Cassazione Civile, Ordinanza n. 02446/2025 del 01/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La Regione Basilicata ha proposto ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. contro una sentenza del Consiglio di Stato che, accogliendo l'appello di alcuni avvocati, aveva annullato le disposizioni di un regolamento regionale sull'organizzazione e il funzionamento della Giunta relative all'avvocatura regionale, in particolare gli artt. 17 e 19. La Regione ha dedotto due motivi, entrambi qualificati come eccesso di potere giurisdizionale: con il primo ha sostenuto che il Consiglio di Stato avrebbe invaso la sfera riservata alla P.A. e travalicato i limiti esterni della giurisdizione amministrativa, interferendo con il potere regionale di autorganizzazione e negando la configurabilità dell'ufficio speciale dell'avvocatura regionale secondo il modello scelto dall'ente; con il secondo ha lamentato che il giudice amministrativo avrebbe invaso la discrezionalità del legislatore, interpretando in modo illegittimo la disciplina statale e regionale sull'autonomia e indipendenza dell'avvocatura pubblica e sul requisito della stabile costituzione di un ufficio legale. I controricorrenti hanno eccepito, in via pregiudiziale, la formazione del giudicato sulla giurisdizione e l'omessa indicazione di tutte le parti del giudizio di appello.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha respinto le eccezioni preliminari dei controricorrenti, ritenendo insussistente un giudicato sulla giurisdizione e non decisiva l'omissione di alcuni nominativi nell'epigrafe del ricorso, poiché il ricorso era comunque rivolto contro la sentenza di appello e regolarmente notificato anche agli intervenienti. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione: i motivi non denunciavano un vero superamento dei limiti esterni della giurisdizione, ma contestavano l'interpretazione e la valutazione del quadro normativo compiute dal Consiglio di Stato in sede di sindacato di legittimità sul regolamento regionale. La Corte ha ribadito che il ricorso ex art. 362 c.p.c. consente solo di far valere l'eccesso di potere giurisdizionale nei limiti esterni, non anche errori interpretativi o di giudizio del giudice speciale. La Regione è stata condannata alle spese, al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice amministrativo è ammissibile solo per denunciare il superamento dei limiti esterni della giurisdizione, non per censurare il modo in cui la giurisdizione è stata esercitata
art. 111 Cost.
l'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale si sostituisce al legislatore creando una norma inesistente, non quando interpreta una disposizione anche in modo estensivo o analogico
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di invasione della sfera amministrativa
art. 103 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di eccesso di potere giurisdizionale
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di eccesso di potere giurisdizionale
art. 117 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di invasione delle competenze regionali
artt. 4 e 7 c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010)
richiamati dalla ricorrente come norme sul riparto e sui limiti della giurisdizione amministrativa
art. 23 della legge n. 247/2012
richiamato dalla ricorrente come disciplina dell'avvocatura pubblica e del requisito dell'ufficio legale stabile
artt. 1 e 2 della L.R. n. 29/2019
richiamati dalla ricorrente a sostegno del modello organizzativo regionale
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la declaratoria di inammissibilità
applicato per la condanna al pagamento di somme in favore dei controricorrenti e della Cassa delle ammende
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza
richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato
Regolamento regionale Basilicata n. 1/2021
oggetto del sindacato di legittimità del Consiglio di Stato, annullato per incompatibilità con i principi di autonomia e indipendenza dell'avvocatura pubblica
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. avverso le sentenze del giudice amministrativo è ammissibile soltanto per denunciare un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale, ossia il superamento dei limiti esterni della giurisdizione, e non per censurare errori di interpretazione o di applicazione della norma.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale l'attività del giudice amministrativo che, nel giudicare sulla legittimità di un atto regolamentare, interpreti la normativa statale o regionale di riferimento e valuti la compatibilità del modello organizzativo dell'ente con i principi di legge.
- L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa si configura solo quando il giudice speciale si attribuisce un potere creativo di norme inesistenti; non quando la censura riguarda l'interpretazione, anche ampia o analogica, di una disposizione esistente.
- La deduzione di un giudicato sulla giurisdizione richiede che la questione attenga effettivamente al riparto di giurisdizione; se invece il ricorrente lamenta soltanto il modo in cui il giudice di appello ha esercitato la giurisdizione, non si forma un giudicato preclusivo su quel profilo.
- L'omessa indicazione nell'epigrafe del ricorso di alcune parti già presenti nel giudizio di appello non determina inammissibilità quando il gravame è comunque chiaramente rivolto contro la sentenza che le riguarda e il ricorso è stato notificato anche a esse.
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