Cassazione Penale, Sentenza n. 38755/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 633 c.p., sostenendo che, pur essendo l'iniziale invasione avvenuta in buona fede, la successiva permanenza/occupazione delle condotte dopo la sentenza civile n. 1805/2013 e dopo l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione dimostrerebbe la consapevolezza dell'altruità del bene e il dolo specifico richiesto dalla norma. In sostanza il ricorrente contesta che il giudice di merito abbia erroneamente escluso il dolo nonostante i provvedimenti giudiziali che imponevano la rimozione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'assoluzione di Bernardini Mauro per carenza del dolo specifico. La motivazione richiamata rileva che il reato di invasione/occupazione è di natura permanente e va valutato unitariamente: l'iniziale comportamento invasivo risultava sorretto da buona fede, e gli elementi di prova non consentivano di dimostrare in modo certo la consapevolezza dell'altruità del bene e l'intento di occupazione arbitraria richiesto per la fattispecie. La Corte ha inoltre affermato che la semplice contestazione della legittimità dell'occupazione da parte dell'avente diritto, e la conoscenza successiva di provvedimenti civili che ne dichiarano l'illegittimità, non sono di per sé sufficienti a fondare il dolo specifico richiesto dall'art. 633 c.p.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
delitto di invasione di terreni o edifici
il reato ha natura permanente; la nozione di "invasione" riguarda l'introduzione "arbitraria" ("contra ius") in mancanza di diritto d'accesso; il dolo specifico richiede la consapevolezza dell'altruità del bene e la finalità di occupare o trarne profitto, non si desume automaticamente dalla mera conoscenza dell'illegittimità
Sentenza civile Tribunale n. 1805 del 09/10/2013
provvedimento che ingiungeva la rimozione delle condotte
fatto rilevante ai fini di valutazione probatoria ma non idoneo, di per sé, a dimostrare il dolo specifico richiesto per la fattispecie penale
Ordinanza del Giudice dell'esecuzione
determinava le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare
ulteriore elemento di contesto processuale che attesta l'illegittimità civile della sistemazione, ma non sostituisce la prova richiesta in ambito penale circa la consapevolezza e l'intenzione dell'agente
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019
richiama la natura permanente del reato e la distinzione tra invasione e permanenza/occupazione nel tempo; supporta il principio che la prosecuzione dopo sentenza di condanna costituisce nuova ipotesi incriminatrice
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Rv. 270701
rimarcata la composizione del dolo specifico, che richiede la consapevolezza dell'altruità del bene; anche in quel caso la prova della consapevolezza non risultò convincente
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 14799 del 24/01/2003, Rv. 226432
afferma che la sola consapevolezza dell'illegittimità non è sufficiente per configurare il dolo specifico dell'art. 633 c.p.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 2592 del 17/11/2005, Rv. 232856
conferma che occorre un "quid pluris" per ritenere sussistente il dolo specifico oltre alla mera conoscenza dell'illegittimità
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 44902 del 30/10/2008, Rv. 241968
ulteriore richiamo a consolidati principi interpretativi sull'elemento soggettivo richiesto dal delitto di invasione/occupazione
Massime di principio
- Per il reato di invasione/occupazione ex art. 633 c.p. è necessario il dolo specifico: la consapevolezza dell'altruità del bene e l'intenzione di occupare o trarne profitto; la sola conoscenza dell'illegittimità non basta.
- La natura permanente del reato impone di valutare l'occupazione unitariamente nel tempo: l'iniziale buona fede può incidere sulla valutazione dell'elemento soggettivo anche se la permanenza prosegue.
- Provvedimenti civili che dichiarano l'illegittimità della condotta (sentenze o ordinanze esecutive) costituiscono elementi di fatto rilevanti ma non automatizzano la configurazione del dolo penale; serve prova aggiuntiva che l'agente volesse deliberatamente occupare nonostante la consapevolezza dell'altruità.
- In situazioni analoghe il pubblico ministero ha l'onere di dimostrare il "quid pluris" oltre la mera contestazione civile: elementi probatori diretti o indiziari che attestino la volontà specifica di occupare.
- Il giudice deve motivare la valutazione complessiva della condotta nel suo sviluppo temporale e non limitarsi a confrontare singoli atti o provvedimenti civili con la situazione penale.
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