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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29061/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso del 90% delle imposte dirette versate per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, deducendo di aver diritto all'agevolazione/rimborso prevista per i residenti nei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 1990. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva accolto la domanda, condannando l'Ufficio al rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccepita tardività dell'istanza di rimborso; con il secondo ha denunciato violazione/falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014 e dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'istanza fosse tardiva perché presentata oltre il termine biennale decorrente dal 1 marzo 2008.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente, perché l'istanza di rimborso era stata presentata il 30 dicembre 2010 oltre il termine di decadenza del 1 marzo 2010. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la contribuente intimata è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di rimborso di imposte dirette non dovute, occorre distinguere tra versamenti non dovuti fin dall'origine e diritto alla restituzione sorto successivamente al pagamento: nel primo caso opera l'art. 38 d.P.R. 602/1973, nel secondo l'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 come norma residuale.
  • Quando una norma speciale fissa un termine decadenziale biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso, la tardività dell'istanza comporta l'inammissibilità originaria del ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione.
  • Per i rimborsi collegati all'agevolazione riconosciuta ai residenti in comuni colpiti da eventi sismici, il termine biennale decorre dalla data indicata dalla disciplina speciale richiamata dalla legge di bilancio, sicché le istanze presentate oltre tale termine sono decadute.
  • Se la tardività dell'istanza di rimborso è assorbente rispetto ad altri profili, la Cassazione può decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo senza rinvio.
  • L'omessa pronuncia sulla eccezione di tardività può restare assorbita quando la Corte ritenga comunque fondato il motivo che investe la corretta applicazione della disciplina decadenziale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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