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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38750/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (decreto G.i.p. 18/04/2023; decreto del Tribunale 25/07/2023). Il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.115/2002 (artt. 99, comma 4; 79, comma 3; 96, comma 2) e illogicità della motivazione, sostenendo che la propria dichiarazione sostitutiva attestante il reddito era conforme ai requisiti e che il G.i.p. e il Tribunale avevano illegittimamente rigettato l'istanza basandosi su una mera incredulità circa l'assenza totale di reddito senza effettuare gli accertamenti previsti dalla normativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato e rinviando per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fondato il rigetto su un dubbio sulla veridicità dell'autodichiarazione senza procedere agli accertamenti previsti (richiesta di integrazione documentale e/o trasmissione alla Guardia di Finanza) e senza motivazione ancorata ai parametri normativi (tenore di vita, condizioni personali e familiari, attività economiche). La Corte ha richiamato la tutela costituzionale del diritto al patrocinio a spese dello Stato e la necessità che il giudizio negativo sia supportato da "fondati motivi" e da accertamenti specifici.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 3

    Attribuisce al giudice il potere di chiedere integrazioni documentali alla parte e stabilisce che l'inammissibilità può essere pronunciata solo in caso di mancata collaborazione; la Corte rileva che tale potere deve essere effettivamente esercitato prima di rigettare l'istanza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2

    Consente al magistrato di respingere l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni reddituali previste, tenendo conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte; la Corte sottolinea che il rigetto richiede accertamenti specifici e motivazione ancorata a questi parametri.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76

    Definisce i parametri reddituali e la fonte da cui ottenere il reddito (ultima dichiarazione dei redditi); la Corte osserva che l'autodichiarazione è ammessa e, soprattutto sotto certe soglie, sostituisce la documentazione che non è obbligatoria.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 93 e ss.

    Disciplina il procedimento per l'ammissione al patrocinio nel processo penale e le modalità di accertamento da parte del giudice; la Corte richiama l'insieme delle regole procedurali che impongono al giudice di svolgere verifiche concrete prima del rigetto.

  • Costituzione, art. 24, comma 3

    Richiama il valore costituzionale del diritto di difesa e l'obbligo dello Stato di assicurare l'effettività del diritto di difesa ai non abbienti mediante il patrocinio a spese dello Stato; la Corte sottolinea che questo diritto ha nucleo inviolabile e impone tutela rigorosa.

  • Costituzione, art. 3, comma 2

    art. 3, secondo comma Cost.

    Impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano l'effettività dei diritti; la Corte collega questa disposizione alla finalità del patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • L'autodichiarazione del richiedente il gratuito patrocinio ha efficacia probatoria rilevante: non è sufficiente la mera incredulità del giudice per rigettare l'istanza.
  • Il giudice può respingere l'istanza solo se sussistono "fondati motivi" e tali motivi devono essere motivati con riferimento ai parametri di cui all'art. 96 (tenore di vita, condizioni personali e familiari, attività economiche); la valutazione deve basarsi su accertamenti concreti.
  • Prima di rigettare per manifesta incompletezza o falsità, il giudice deve utilizzare gli strumenti procedurali previsti: richiesta di integrazione documentale ex art. 79 e, se necessario, trasmissione alla Guardia di Finanza per le verifiche.
  • In sede di opposizione al rigetto l'ufficio giudicante ha gli stessi poteri di verifica e non può decidere solo sullo stato degli atti se ciò vanifica lo scopo del procedimento di tutela dei non abbienti.
  • La tutela del diritto al patrocinio a spese dello Stato si inserisce nel quadro costituzionale del diritto di difesa e dell'eguaglianza sostanziale: le restrizioni devono essere interpretate rigorosamente e secondo le procedure previste dal legislatore.
  • Se il giudice fonda il rigetto su presunzioni o valutazioni generiche senza accertamenti, la decisione è annullabile e il procedimento va rinviato per nuovo esame motivato e, se del caso, istruttorio.

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