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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 7225 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della CTR Calabria che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi all'anno 1999, con recupero di IVA, IRPEG, IRAP e ILOR su fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti. I quattro motivi riguardavano: l'omessa pronuncia e la carenza di prova della causa ostativa al condono; la violazione delle regole sull'onere della prova; l'erronea applicazione del principio di trasparenza fiscale ai soci di una società di capitali; e l'insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento, fondato per relationem sul processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarando inammissibili tutti i motivi. Le censure erano formulate in modo contraddittorio o mediante un parametro normativo non pertinente, non erano autosufficienti perché non riportavano gli atti e i passaggi necessari per verificare le doglianze, oppure tendevano a contestare la valutazione del fatto e delle prove attraverso una dedotta violazione di legge. È stata confermata la decisione della CTR e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia deve essere dedotta come specifico vizio processuale; non può essere cumulata contraddittoriamente, nello stesso motivo, con la denuncia di omessa o insufficiente motivazione sul medesimo punto.

  • Art. 115 c.p.c.

    La disposizione riguarda la valutazione delle prove e non può essere utilizzata per trasformare una contestazione dell'apprezzamento probatorio del giudice di merito in una generica violazione di legge.

  • Art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo quando il giudice applica erroneamente la regola giuridica sull'onere probatorio, non quando si contesta il modo in cui ha valutato le prove disponibili.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere riconducibili in modo chiaro a uno specifico vizio: violazione di legge, omessa pronuncia o vizio motivazionale. La scelta del parametro deve corrispondere alla natura effettiva della censura.

  • Art. 366 c.p.c.

    Il principio di autosufficienza impone al ricorrente di riportare nel ricorso gli atti, i documenti e i passaggi rilevanti per consentire alla Corte di verificare direttamente la fondatezza della doglianza.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    La norma disciplina il principio di trasparenza fiscale delle società di persone. Se si sostiene che sia stato applicato a una società di capitali, la censura deve essere formulata come omessa pronuncia o vizio motivazionale, qualora il problema riguardi ciò che il giudice ha esaminato o motivato.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato. Il rinvio a un processo verbale di constatazione può essere valido, ma chi lo contesta deve trascrivere nel ricorso i passaggi dell'avviso e del verbale necessari a dimostrare l'inadeguatezza o l'oscurità della motivazione.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 15

    La definizione agevolata può essere preclusa dalla presenza di una causa ostativa, quale l'esercizio dell'azione penale nei casi previsti dalla legge. Nel giudizio di cassazione, la contestazione relativa alla prova della causa ostativa deve essere stata tempestivamente dedotta e documentata nei precedenti gradi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere qualificata correttamente: l'omessa pronuncia, la violazione di legge e il vizio motivazionale sono vizi distinti e non possono essere prospettati in modo confuso o contraddittorio.
  • Il ricorso deve essere autosufficiente: occorre trascrivere o indicare con precisione gli atti processuali, gli avvisi e i documenti indispensabili per verificare la doglianza. Il semplice richiamo generico a documenti non riportati normalmente comporta l'inammissibilità.
  • La contestazione della valutazione delle prove non equivale, di regola, a violazione degli artt. 115 c.p.c. o 2697 c.c.; per denunciare un errore di fatto o di apprezzamento occorre utilizzare il corretto vizio processuale o motivazionale, nei limiti ammessi in cassazione.
  • Quando un avviso di accertamento richiama per relationem un processo verbale di constatazione, la motivazione può essere ritenuta adeguata se il contribuente ha accesso agli elementi richiamati. Chi sostiene il contrario deve indicare concretamente quali parti siano mancanti, incomprensibili o riferite a indagini su terzi non conosciute.
  • Le questioni relative alla causa ostativa a un condono devono essere dedotte tempestivamente nei gradi di merito e riproposte in cassazione con la precisa indicazione degli atti in cui furono formulate e delle prove che si assumono mancanti.
  • La Corte di cassazione non è normalmente un terzo grado di merito: non rivaluta liberamente i fatti e le prove, ma verifica errori di diritto, omissioni processuali e vizi motivazionali dedotti secondo le forme previste.

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