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Sentenza

Sentenza n. 3/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento del Gestore dei servizi energetici – Gse S.p.A. del 17 giugno 2022, recante per oggetto “Istanza di applicazione dell'art. 56, comma 8, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, prot. n. GSE/A20210063442 del 3 aprile 2021 in merito al provvedimento di rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0357995016714R129-1#1, prot. GSE/P20180036678 del 24 aprile 2018”, - di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202211068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE di rigetto dell'istanza di applicazione dell'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, relativa al rigetto di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, subentrata nella titolarità di progetti di efficienza energetica originariamente riferibili ad altra società, contestava il rigetto dell'istanza con cui aveva chiesto l'applicazione del procedimento speciale di riesame previsto dall'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, in relazione al precedente rigetto di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 56 d.l. 76/2020, dell'art. 42 d.lgs. 28/2011, dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 21-nonies l. 241/1990, nonché eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e difetto di istruttoria, sostenendo che il procedimento speciale non fosse limitato ai provvedimenti di annullamento d'ufficio e decadenza, ma comprendesse anche i provvedimenti di rigetto delle richieste di verifica e certificazione. Con il secondo motivo deduceva inoltre che il rigetto della richiesta non fosse riconducibile all'esercizio di un potere di secondo grado, richiamando anche le linee guida approvate con deliberazione ARERA n. EEN 9/11.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente le censure. Ha ritenuto che dalla lettura combinata dell'art. 42, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. 28/2011 e dell'art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020 emerga una distinta disciplina per il rigetto dell'istanza di rendicontazione e per la decadenza dagli incentivi. Il comma 8 dell'art. 56 richiama testualmente soltanto i provvedimenti di decadenza dagli incentivi, oltre ai procedimenti di annullamento d'ufficio in corso; trattandosi di una disciplina eccezionale e di favore, avente finalità di sanatoria, essa è soggetta a interpretazione restrittiva e non può essere estesa analogicamente ai provvedimenti di rigetto delle richieste di verifica e certificazione. Il giudice ha inoltre escluso che il rigetto della RVC costituisca un provvedimento di secondo grado: il controllo del GSE è un'attività di accertamento e verifica diretta ad accertare lo stato dell'impianto e la sua corrispondenza a quanto dichiarato dall'interessato. L'approvazione della proposta progettuale o l'accoglimento di precedenti RVC non vincolano il GSE nella valutazione di una successiva RVC, che comporta un'analisi autonoma. Pertanto il GSE ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020

    progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso e, su richiesta dell’interessato, quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi

    Il procedimento speciale di riesame ha ambito eccezionale e deve essere interpretato restrittivamente; il comma 8 comprende i procedimenti di annullamento d'ufficio in corso e i provvedimenti di decadenza dagli incentivi, ma non i provvedimenti di rigetto delle richieste di verifica e certificazione.

  • art. 42, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. 28/2011

    il GSE in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi

    La disciplina distingue il rigetto dell'istanza di rendicontazione, disciplinato autonomamente quanto alla decorrenza degli effetti, dalla decadenza dagli incentivi; tale distinzione impedisce di assimilare le due fattispecie ai fini dell'applicazione dell'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il richiamo ai presupposti dell'annullamento d'ufficio nell'art. 42 d.lgs. 28/2011 non trasforma il rigetto della RVC in un provvedimento di secondo grado; il controllo del GSE resta attività autonoma di accertamento e verifica.

  • art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale

    La chiara distinzione terminologica adottata dal legislatore nei commi 7 e 8 dell'art. 56 d.l. 76/2020 conferma che rigetto e decadenza sono fattispecie non sovrapponibili.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La controversia è stata trattata e decisa all'udienza secondo il rito richiamato dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il procedimento speciale di riesame previsto dall'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, in quanto disciplina eccezionale e di favore con finalità di sanatoria, è soggetto a interpretazione restrittiva e non è applicabile ai provvedimenti di rigetto delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici quando la norma richiama testualmente i soli provvedimenti di decadenza dagli incentivi e i procedimenti di annullamento d'ufficio in corso.
  • Il rigetto di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici costituisce esito di un'attività di accertamento e controllo sullo stato dell'impianto e sulla corrispondenza tra quanto realizzato e quanto dichiarato, non un provvedimento di secondo grado soggetto alla disciplina propria dell'autotutela decisoria.
  • L'approvazione della proposta di progetto e programma di misura o l'accoglimento di precedenti richieste di verifica e certificazione non vincolano l'amministrazione nella valutazione di una successiva richiesta, che può essere oggetto di autonoma istruttoria e di un autonomo accertamento.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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