Cassazione Civile, Ordinanza n. 02409/2025 del 01/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa commerciale)
La controversia
Una società aveva stipulato, insieme alla precedente licenziataria del marchio e alla nuova licenziataria esclusiva, una scrittura privata relativa alla gestione di una fornitura di calze a marchio Umbro già ordinata a produttori extra UE. Secondo l’attrice, la nuova licenziataria aveva autorizzato il completamento della produzione e si era resa disponibile al riacquisto dell’invenduto alle condizioni pattuite nel gennaio 2018; successivamente, però, avrebbe rifiutato la consegna della merce e subordinato il riacquisto a un forte ribasso del prezzo e ad altre condizioni, impedendo l’esecuzione dell’accordo. La società attrice chiedeva quindi il risarcimento dei danni e lamentava anche il mancato riconoscimento dell’obbligo di riacquisto. La convenuta resisteva, eccependo inoltre l’incompetenza della sezione ordinaria per asserita connessione con diritti di marchio e proponendo domanda riconvenzionale per royalties dovute in base alla scrittura privata. In appello veniva contestata la qualificazione del contratto come mero accordo quadro, l’interpretazione della volontà negoziale, la mancata valutazione di alcune e-mail asseritamente confessorie e la contraddittorietà della motivazione; in cassazione venivano dedotti quattro motivi: incompetenza della sezione specializzata, violazione delle regole ermeneutiche contrattuali, omesso esame di documenti e vizi motivazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. quanto alla tempestiva eccezione di incompetenza e, comunque, infondato nel merito perché la domanda di pagamento delle royalties non richiedeva l’accertamento, neppure incidentale, di un diritto di proprietà industriale: la competenza delle sezioni specializzate va verificata sulla base della domanda proposta e della causa petendi, non delle contestazioni difensive. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorso si limitava a contrapporre una propria interpretazione del contratto a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per la presenza di doppia conforme, per la violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. sui documenti richiamati e perché la censura mirava al riesame del merito. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, perché prospettava un vizio di contraddittorietà della motivazione non più deducibile e, comunque, la lettura della scrittura come accordo quadro non era logicamente incompatibile con il riconoscimento di specifici obblighi contrattuali. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
viene richiamato come base del ricorso introduttivo in primo grado con rito sommario di cognizione.
art. 703 c.p.c.
viene richiamato in relazione all’ordinanza resa dal tribunale e poi impugnata.
art. 134, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 30/2005
la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sussiste solo quando la controversia interferisca, anche indirettamente, con l’esercizio del diritto di proprietà industriale; nel caso concreto, la mera domanda di pagamento di royalties non era sufficiente.
art. 360 c.p.c.
è richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali.
artt. 1362 c.c.
il ricorrente deve indicare specificamente in che modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali di interpretazione del contratto.
artt. 1363 c.c.
richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici contrattuali come parametro della censura.
artt. 1366 c.c.
richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici contrattuali come parametro della censura.
artt. 1367 c.c.
il giudice, nel dubbio, deve interpretare le clausole in modo da attribuire loro un effetto; la doglianza non può risolversi in una mera diversa lettura del contratto.
art. 1371 c.c.
in caso di persistente oscurità del significato, l’interprete deve ricercare un equo bilanciamento degli interessi delle parti.
artt. 115 c.p.c.
richiamato per contestare l’omessa valutazione dei documenti prodotti e delle risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito.
artt. 2730 c.c.
richiamato in tema di confessione, per sostenere che alcune e-mail avessero valore confessori.
art. 2735 c.c.
richiamato in tema di confessione giudiziale o stragiudiziale, invocato per le missive della controparte.
art. 132, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione contraddittoria non è più deducibile nei termini prospettati dalla ricorrente; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 366 n. 6 c.p.c.
impone l’indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione ha determinato l’inammissibilità di più motivi.
art. 4 d.lgs. n. 231/2002
richiamato per gli interessi moratori riconosciuti sulla somma oggetto della domanda riconvenzionale.
art. 5 d.lgs. n. 231/2002
richiamato per gli interessi moratori riconosciuti sulla somma oggetto della domanda riconvenzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa va stabilita in base alla domanda e alla causa petendi originarie; non basta che la controversia abbia un riflesso economico collegato a un marchio o a un diritto di privativa se non occorre alcun accertamento, anche solo incidentale, sul relativo diritto.
- La domanda di pagamento di royalties fondata su un contratto di licenza non radica di per sé la competenza specialistica se la controversia non investe l’esistenza, la titolarità o l’uso del diritto di proprietà industriale in termini controversi.
- Nel ricorso per cassazione per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del contratto: occorre indicare specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e come il giudice se ne sia discostato.
- La valutazione circa la qualificazione del negozio e la comune intenzione delle parti è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti dell’errore di diritto o dell’omesso esame nei rigorosi limiti consentiti.
- In presenza di doppia conforme e di censure che mirano al riesame del merito documentale, il motivo è inammissibile se non vengono indicati in modo preciso gli atti e i documenti su cui si fonda la doglianza.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto come semplice contraddittorietà della decisione quando la lettura del contratto consente di individuare obblighi specifici e di escluderne altri sulla base dell’interpretazione della volontà negoziale.
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