Cassazione Civile, Ordinanza n. 02410/2025 del 01/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente sanitario)
La controversia
La controversia nasceva da due decreti ingiuntivi ottenuti dalla società di factoring quale cessionaria di crediti maturati da una casa di cura convenzionata per prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali. L’azienda sanitaria aveva proposto opposizione monitoria e i decreti erano stati revocati perché i giudici di merito avevano ritenuto non provata, da parte del creditore, l’effettiva spettanza delle somme richieste: i contratti di convenzione subordinavano infatti il pagamento a precisi adempimenti documentali, alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni, al rispetto dei budget assegnati e, per alcune prestazioni, alla non inappropriatezza del ricovero. In cassazione la società ricorrente deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse invertito l’onere della prova, trascurando documenti già prodotti dall’azienda sanitaria e applicando erroneamente il principio di non contestazione. Secondo la ricorrente, il credito non sarebbe stato contestato nella sua esistenza, alcuni mandati di pagamento dimostrerebbero il riconoscimento di parte delle somme, e i pagamenti effettuati riguarderebbero poste diverse da quelle oggetto dei decreti ingiuntivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di norme processuali e sull’onere della prova, miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa lettura dei documenti e delle risultanze istruttorie già valutate dai giudici di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove acquisite fuori dai limiti legali, o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non invece per contestare la valutazione del materiale probatorio. Poiché le doglianze insistevano solo sull’apprezzamento di fatto dell’assolvimento dell’onere probatorio e sulla lettura dei documenti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come norma sull’onere della prova; la Corte ha ritenuto che le doglianze, in realtà, non denunciassero una vera inversione dell’onere probatorio ma una contestazione dell’apprezzamento di merito delle prove.
richiamato dalla ricorrente in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha ricondotto le censure a una richiesta di riesame del merito.
la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, o attribuisce efficacia di prova legale a elementi non aventi tale valore; non per contestare la valutazione delle prove.
non consente di censurare in cassazione la semplice valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, salvo i casi di uso improprio delle prove legali o di considerazione come prove legali di elementi che non lo sono.
richiamato come parametro formale dei motivi, ma le doglianze sono state qualificate come inammissibili perché dirette al riesame del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
indicato come base per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura apparentemente formale sull’onere della prova o sulla violazione delle norme processuali in una richiesta di nuovo esame del merito e dei documenti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito utilizzi prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali, o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non quando si contesti la mera valutazione del materiale probatorio.
- L’apprezzamento dei fatti e delle prove appartiene al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, salvo il controllo sulla coerenza logico-giuridica della motivazione nei limiti oggi consentiti.
- Quando il credito azionato dipende da specifiche condizioni contrattuali di documentazione, verifica e rispetto dei limiti di spesa, incombe al creditore dimostrare la ricorrenza di tali presupposti.
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