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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02407/2025 del 01/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (commissario straordinario)

La controversia

Le società, coinvolte in un ampio contenzioso con una banca posta in amministrazione straordinaria, avevano chiamato in causa anche il commissario straordinario della banca, assumendone una responsabilità personale per avere dolosamente negato l'esistenza di un accordo su cui esse fondavano le proprie pretese. Il Tribunale aveva separato la causa, rigettato la domanda contro il commissario e condannato le attrici sia alle spese sia a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte d'appello aveva respinto il gravame. In cassazione le società deducevano, con un unico motivo, violazione dell'art. 96 c.p.c. e omessa valutazione di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso manifesta infondatezza e abuso del processo e che non vi sarebbe stata pretestuosità o temerarietà dell'azione nei confronti del commissario, anche perché la vicenda sarebbe stata connessa/pregiudiziale rispetto alla lite con la banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si fondava solo sulla manifesta infondatezza della pretesa, ma anche su plurimi elementi di temerarietà e pretestuosità dell'azione: impropria estensione alla persona fisica di pretese che riguardavano la banca, mancata prova di un illecito doloso o gravemente colposo personale del commissario, assenza di un danno chiaramente individuato diverso dalle spese di lite, e mancata richiesta dell'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia prevista per le azioni civili contro i commissari. La Corte ha inoltre condannato le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità processuale aggravata può essere mantenuta quando l'azione presenti plurimi profili di temerarietà e pretestuosità; il motivo di ricorso che non si confronti con tale ratio è inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La controversia è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 72 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993)

    Per le azioni civili contro i commissari delle banche in amministrazione straordinaria è richiesta la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia; tale previsione evidenzia il rischio di uso strumentale delle azioni e integra un autonomo indice di temerarietà.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di esito sfavorevole del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a criticare un passaggio marginale o non decisivo della motivazione.
  • La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere ravvisata quando l'azione presenti elementi oggettivi di temerarietà, quali la proposizione della domanda contro un soggetto che non sia titolare del rapporto sostanziale dedotto, la mancanza di allegazione e prova di un illecito personale e l'assenza di un danno diverso dalle spese di lite.
  • L'azione civile contro il commissario straordinario di una banca non può essere trattata come accessoria o automaticamente collegata alla controversia con la banca: la responsabilità personale richiede la prova di un illecito proprio del commissario, distinto dall'eventuale inadempimento imputabile all'ente amministrato.
  • La mancata richiesta di un'autorizzazione preventiva prevista dalla legge per agire contro organi di una procedura speciale costituisce un indice specifico di temerarietà dell'azione e non può essere elusa qualificando i fatti come estranei alle funzioni svolte, se ciò finirebbe per svuotare di contenuto la norma autorizzativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimentoResponsabilità della PAConto correnteMutuo
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaResponsabilità precontrattualeNullità

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