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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38752/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 16/06/2023 che confermava o rideterminava condanne per reati connessi all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis e connessi) e altri delitti. Le censure principali riguardavano: insufficienza e contraddittorietà della motivazione; valutazione e attendibilità dei collaboratori di giustizia; travisamento o carenza di riscontri alle intercettazioni; violazioni procedurali relative a richieste probatorie (esame testi, rinnovazione dibattimentale, richieste per rito abbreviato condizionato); errata individuazione del tempus commissi delicti e conseguente applicazione o meno della disciplina più severa introdotta dalla legge 27/05/2015 n.69; vizi nella quantificazione della pena, nella applicazione della continuazione (art.81 c.p.) e nella confisca allargata (art.240-bis c.p.). Alcuni difensori insistevano anche su specifiche questioni di fatto (ruolo degli imputati, collegamenti con altri sodalizi, elementi probatori concreti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha in gran parte rigettato le doglianze sostanziali, dichiarando però sussistente un vizio motivazionale specifico e rilevante in ordine alla disciplina applicabile (legge n.69/2015) con riferimento alla determinazione del periodo di operatività dell'associazione (tempus commissi delicti). In particolare: - Ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della pena per Alfano, Aniello, Barra, Calienno e Di Carluccio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio esclusivamente sulla quantificazione della pena, perché la Corte di merito non ha adeguatamente motivato la scelta della data finale (2016) e l'applicazione della normativa più severa senza spiegare la persistenza dell'associazione fino a tale termine. - Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Di Martino e respinto le principali censure degli altri ricorrenti sui profili di valutazione delle prove, attendibilità dei collaboratori e interpretazione delle intercettazioni (molti motivi ritenuti generici, reiterativi o di mero appello di fatto). - Ha accolto parzialmente il ricorso di Gueli in relazione all'omessa motivazione sulla continuazione (art.81 c.p.), rimettendo la questione ai giudici di merito ove necessario. - Su altre questioni (confisca, aggravanti di mafia, dosimetria) la Cassazione ha confermato le valutazioni di merito o ritenuto le censure infondate/o aspecifiche. In sintesi: decisione mista con prevalente esito favorevole al resistente sul merito delle prove, ma con annullamento limitato e rinvio riguardante soltanto la determinazione della pena per alcuni imputati per carenza motivazionale sull'applicazione della legge n.69/2015.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

    Confermata la necessità, per l'accusa, di dimostrare l'esistenza dell'associazione nel periodo indicato in imputazione; la Cassazione precisa che, in contestazioni "chiuse", l'accusa deve indicare un criterio per fissare la data finale e che l'applicazione della disciplina post 14/6/2015 richiede adeguata motivazione sulla persistenza dell'associazione fino alla data indicata.

  • art. 416-bis, comma 1 e comma 6 c.p. (aggravanti/partecipazione e agevolazione mafiosa)

    I giudici di merito possono riconoscere aggravanti di natura mafiosa sulla base di elementi concreti (disponibilità di armi, investimenti, incarichi interni); la Cassazione richiede motivazione puntuale ma ha ritenuto non manifestamente illogiche le valutazioni dei giudici di merito nella maggior parte dei casi esaminati.

  • legge 27 maggio 2015, n.69

    Ha inasprito il trattamento sanzionatorio per l'art. 416-bis. La Corte chiarisce che, quando l'imputazione è in forma "chiusa" e abbraccia un arco temporale che comprende la novella, l'accusa deve almeno dedurre che l'associazione perdurava fino alla data indicata; in mancanza di adeguata motivazione la determinazione della pena deve essere riesaminata.

  • art. 81 c.p. (continuazione)

    Deve essere motivato con precisione quali fatti e quali episodi determinano l'aumento per continuazione; omissioni motivazionali su questo punto possono giustificare censure (come ritenuto in relazione a Gueli).

  • art. 240-bis c.p. (confisca allargata)

    La presunzione di provenienza illecita dei beni da parte dell'associato deve essere valutata entro un criterio di ragionevolezza temporale: sequestri o acquisizioni molto anteriori rispetto al periodo di adesione richiedono adeguata motivazione e indagini patrimoniali.

  • art. 41-bis L. n.354/1975

    Rilevato in motivazione in relazione alla detenzione e ai contatti post-arresto; la Corte osserva che lo stato detentivo non esclude in automatico la persistenza della partecipazione al sodalizio, salvo prova contraria (recesso o mancanza di contatti).

  • art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)

    Richiesto adeguato riferimento ai criteri soggettivi e oggettivi per giustificare pene pari o superiori al minimo/medio edittale; la Corte ha ritenuto in alcuni casi adempiuto l'onere motivazionale richiamando la personalità del condannato e la gravità dei fatti.

  • art. 507 c.p.p. (rinnovazione dibattimentale / richieste difesa)

    La Corte di merito deve valutare la rilevanza e la necessità delle prove richieste per la rinnovazione; il rigetto è legittimo se manca incompletezza dell'informazione probatoria o se la prova richiesta non appare decisiva ex ante.

  • art. 192 c.p.p. (valutazione della prova orale e documentale)

    I giudici devono valutare le contraddizioni e i riscontri delle dichiarazioni dei testi; in sede di legittimità non è possibile riesaminare liberamente i fatti salvo vizio di motivazione specifico o travisamento rilevante, e salvo che il giudice d'appello abbia introdotto nuovo materiale probatorio non valutato in primo grado.

  • art. 438 c.p.p. (impugnazione di provvedimenti giurisdizionali ex artt. precedenti)

    Viene richiamato in relazione alla valutazione dei motivi di impugnazione relativi a provvedimenti preliminari (es. rigetto di ammissione al rito abbreviato condizionato); la Corte richiede specificità nella censura della motivazione del rigetto.

Massime di principio

  • Quando l'imputazione mafiosa è formulata in forma "chiusa" con termine finale esplicitato, l'accusa deve motivare la scelta della data finale e dare elementi sulla persistenza dell'associazione fino a quella data se si vuole applicare una normativa sopravvenuta più grave (es. legge n.69/2015).
  • La mera detenzione dell'imputato non comporta automaticamente la cessazione della sua partecipazione al sodalizio: il recesso deve essere allegato e (se invocato) provato dal difensore, salvo assenza di contatti o elementi contrari.
  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; motivi generici o meri rilanci dell'appello sono spesso inammissibili o infondati.
  • La valutazione dell'attendibilità dei collaboratori e l'interpretazione delle intercettazioni sono attività di merito difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo manifesta illogicità, mancanza di motivazione o travisamento della prova rilevante.
  • Se si contesta la utilizzabilità di una prova (es. dichiarazioni acquisite senza consenso), il ricorrente deve dimostrare l'incidenza dell'eventuale esclusione sulla "prova di resistenza" (ossia che senza quell'elemento il giudizio non reggerebbe).
  • Per la confisca allargata è necessario rispettare il criterio di ragionevolezza temporale: beni acquistati molti anni prima dell'ingresso nell'associazione richiedono indagini patrimoniali e motivazione puntuale.
  • La quantificazione della pena (art.133 c.p.) e la scelta di applicare aumenti per continuazione (art.81 c.p.) richiedono motivazione puntuale su quali episodi concorrono alla continuazione e sulla sussistenza dei criteri normativi.
  • Nelle richieste di ammissione al rito abbreviato condizionato la prova domandata deve risultare in concreto necessaria, nuova e decisiva: il rigetto è legittimo quando la prova richiesta non appare realmente integrativa o decisiva.

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