Cassazione Civile, Ordinanza n. 29061/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso del 90% delle imposte dirette versate per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, deducendo di aver diritto all'agevolazione/rimborso prevista per i residenti nei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 1990. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva accolto la domanda, condannando l'Ufficio al rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccepita tardività dell'istanza di rimborso; con il secondo ha denunciato violazione/falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014 e dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'istanza fosse tardiva perché presentata oltre il termine biennale decorrente dal 1 marzo 2008.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente, perché l'istanza di rimborso era stata presentata il 30 dicembre 2010 oltre il termine di decadenza del 1 marzo 2010. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la contribuente intimata è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
invocato per censurare l'omessa pronuncia della CTR sulla eccepita tardività dell'istanza di rimborso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato quale vizio processuale dedotto con il primo motivo.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
la Corte lo legge come norma che fa decorrere il termine biennale per l'istanza di rimborso dal 1 marzo 2008 (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 248/2007).
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è qualificato come disciplina residuale e di chiusura del sistema, applicabile quando il diritto al rimborso sorge dopo il pagamento dell'imposta; prevede la proposizione dell'istanza entro due anni dal verificarsi del presupposto della restituzione.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
si applica solo ai versamenti non dovuti sin dall'origine, con termine di quarantotto mesi per la richiesta di rimborso.
art. 276, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la priorità logico-giuridica del secondo motivo.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
richiamata come legge di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, dalla cui entrata in vigore decorre il termine biennale.
richiamato come atto convertito dalla legge n. 31/2008.
Massime di principio
- In materia di rimborso di imposte dirette non dovute, occorre distinguere tra versamenti non dovuti fin dall'origine e diritto alla restituzione sorto successivamente al pagamento: nel primo caso opera l'art. 38 d.P.R. 602/1973, nel secondo l'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 come norma residuale.
- Quando una norma speciale fissa un termine decadenziale biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso, la tardività dell'istanza comporta l'inammissibilità originaria del ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione.
- Per i rimborsi collegati all'agevolazione riconosciuta ai residenti in comuni colpiti da eventi sismici, il termine biennale decorre dalla data indicata dalla disciplina speciale richiamata dalla legge di bilancio, sicché le istanze presentate oltre tale termine sono decadute.
- Se la tardività dell'istanza di rimborso è assorbente rispetto ad altri profili, la Cassazione può decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo senza rinvio.
- L'omessa pronuncia sulla eccezione di tardività può restare assorbita quando la Corte ritenga comunque fondato il motivo che investe la corretta applicazione della disciplina decadenziale.
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