Cassazione Penale, Sentenza n. 38751/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il Giudice unico l'aveva rigettata per mancata indicazione del codice fiscale (quello indicato risultava ricavato tramite applicativo online) e per mancata integrazione documentale da parte del difensore; il Tribunale di Milano in sede di reclamo confermò il rigetto rilevando anche l'assenza di un domicilio fiscale stabile in Italia che impediva i controlli reddituali. Il ricorrente ha dedotto in cassazione violazione dell'art.6, comma 2, D.P.R. n.605/1973 e vizio di motivazione, sostenendo che per il soggetto non residente l'obbligo del codice fiscale si adempie fornendo i dati di cui all'art.4 e il domicilio all'estero, e che i dati erano stati allegati e autocertificati; inoltre ha richiamato la possibilità che il giudice verifichi d'ufficio il codice fiscale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato l'art.79 del DPR n.115/2002, l'art.6, comma 2, e l'art.4 del DPR n.605/1973 e la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n.144/2004), statuendo che per lo straniero non residente l'indicazione del codice fiscale non è obbligatoria se sono forniti i dati previsti dall'art.4 e il domicilio o sede legale all'estero. Ha precisato che resta obbligatoria l'allegazione del reddito come risultante dall'ultima dichiarazione del paese di residenza (art.76 DPR 115/2002). Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Presidente del Tribunale di Milano per nuovo esame.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.79
prevede, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbienti, l'indicazione del codice fiscale
l'art.79 richiede l'indicazione del codice fiscale per l'istanza di patrocinio a spese dello Stato, ma va interpretato congiuntamente alle disposizioni sul codice fiscale dei non residenti (DPR 605/1973)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, art.6, comma 2
l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art.4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero
per i non residenti l'assenza del codice fiscale si compensa con la fornitura dei dati anagrafici previsti dall'art.4 e con l'indicazione del domicilio all'estero
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, art.4, primo comma, lett. a)
richiede, ai fini dell'attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, esclusivamente i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale
i dati elencati sono sufficienti per l'attribuzione del codice fiscale e, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, possono sostituire l'indicazione del codice fiscale per il non residente
Corte Costituzionale, sentenza n.144 del 2004
interpretazione costituzionale della disciplina del codice fiscale per gli stranieri: l'indicazione del domicilio nel paese estero puo' essere sufficiente in luogo del codice fiscale
conferma che, in relazione all'ammissibilità dell'istanza di patrocinio, lo straniero non residente non deve necessariamente fornire un codice fiscale italiano se fornisce i dati previsti dalla normativa
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.76
prevede l'obbligo di allegare alla istanza il reddito prodotto come risultante dall'ultima dichiarazione presentata nel paese di residenza
anche quando il codice fiscale non sia indicato per i non residenti, resta l'obbligo di provare il reddito mediante la dichiarazione del paese di residenza
Massime di principio
- Per i cittadini stranieri non residenti l'assenza del codice fiscale italiano non comporta automaticamente l'inammissibilità della domanda di patrocinio a spese dello Stato se sono forniti i dati anagrafici previsti dall'art.4 e il domicilio o sede legale all'estero (art.6, comma 2 DPR 605/1973).
- Il giudice non deve rigettare l'istanza per un mero difetto formale relativo al codice fiscale quando il richiedente abbia fornito i dati sostitutivi previsti dalla normativa; va valutata la completezza sostanziale della documentazione.
- Resta obbligatorio allegare la prova del reddito come risultante dall'ultima dichiarazione del paese di residenza (art.76 DPR 115/2002); l'accertamento reddituale deve poter essere effettuato anche su base documentale estera.
- Se mancano elementi essenziali il giudice può chiedere integrazioni, ma deve tener conto della possibilità per il non residente di adempiere tramite l'indicazione del domicilio estero e dei dati anagrafici piuttosto che richiedere necessariamente il codice fiscale italiano.
- In situazioni analoghe, gli operatori devono privilegiare un'interpretazione sostanziale e non eccessivamente formalistica delle regole di ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato, verificando anche l'opportunità di acquisire d'ufficio informazioni identificative quando possibile.
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