparte o un'istanza di quest'ultima non sostituiscono l'obbligo del notificante di riattivare la procedura
- L'errore materiale nella relata (es. trascrizione errata del nome del difensore) può determinare la restituzione del plico e quindi il rischio di decadenza se non si attiva tempestivamente la ripetizione della notificazione
- Le questioni processuali preliminari (es. tempestività o ammissibilità dell'atto) possono impedire l'esame del merito: pertanto è strategico curare con priorità la regolarità e la tempestività delle notifiche quando si intende proporre rimedi processuali
- Sebbene l'accettazione di contabilità e pagamenti da parte del destinatario possa avere effetto liberatorio sul piano sostanziale, tali profili non prevalgono se sussistono vizi processuali che rendono inammissibile la relativa azione
- In casi di fallimento, la curatela subentra nel giudizio e possono sorgere questioni specifiche (es. conferma di provvedimenti) che però non vengono esaminate se una questione processuale preliminare è decisiva; occorre quindi valutare e tutelare tempestivamente sia i diritti sostanziali sia quelli procedurali
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