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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38844/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di convalida del sequestro probatorio relativo a spade giapponesi e un machete, sostenendo che il decreto consista in un mero timbro apposto sul verbale con poche crocette e quindi sia privo di motivazione concreta e idonea. Ha dedotto violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.) e violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 355, comma 2, cod.proc.pen., richiamando la giurisprudenza che richiede una motivazione specifica anche per i decreti di convalida.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo la motivazione particolarmente sintetica (timbro), la finalità probatoria del sequestro era evidente, essendo gli oggetti armi contestate ai sensi dell'art. 4 legge n. 110/1975 e dunque pertinenti per accertare natura e caratteristiche degli oggetti. La Corte ha richiamato orientamenti di legittimità che ammettono motivazioni concise o l'uso di moduli prestampati quando, in concreto, risultano idonei a esprimere le ragioni essenziali e le finalità del vincolo. Ha inoltre richiamato la disciplina della confisca obbligatoria (art. 240, comma 2, cod.pen. richiamato dall'art. 6 legge n. 152/1975) e il divieto di restituzione (art. 324, comma 7, cod.proc.pen.), argomentando che l'assoggettamento degli oggetti a confisca obbligatoria consente una motivazione sintetica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Norma sostanziale sulla materia degli arma: individuazione del reato relativo al porto/transito di armi; la Corte ha ritenuto che le cose sequestrate rientrassero nell'ambito di tale norma, giustificando il sequestro probatorio per accertare natura e caratteristiche degli oggetti.

  • art. 355, comma 2, cod.proc.pen.

    Prevede l'esigenza di motivazione del decreto di convalida. La Corte ha confermato che l'onere motivazionale sussiste ma puo' essere assolto anche in modo conciso, purché emergano concretamente le finalità probatorie.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato tale causa di nullita' o vizio, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato sul piano sostanziale.

  • art. 253 cod.proc.pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza circa l'onere motivazionale delle misure cautelari reali; la Corte ha interpretato che l'onere puo' essere assolto anche mediante modulo o timbro se in concreto risultano idonei a esprimere ragioni essenziali e finalita'.

  • art. 240, comma 2, cod.pen.

    Stabilisce la confisca obbligatoria per taluni beni (ad es. armi). La Corte ha rilevato che l'assoggettamento dei beni a confisca obbligatoria giustifica una motivazione piu' sintetica e rafforza il divieto di restituzione.

  • art. 6 legge n. 152/1975

    Richiamata in relazione all'art. 240 cod.pen.; serve a collegare la disciplina della confisca obbligatoria con il procedimento penale e a motivare l'inderogabilita' del vincolo sul bene.

  • art. 324, comma 7, cod.proc.pen.

    Prevede il divieto di restituzione per i beni assoggettati a confisca anche se il sequestro probatorio venga revocato; la Corte ha indicato che tale divieto opera anche per il sequestro probatorio e supporta la sufficienza di una motivazione sintetica.

  • Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)

    Il decreto di sequestro probatorio - cosi come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalita' perseguita per l'accertamento dei fatti

    Giurisprudenza di legittimita' che richiede una motivazione specifica ma ammette concisione; la Corte l'ha applicata per ritenere sufficiente il timbro quando risulta comunque chiara la finalita' probatoria.

  • Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018 (dep. 2019)

    In tema di misure cautelari reali, l'onere motivazionale del pubblico ministero che disponga un decreto di sequestro probatorio o che convalidi il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria puo' essere assolto anche tramite l'utilizzo di un modulo prestampato sempre che lo stesso risulti, in concreto, idoneo ad esprimere le ragioni essenziali e le finalita' dell'apposizione del vincolo reale, come richiesto dall'art. 253 cod. proc. pen.

    Conferma che moduli prestampati o timbri sono ammissibili se, valutati nel loro concreto contenuto, esprimono le finalita' e le ragioni essenziali del sequestro; la Corte ha seguito questo principio per dichiarare legittima la convalida sintetica.

Massime di principio

  • Il decreto di convalida del sequestro probatorio richiede motivazione ma una motivazione concisa e sintetica e' ammissibile se rende comunque chiara la finalita' probatoria.
  • L'utilizzo di moduli prestampati o di un timbro per la convalida non e' automaticamente invalido: conta il contenuto concreto e la sua idoneita' a esprimere le ragioni essenziali e le finalita' del vincolo.
  • Se i beni sequestrati sono armi o oggetti soggetti a confisca obbligatoria, l'inderogabilita' del vincolo e il divieto di restituzione rendono piu' giustificabile una motivazione sintetica del provvedimento di convalida.
  • La semplice affermazione del detentore circa un uso legittimo degli oggetti (es. per lavoro) non e' di per se sufficiente a escludere la necessita' del sequestro nelle circostanze del ritrovamento; il giudice valuta la pertinenza probatoria.
  • Il giudice del riesame non puo' sindacare integralmente la qualificazione del fatto come corpo del reato quando tale qualificazione emerge in modo evidente dagli atti; la verifica principale e' l'idoneita' della motivazione a far emergere le finalita' probatorie.

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