Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02408/2025 del 01/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il mutuatario aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo l'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio per asserita violazione delle soglie antiusura, sia con riferimento agli interessi corrispettivi sia con riferimento agli interessi moratori. Il Tribunale di Catania aveva respinto la domanda e la Corte d'Appello di Catania aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1815 c.c. per la negata usurarietà degli interessi corrispettivi; con il secondo ha dedotto violazione della L. n. 108/1996, dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. per l'errato procedimento di calcolo del tasso soglia usura degli interessi di mora. La banca ha resistito con controricorso eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, allegando che la sentenza d'appello era stata notificata il 19.2.2021 e che il ricorso era stato notificato solo il 7.5.2021, oltre il termine breve di sessanta giorni.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha accolto l'eccezione preliminare della banca e ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il ricorso è stato notificato 77 giorni dopo la notificazione della sentenza impugnata, quindi oltre il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1815 c.c.

    con riferimento alla denegazione del superamento del tasso soglia usura

    è richiamato come norma posta a fondamento della domanda di nullità parziale per usura, ma la Corte non ne esamina il contenuto perché il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.

  • L. n. 108/1996

    è evocata nel secondo motivo in tema di usura e calcolo del tasso soglia, ma non viene esaminata nel merito.

  • art. 644 c.p.

    è richiamato nel secondo motivo quale parametro della disciplina antiusura, senza scrutinio di merito.

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    termine breve di sessanta giorni

    disciplinano il termine breve per impugnare; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché notificato oltre tale termine dalla notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata sia stata regolarmente notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di sessanta giorni previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c.; la proposizione oltre tale termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'accertamento della tardività del ricorso preclude qualsiasi esame dei motivi di merito, anche quando questi investano questioni sostanziali rilevanti come l'usura nei contratti di mutuo.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e può trovare applicazione il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieMutuoRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.