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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04068/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla procedura di attribuzione di incarichi di posizione organizzativa presso un'agenzia regionale. I ricorrenti, entrambi dipendenti con qualifica tecnica e precedenti incarichi di responsabilità, avevano chiesto di dichiarare illegittimo il decreto con cui erano state attribuite le posizioni organizzative ad altri soggetti, di accertare il demansionamento subito anche rispetto alla categoria di inquadramento, di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e di essere reintegrati nelle mansioni corrispondenti al livello posseduto, con eventuale attribuzione della posizione organizzativa. La Corte d'appello aveva ritenuto l'impugnazione ammissibile ma infondata, osservando che mancava una specifica domanda di rinnovo della procedura o di perdita di chance, che il mancato rinnovo dell'incarico non integrava di per sé demansionamento ex art. 52 d.lgs. 165/2001, che dalla prova raccolta risultava lo svolgimento di mansioni coerenti con l'inquadramento e che la procedura comparativa era stata comunque correttamente espletata, salvo l'omissione nei confronti dei ricorrenti, omissione però non utilmente censurata sotto il profilo della correttezza e buona fede. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 1175, 1218 e 1375 c.c., del CCNL comparto Regioni e Autonomie locali e dell'art. 97 Cost. per avere la Corte attribuito valore probatorio sufficiente a un verbale meramente riepilogativo della procedura; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per erronea valutazione della prova e richiamo a una precedente pronuncia di primo grado che aveva ritenuto illegittima la procedura; violazione degli artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile la domanda di mero accertamento dell'illegittimità della procedura; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c.; violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e della declaratoria contrattuale del livello D per avere escluso il demansionamento senza verificare il parametro contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché si risolvevano nella contestazione della valutazione di merito sulla portata probatoria del verbale relativo alla procedura comparativa, apprezzamento non censurabile in sede di legittimità e non fondato su violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, poiché, una volta ritenuta corretta la valutazione della Corte territoriale sulla procedura, la domanda di accertamento dell'illegittimità era stata correttamente respinta. Ha reputato infondato anche il quarto motivo, perché la motivazione della sentenza d'appello dava conto dell'iter argomentativo seguito sia sulla legittimità della procedura sia sull'insussistenza del demansionamento. Il quinto motivo è stato dichiarato nuovamente inammissibile, in quanto ancora diretto a contestare il giudizio di fatto del giudice di merito sulla conformità delle mansioni svolte all'inquadramento dei ricorrenti. Conseguentemente, oltre al rigetto, i ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    Invocato per sostenere che la procedura di conferimento degli incarichi dovesse essere svolta secondo correttezza e buona fede; la censura è stata però ritenuta inammissibile perché diretta contro una valutazione di merito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di responsabilità per l'asserito inadempimento del datore; la Corte non ha accolto la doglianza perché fondata su una diversa lettura delle prove.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per dedurre la violazione dei canoni di correttezza nell'esecuzione del rapporto; la Corte ha escluso che la censura superasse il limite del sindacato di legittimità.

  • art. 8 CCNL comparto Regioni e Autonomie locali

    Richiamato quale disciplina collettiva della procedura comparativa per l'attribuzione delle posizioni organizzative; la Corte ha ritenuto non censurabile la valutazione di fatto compiuta sul verbale della procedura.

  • art. 9 CCNL comparto Regioni e Autonomie locali

    Richiamato insieme all'art. 8 del CCNL a sostegno dell'illegittimità della procedura di selezione; la doglianza è stata disattesa.

  • art. 97 Cost.

    Invocato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento nell'assegnazione degli incarichi; la Corte non ha ravvisato violazioni utilmente scrutinabili.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha osservato che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per denunciare un'erronea valutazione del materiale istruttorio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché rivolta al merito.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato per sostenere l'ammissibilità della domanda di mero accertamento; la Corte ha confermato il rigetto della domanda perché priva di autonoma utilità nel contesto della causa.

  • art. 99 c.p.c.

    Invocato per affermare il diritto di proporre la domanda di accertamento; la censura è stata respinta.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d'appello esponeva il percorso logico-giuridico seguito.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Norma posta a base della censura di demansionamento; la Corte ha ritenuto che il mancato rinnovo della posizione organizzativa non integrasse di per sé violazione della norma e che le mansioni svolte fossero coerenti con l'inquadramento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una nuova valutazione del materiale istruttorio: l'apprezzamento della prova compiuto dal giudice di merito è sindacabile solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione nei casi consentiti.
  • La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è inammissibile quando, sotto tale etichetta, si mira in realtà a contestare il diverso peso attribuito dal giudice alle risultanze documentali.
  • La domanda di mero accertamento è scrutinabile solo se conserva un'autonoma utilità concreta; se la questione è priva di incidenza pratica rispetto alle ulteriori domande o agli effetti richiesti, il giudice può ritenerla priva di interesse o comunque non decisiva.
  • Il demansionamento del dipendente pubblico non può essere desunto automaticamente dal mancato rinnovo di un incarico di posizione organizzativa: occorre verificare se le mansioni effettivamente svolte siano incompatibili con l'inquadramento contrattuale e con la declaratoria di appartenenza.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata espone, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito e consente di comprendere la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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