Cassazione Civile, Ordinanza n. 02408/2025 del 01/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il mutuatario aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo l'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio per asserita violazione delle soglie antiusura, sia con riferimento agli interessi corrispettivi sia con riferimento agli interessi moratori. Il Tribunale di Catania aveva respinto la domanda e la Corte d'Appello di Catania aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1815 c.c. per la negata usurarietà degli interessi corrispettivi; con il secondo ha dedotto violazione della L. n. 108/1996, dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. per l'errato procedimento di calcolo del tasso soglia usura degli interessi di mora. La banca ha resistito con controricorso eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, allegando che la sentenza d'appello era stata notificata il 19.2.2021 e che il ricorso era stato notificato solo il 7.5.2021, oltre il termine breve di sessanta giorni.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha accolto l'eccezione preliminare della banca e ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il ricorso è stato notificato 77 giorni dopo la notificazione della sentenza impugnata, quindi oltre il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1815 c.c.
con riferimento alla denegazione del superamento del tasso soglia usura
è richiamato come norma posta a fondamento della domanda di nullità parziale per usura, ma la Corte non ne esamina il contenuto perché il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.
L. n. 108/1996
è evocata nel secondo motivo in tema di usura e calcolo del tasso soglia, ma non viene esaminata nel merito.
art. 644 c.p.
è richiamato nel secondo motivo quale parametro della disciplina antiusura, senza scrutinio di merito.
artt. 325 e 326 c.p.c.
termine breve di sessanta giorni
disciplinano il termine breve per impugnare; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché notificato oltre tale termine dalla notificazione della sentenza impugnata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata sia stata regolarmente notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di sessanta giorni previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c.; la proposizione oltre tale termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'accertamento della tardività del ricorso preclude qualsiasi esame dei motivi di merito, anche quando questi investano questioni sostanziali rilevanti come l'usura nei contratti di mutuo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e può trovare applicazione il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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