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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02406/2025 del 01/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito in forza di fideiussioni prestate a garanzia del debito di una società poi fallita. I garanti opposero il decreto contestando il debito principale sotto vari profili, deducendo inoltre l'annullabilità delle fideiussioni per vizio del consenso e la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. In appello venne anche prospettata la nullità parziale delle fideiussioni perché conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale. La Corte d'appello rigettò il gravame, rilevando che la nullità parziale delle clausole non comportava invalidità dell'intera fideiussione e che, per applicare l'art. 1957 c.c., mancava comunque la tempestiva allegazione del fatto storico decisivo, cioè la mancata o tardiva attivazione del creditore nei confronti della debitrice principale entro il termine semestrale. Con il ricorso per cassazione i fideiussori dedussero, con il primo motivo, violazione dell'art. 1957 c.c. per non aver la Corte territoriale applicato la decadenza del creditore conseguente alla nullità della clausola derogatoria; con il secondo motivo censurarono il momento da cui far decorrere il termine semestrale di decadenza, sostenendo che esso dovesse essere calcolato dalla presentazione della domanda di concordato preventivo e non dalla dichiarazione di fallimento della debitrice principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, fondata non già sull'interpretazione dell'art. 1957 c.c. ma sulla mancata allegazione tempestiva del fatto costitutivo della decadenza del creditore. Ha inoltre osservato che la nullità della clausola derogatoria non determina l'invalidità della fideiussione, ma solo la sostituzione automatica della clausola con la disciplina legale, il cui operare in concreto richiede l'allegazione del mancato tempestivo esercizio dell'azione da parte del creditore. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una ratio decidendi aggiuntiva e meramente rafforzativa della sentenza di appello, che aveva comunque già fondato il rigetto sull'assenza della necessaria allegazione fattuale. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difese della parte intimata; disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    semesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita

    La disciplina della decadenza del creditore dalla garanzia opera solo se sia allegato e provato il mancato tempestivo esercizio dell'azione verso il debitore principale entro il termine legale; la nullità della clausola di deroga non basta da sola a fondare l'eccezione.

  • art. 1374 c.c.

    La clausola nulla viene sostituita dalla disciplina legale del contratto, secondo integrazione automatica del regolamento negoziale.

  • art. 55, comma 2, r.d. 267/1942

    La Corte d'appello ha richiamato la scadenza delle obbligazioni conseguente al fallimento per escludere comunque la decadenza ex art. 1957 c.c.

  • art. 169, r.d. 267/1942

    È stato evocato dai ricorrenti in relazione all'effetto della domanda di concordato preventivo sulla scadenza delle obbligazioni pecuniarie.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    I motivi sono stati formulati come censure per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In ragione dell'inammissibilità del ricorso, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La nullità parziale di una fideiussione conforme a schema anticoncorrenziale non travolge l'intero contratto, ma determina solo la sostituzione della clausola nulla con la disciplina legale corrispondente.
  • Per invocare la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. non è sufficiente richiamare in astratto la norma: occorre allegare tempestivamente il fatto storico della mancata o tardiva iniziativa contro il debitore principale entro il termine di legge.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, specialmente quando la decisione di merito sia fondata su una ragione autonoma non efficacemente censurata.
  • Una ratio decidendi espressa solo ad abundantiam non è idonea a superare la statuizione principale già sufficiente a sorreggere la decisione, se il ricorso non attacca quest'ultima.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniConcordato preventivoLiquidazione giudiziale
RamiContrattiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiNullitàOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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