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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24250/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di rettifica della rendita catastale di un parco eolico (Palazzo San Gervasio, POTENZA) relativo alla valutazione se la torre metallica di sostegno degli aerogeneratori debba essere inclusa nella stima catastale dell'opificio (categoria D/1) o sia da considerarsi componente impiantistica/macchinario ("imbullonato") escluso dalla rendita ai sensi della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). La controversia verte anche sulla correttezza della metodologia di stima, la motivazione dell'avviso e la rilevanza della DOCFA presentata dal contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (e, per assorbimento, i motivi dal secondo al sesto), ritenendo che la CTR non abbia adeguatamente accertato e motivato se la torre costituisca macchinario/congegno/impianto funzionale al processo produttivo di energia e, in quanto tale, escluso dalla stima ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione regionale della Basilicata per un nuovo esame che accerti specificamente se la torre sia parte integrante del macchinario e, in caso affermativo, proceda al ricalcolo della rendita escludendo le componenti impiantistiche. I motivi relativi alla metodologia di calcolo generale, alla motivazione dell'avviso e alla valorizzazione del capitale fondiario (motivi 9, 10, 11) sono stati ritenuti infondati e respinti; i motivi 7 e 8 sono stati assorbiti dal rigetto dei motivi correlati.

Norme richiamate

  • Legge 11 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte interpreta la norma come esclusione delle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo anche se stabilmente infisse al suolo; pertanto occorre verificare se la torre abbia natura impiantistica essenziale al processo produttivo (esclusione) o rappresenti una costruzione autonoma (inclusione).

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4

    si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo

    Fornisce la nozione generale di immobile urbano e supporta la classificazione di ciò che può essere considerato "costruzione" ai fini catastali.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale

    Stabilisce il requisito dell'autonomia funzionale e reddituale per l'identificazione dell'unità immobiliare; criterio rilevante per stabilire se la torre abbia autonomia o sia parte del macchinario.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28, comma 2

    il capitale fondiario e' costituito dal valore venale della unità immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe. Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari.

    Regola i criteri di determinazione del capitale fondiario e ricorda che il costo di ricostruzione è criterio residuo; la Corte ha ritenuto corretta la metodologia dell'Ufficio quando adeguatamente motivata.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012

    Fornisce i criteri di stima (elementi del costo di produzione) adottati nella prassi per la determinazione della rendita catastale di beni speciali; richiamata come riferimento tecnico-normativo.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 10 febbraio 2016

    le componenti costituenti l'unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: 1) il suolo; 2) le costruzioni; 3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità; 4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo...

    Indica i criteri operativi dell'Amministrazione per distinguere le componenti da includere o escludere dalla stima: l'Agenzia tende a qualificare le torri come "costruzioni", ma la Corte ha affermato che la qualificazione deve essere verificata caso per caso in relazione alla funzione produttiva.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016 e nota Direzione Centrale prot. n. 60244/2016

    Assume che le torri delle centrali eoliche possano rientrare nelle "costruzioni" da includere nella stima; la Corte, pur rilevando tale prassi, ha stabilito che non esclude a priori la possibilità che la torre sia invece componente impiantistica esclusa dalla rendita.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (motivi per cassazione)

    Richiamato come base procedurale per i motivi di nullità e vizio di motivazione che hanno giustificato il ricorso in cassazione; la Corte ha accolto alcune censure per omessa/verificata motivazione su fatti decisivi.

Massime di principio

  • La qualificazione catastale di una torre eolica dipende dall'accertamento concreto della sua funzione: se la torre è componente essenziale e funzionale al processo produttivo (unicum con rotore/navicella) è da considerarsi "impianto/macchinario" escluso dalla rendita ai sensi della L. 208/2015; se invece ha autonomia funzionale e reddituale e accresce la qualità/utilità dell'opificio, va inclusa come costruzione.
  • L'essere stabilmente ancorata al suolo non è, di per sé, criterio decisivo: la L. 208/2015 esclude le componenti impiantistiche anche se infisse o imbullonate al suolo.
  • In sede di accertamento la Commissione/Ufficio deve verificare e motivare specificamente l'esistenza o meno dell'autonomia funzionale e reddituale della componente contestata; omissioni in tal senso possono giustificare la cassazione e il rinvio per nuovo accertamento.
  • La procedura DOCFA e i dati oggettivi forniti dal contribuente vincolano l'ufficio solo fino al punto in cui non risultino disattesi; eventuali discrepanze devono essere motivate tecnicamente dall'Amministrazione indicando le differenze valutative.
  • I criteri tecnico-estimativi (art. 28 DPR 1142/1949 e circolari dell'Agenzia) restano il riferimento per la stima diretta delle unità speciali, ma la normativa del 2016 richiede un'analisi funzionale degli elementi impiantistici per decidere l'inclusione o esclusione dalla rendita.
  • In casi analoghi è prudente depositare prove tecniche dettagliate (pareri tecnico-scientifici, relazioni descrittive) e chiedere espressamente al giudice di appello l'accertamento puntuale della natura funzionale o autonoma degli elementi contestati.

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