Cassazione Civile, Ordinanza n. 06837/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati per imposte dirette, Iva e, per quanto rilevante nel giudizio, anche Irap, con i quali l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori redditi derivanti da componenti negative esposte in eccesso in un esercizio successivo da una società poi incorporata dalla ricorrente. Secondo l'Amministrazione, la contribuente aveva dedotto costi riferiti a fatture da ricevere per prestazioni di consulenza rese in anni precedenti, ma tali costi non erano stati realmente sostenuti; inoltre i relativi crediti del fornitore dovevano considerarsi non più esigibili per prescrizione, con conseguente emersione di sopravvenienze attive non dichiarate. I giudici di merito avevano respinto i ricorsi della società, ritenendo che mancasse la prova della certezza, determinatezza e effettiva sussistenza dei costi, e che fosse quindi superfluo verificare la prescrizione dei crediti. In cassazione la società ha dedotto: (1) nullità per ultrapetizione/extrapetizione, perché la CTR avrebbe modificato il fondamento della ripresa passando da sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR a contestazione della deducibilità dei costi ex art. 109 TUIR; (2) violazione del termine decadenziale di accertamento ex art. 43 d.P.R. 600/1973, perché i costi riguardavano annualità ormai decadute; (3) violazione dell'art. 88 TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la disciplina delle sopravvenienze richiede solo la previa deduzione del costo per competenza; (4) omessa pronuncia sulla questione della non deducibilità Irap dei costi originari e sulla conseguente irrilevanza delle sopravvenienze ai fini Irap; (5) violazione dell'art. 11 d.lgs. 446/1997; (6) omessa pronuncia sulla sanzione per omessa autofatturazione collegata a differenze di magazzino Iva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi, escludendo che la CTR abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice di merito è rimasto nel perimetro dell'atto impositivo, che già si fondava sull'insussistenza/inesigibilità delle poste passive e sulla loro natura di sopravvenienze attive. Ha inoltre rilevato che le censure sulla decadenza e sulla competenza temporale non coglievano la ratio decidendi, poiché la CTR aveva posto a base della decisione la radicale mancanza di prova dell'esistenza certa del costo, ritenuta preliminare e assorbente rispetto a ogni verifica temporale; inoltre, trattandosi di sopravvenienze attive, il momento di insorgenza del costo non era decisivo ai fini prospettati. È stato invece accolto il quarto motivo per omessa pronuncia sulla questione Irap, restando assorbito il quinto; è stato accolto anche il sesto motivo per omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla sanzione per omessa autofatturazione in tema di differenze di magazzino Iva. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che dovrà riesaminare le questioni accolte e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone al giudice di non pronunciarsi oltre i limiti della domanda e di decidere sulle questioni devolute; nella specie la Corte ha escluso l'extrapetizione, ma ha ravvisato omessa pronuncia su alcuni motivi di appello
richiamato per la deducibilità dei costi solo se certi e determinati nell'esercizio di competenza; la Corte ha considerato non decisiva la censura rispetto alla ratio della CTR
norma evocata per le sopravvenienze attive; la Corte ha rilevato che la ripresa dell'Ufficio era fondata sull'inesistenza/inesigibilità delle poste passive e che la questione temporale non era assorbente
art. 43, comma 1, d.P.R. 600/1973
richiamato sul termine di decadenza per l'accertamento; la censura è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio della sentenza impugnata
richiamato in tema di onere della prova circa l'esistenza e la deducibilità dei costi
art. 25, comma 1, d.lgs. 446/1997
richiamato per l'applicabilità della disciplina dell'accertamento anche all'Irap
art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. 446/1997
norma invocata sulla deducibilità Irap dei costi di lavoro; la relativa questione è stata assorbita dall'accoglimento del quarto motivo
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice deve rimanere entro il perimetro fattuale e giuridico dell'atto impositivo impugnato; non vi è extrapetizione se la decisione si fonda su elementi già ricompresi nella motivazione dell'avviso, anche quando siano valorizzati profili giuridici diversi da quelli prospettati dal contribuente.
- Se l'Ufficio recupera a tassazione sopravvenienze attive correlate a poste passive ritenute inesistenti o non provate, la questione preliminare è l'effettiva sussistenza del costo; la verifica sulla collocazione temporale o sulla prescrizione del credito diventa recessiva se manca prova dell'an del costo stesso.
- Le censure di legittimità che attaccano solo un profilo temporale della ripresa non sono idonee a scalfire la decisione di merito quando la ratio decidendi si fonda sull'insussistenza probatoria del costo e sulla sua vaghezza originaria.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello devoluto al giudice integra vizio di nullità della sentenza e comporta cassazione con rinvio limitatamente alla questione non esaminata.
- La disciplina delle sopravvenienze attive e quella della deducibilità dei costi devono essere lette in modo coordinato, ma la decisione può essere risolta già sul piano probatorio quando manchi la dimostrazione dell'effettività della posta negativa di reddito.
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