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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03177/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l'ufficio IVA notificò al titolare di una ditta individuale operante nel settore delle costruzioni edili un avviso di rettifica relativo all'anno d'imposta 1991. L'Ufficio contestò: a) la presentazione della dichiarazione annuale con imposta finale inferiore a quella dovuta, perché erano state ricevute fatture passive con IVA al 4% anziché all'aliquota ordinaria del 19% e perché erano state emesse fatture con aliquota agevolata al 4% anziché ordinaria, in relazione a difformità edilizie riscontrate nei cantieri, ritenute idonee a far venir meno i benefici fiscali previsti dalla normativa richiamata; b) l'indebita detrazione di costi ritenuti non inerenti. Il contribuente impugnò l'atto, ottenendo in primo e secondo grado l'annullamento integrale della ripresa. In cassazione l'Agenzia dedusse violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge n. 765/1967, dell'art. 16 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2969 c.c., sostenendo che la CTR aveva omesso di verificare i presupposti dell'aliquota IVA agevolata e, soprattutto, che il contribuente non aveva assolto l'onere della prova sulla spettanza del beneficio; censurò inoltre il giudizio meramente probabilistico della CTR circa l'eliminazione delle difformità edilizie, privo di basi fattuali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha però rilevato che la ripresa relativa alla non inerzia/non inerenza dei costi non era stata specificamente impugnata dal contribuente nel ricorso introduttivo e che il relativo motivo di appello non era stato esaminato, sicché su quel punto si era formato giudicato interno favorevole al contribuente. Nel resto, la Corte ha affermato che la prova dei presupposti per fruire dell'aliquota IVA agevolata grava sul contribuente, il quale nel caso concreto non aveva fornito alcun elemento utile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione alla parte non coperta da giudicato interno e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha inoltre precisato che restava salvo l'annullamento dell'avviso nella parte coperta dal giudicato interno, anche quanto alle relative sanzioni, e ha rideterminato le sanzioni per la parte ritenuta legittima al minimo edittale in applicazione del favor rei, tenuto conto delle sopravvenute modifiche normative. Le spese di lite dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 della legge n. 765/1967

    È richiamato come norma che, in presenza di determinate difformità edilizie, comportava la perdita dei benefici fiscali connessi all'agevolazione IVA.

  • art. 16 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato quale disposizione di riferimento per la disciplina dell'aliquota IVA ordinaria e, per contrasto, dell'eccezione costituita dall'aliquota agevolata, la cui prova incombe su chi la invoca.

  • art. 2969 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma dalla motivazione emerge soprattutto il principio generale sull'onere della prova della parte che invoca un'agevolazione fiscale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.

  • art. 6 del d.lgs. n. 471/1997

    È richiamato ai fini della rideterminazione sanzionatoria in applicazione del principio del favor rei, alla luce dello ius superveniens.

  • art. 2697 c.c.

    La prova della spettanza dell'IVA agevolata grava su chi invoca l'eccezione rispetto alla regola dell'aliquota ordinaria.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni IVA, la non assoggettabilità all'aliquota ordinaria costituisce un'eccezione alla regola generale e deve essere provata dal contribuente che la invoca.
  • Quando il contribuente non allega o non dimostra i presupposti fattuali dell'agevolazione fiscale richiesta, l'accertamento dell'Ufficio deve essere confermato.
  • Il giudice di merito non può fondare l'accoglimento dell'impugnazione su mere valutazioni probabilistiche o su affermazioni non ancorate a specifici elementi fattuali quando la prova dei presupposti di legge non è stata fornita dalla parte onerata.
  • La formazione del giudicato interno su una specifica ripresa fiscale preclude il riesame di quella parte dell'atto non devoluta validamente al giudice dell'impugnazione.
  • Quando la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
  • In caso di sopravvenienze normative più favorevoli, il trattamento sanzionatorio va rideterminato applicando il principio del favor rei.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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