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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41385/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta avverso l'intimazione di pagamento fondata su un contratto di mutuo fondiario. Il debitore contestava, in origine, alcune pretese violazioni formali del precetto e gli accessori del credito; in appello la decisione è stata solo parzialmente riformata, con ricalcolo degli interessi di mora e rideterminazione dell'importo dovuto, anche per effetto del superamento del tasso soglia antiusura in corso di rapporto. In cassazione il debitore ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un documento bancario del 11.5.2016, prodotto nella procedura esecutiva, sostenendo che da esso risultassero pagamenti parziali di alcune rate del mutuo almeno per la quota capitale; con il secondo ha dedotto violazione di norme sulla nullità del contratto per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, lamentando che il contratto fosse privo del piano di ammortamento. La resistente, cessionaria del credito, ha proposto a sua volta ricorso incidentale tardivo, con tre censure: inammissibilità della produzione documentale in appello, illegittimità del rilievo dato all'usura sopravvenuta e erronea esclusione degli interessi moratori sostituiti con interessi legali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il dedotto "fatto decisivo" era in realtà la mancata valutazione di un documento, quindi una censura sulla valutazione del materiale istruttorio e non un omesso esame di un fatto storico ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre rilevato la difettosa specificità del motivo e l'assenza dei presupposti per riqualificarlo come violazione di legge o error in procedendo. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, in sostanza denunciava l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità del contratto, senza dedurre la nullità della sentenza; inoltre, il ricorrente non aveva trascritto il contenuto del contratto né indicato adeguatamente il documento e la sua collocazione processuale, impedendo il rilievo officioso della nullità in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace, perché tardivo e condizionato alla presenza di un ricorso principale ammissibile. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non la mera mancata valutazione di un documento o di un elemento istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge richiede di indicare la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata; non consente di censurare la sola ricostruzione della fattispecie concreta.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'omessa pronuncia va dedotta come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., non come violazione di legge in senso sostanziale.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dei limiti legali, non per la mera diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno o disattende prove legali, non per il semplice apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su un'eccezione integra un vizio processuale deducibile come nullità della sentenza.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta indeterminatezza dell'oggetto del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato quale norma sulla nullità del contratto.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato in tema di nullità parziale e conservazione del contratto.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per il rilievo officioso della nullità.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina degli interessi e della loro determinazione.

  • art. 345, comma 2 e 3, c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'ammissibilità della produzione documentale in appello.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di usura sopravvenuta.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di interessi usurari nei rapporti di mutuo.

  • art. 1219, comma 2, n. 3, c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alla mora e agli interessi moratori.

  • art. 1224, comma 1, secondo periodo, c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per la disciplina degli interessi moratori dovuti in caso di ritardo nell'adempimento.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace se il ricorso principale è inammissibile.

  • art. 325 c.p.c.

    Termine breve per l'impugnazione, rilevante per la tardività del ricorso incidentale.

  • art. 371, comma 2, c.p.c.

    Il rispetto del termine per il controricorso non salva il ricorso incidentale tardivo quando il principale è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omissione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando si contesti soltanto la mancata o errata valutazione di un documento o di una risultanza istruttoria.
  • La censura di violazione di legge deve essere specifica: occorre indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la motivazione della sentenza; non è sufficiente riproporre le proprie tesi di merito.
  • Le doglianze sulla valutazione delle prove non sono, di regola, deducibili come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che si alleghi l'utilizzo di prove non dedotte, fuori dai limiti legali o l'attribuzione di valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve essere censurata come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; se il ricorrente non deduce la nullità della decisione, il motivo è inammissibile.
  • La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio anche in cassazione solo se il giudice di legittimità dispone di tutti gli elementi fattuali necessari per accertarla; in mancanza di trascrizione o precisa indicazione del contenuto contrattuale e della collocazione processuale del documento, il rilievo officioso non è praticabile.
  • Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, anche quando l'incidentale sia stato proposto nel termine previsto per il controricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso principale, le spese seguono la soccombenza del ricorrente principale e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieMutuoOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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