Cassazione Penale, Sentenza n. 38756/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo dell'alloggio occupato dalla ricorrente nel plesso "Parco Verde" (proprietà comunale di Caivano). La ricorrente deduceva: (i) nullità o vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione dei presupposti cautelari (fumus commissi delicti e periculum in mora), sostenendo una sovrapponibilità tra la motivazione del Gip e la richiesta del P.M.; (ii) assenza di fumus perché la ricorrente avrebbe ricevuto le chiavi dell'immobile nel 2012 dall'assegnatario originario (decreto di assegnazione 13/12/1985), configurandosi una mera successione nel possesso e non un'invasione illecita, e non sarebbero emerse condotte idonee a integrare il reato previsto dagli artt. 633 e 639-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: inammissibile per genericità e manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto che il Gip avesse svolto un'adeguata autonoma valutazione anche mediante motivazione "per relationem" e mediante schemi sinottici relativi alle singole unità immobiliari, conformemente alla giurisprudenza consolidata. Secondo motivo: manifestamente infondato; il fatto di aver ricevuto le chiavi o di essere stato inizialmente ospitato non esclude l'illecito di cui all'art. 633 c.p. quando chi occupa permane comportandosi da "dominus" dopo l'allontanamento dell'avente diritto. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
L"invasione" integra il reato quando vi sia introduzione arbitraria non momentanea nell'edificio altrui finalizzata all'occupazione o al profitto; non è necessaria la clandestinità e non rileva che gli occupanti siano stati inizialmente ospitati dall'assegnatario o abbiano rapporti di parentela.
art. 639-bis cod. pen.
Articolo richiamato nell'imputazione e nel decreto di sequestro come contestazione collegata; la Corte ha ritenuto sussistente il fumus in relazione al complesso indiziario prospettato.
art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p.
L'obbligo di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi non impone una riscrittura originale degli elementi ma richiede che il giudice espliciti le ragioni per cui ritiene i predetti elementi idonei a supportare la misura; è ammessa la motivazione "per relationem" purché sia presente un esame critico.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Ha introdotto il requisito dell'autonoma valutazione previsto dall'art. 292 c.p.p.; la Corte ne applica i criteri precisando i limiti della motivazione del giudice cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma a titolo di sanzione pecuniaria (applicata nel caso per Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende) in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
art. 23 co. 8 D.L. 137/2020; art. 8 D.L. 198/2022
Norme richiamate per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; il procedimento è stato trattato con memoria scritta secondo le disposizioni emergenziali e successive modifiche.
Massime di principio
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare per mancata "autonoma valutazione" occorre indicare specificamente quali parti della motivazione mancano e dimostrare che tale omissione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa; la generica doglianza è inammissibile.
- La motivazione "per relationem" (richiamo alla richiesta del P.M. o ad altri atti) è ammissibile se il giudice compie un esame critico e spiega la ragion d'essere della misura per ciascuna posizione; in contesti con molte posizioni analoghe è possibile una valutazione cumulativa purché il ragionamento sia leggibile dal provvedimento.
- L'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica integra il reato di invasione anche se l'occupante era stato inizialmente ospitato dall'assegnatario; la mera consegna delle chiavi o la percezione di una successione nel possesso non escludono il fumus se emergono elementi che indicano la permanenza come "dominus" dopo l'allontanamento dell'avente diritto.
- Nel valutare il fumus e il periculum in mora per i sequestri preventivi, il giudice può basarsi su schemi sinottici e su elementi ricorrenti riferiti a posizioni seriali, ma deve rendere chiaro il collegamento tra fatti, elementi indiziari e misure adottate.
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare, oltre alle spese processuali, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.
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