Cassazione Penale, Sentenza n. 38757/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 5-bis della legge n. 689/1981 (introdotto dall'art. 71 del d.lgs. n.159/2022). Il ricorrente censurava il rigetto, disposto dal GIP, della richiesta effettuata in udienza di sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sostenendo che l'esistenza di precedenti penali non avrebbe dovuto precludere la sostituzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva deve essere espressamente congiunta all'accordo e non alternativa; nella fattispecie il verbale dimostra solo un mero consenso in udienza e non un inserimento della sostituzione nell'accordo. Inoltre la Corte ha ritenuto corretto il rigetto operato dal GIP richiamando i precedenti penali del ricorrente come elemento idoneo a negare il beneficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5-bis legge n. 689/1981
Disciplina i presupposti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive; nella sentenza è stato considerato nell'ambito del controllo di ammissibilità della sostituzione della pena detentiva.
art. 71 d.lgs. n. 159/2022
Norma che ha introdotto l'art. 5-bis della legge 689/1981; citata come fonte dell'istituto invocato dal ricorrente.
art. 444 c.p.p.
Prevede la riduzione 'premiale' della pena fino a un terzo nel patteggiamento; la Corte ricorda che tale riduzione non concerne direttamente le sanzioni sostitutive, le quali vanno valutate e applicate rispetto alla pena detentiva determinata concretamente e nei limiti della legge 689/1981.
art. 133 c.p.
Contiene i criteri per la determinazione della pena e i relativi indici prognostici; la Corte richiama che la valutazione della sussistenza dei presupposti per la sostituzione è legata ai criteri di cui all'art. 133, per cui precedenti penali possono legittimamente indurre il giudice a negare la sostituzione.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione.
Massime di principio
- In sede di patteggiamento la richiesta di sanzione sostitutiva della pena detentiva deve essere espressamente formulata e inclusa nell'accordo; un mero consenso verbale in udienza non equivale all'inserimento della sostituzione nel patto.
- La richiesta di sostituzione della pena è congiunta alla domanda di applicazione della pena e non alternativa: spetta al giudice verificare sempre l'ammissibilità della sostituzione.
- Il giudice può negare la sostituzione in base ad elementi prognostici (art. 133 c.p.), compresi precedenti penali, senza dover fornire ragioni eccessivamente analitiche oltre a quelle indicate.
- Impugnazioni che non rispettano i presupposti procedurali o sostanziali sono spesso dichiarate inammissibili e possono comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamenti alla cassa delle ammende se non sussiste colpa grave nella presentazione del ricorso.
- Per ottenere la sostituzione è opportuno che la difesa esponga in modo motivato i criteri favorevoli ex art. 133 c.p. (personalità, condotta, precedenti, vita familiare e lavorativa) per contrastare eventuali rilievi sui precedenti penali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38750/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38751/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38752/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38755/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38756/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38758/2024 del 22/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →