Cassazione Civile, Sentenza n. 2529/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva accertato la simulazione della cessione d'azienda (dalla società semplice alla s.r.l.) e l'esistenza di un unico centro di imputazione datoriale, con conseguente nullità per ritorsione del licenziamento intimato a Muraca. Le censure dei ricorrenti investivano profili di diritto processuale (presunto vizio di giudicato interno, divieto di ius novorum in appello, omesso esame di fatti decisivi, violazione del principio di non contestazione), della disciplina delle successioni societarie e della prova presuntiva della simulazione, nonché la tempestività delle impugnazioni e la configurabilità della ritorsività del licenziamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi (principale e incidentale). Ha confermato la valutazione di merito della Corte d'Appello: la cessione era simulata, sussisteva un unico centro di imputazione formato dagli eredi e dalle società collegate, e il licenziamento era ritorsivo e quindi nullo. Ne sono conseguite la reintegrazione del lavoratore, la condanna solidale al pagamento delle retribuzioni fino alla reintegra e al versamento dei contributi, oltre alle spese processuali. La Cassazione ha inoltre affermato l'ammissibilità e l'efficacia degli atti di impugnazione notificati alla società semplice formalmente cancellata all'esito della ricostruzione fattuale sulla continuazione dell'attività e sulla simulazione.
Norme richiamate
La cancellazione dal registro delle imprese può essere 'annullata' (cancellazione della cancellazione) se è provata la continuazione operativa della società dopo la cancellazione; ciò giustifica considerare la società non estinta ai fini delle obbligazioni e dei rapporti giuridici.
Limiti di sindacato della Cassazione: molte censure che impugnano la valutazione dei fatti e della prova sono inammissibili; sono sindacabili in cassazione solo specifici vizi di diritto o di motivazione individuati dall'art. 360.
Gli atti di impugnazione del licenziamento possono essere efficaci anche se notificati alla sede di una società di persone formalmente cancellata se, in base alla ricostruzione probatoria, la società ha di fatto continuato l'attività o si è verificato un fenomeno successorio che trasferisce i rapporti ai soci.
art. 18 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
La reintegrazione è misura applicabile quando il licenziamento è dichiarato nullo per ritorsività; la Corte d'Appello può disporre la reintegrazione anche se nel giudizio di merito è stata esclusa la cessazione dell'attività aziendale.
Per qualificare il rapporto come subordinato e per estendere obbligazioni ad altri soggetti occorre valutare gli indici di subordinazione e, nel caso di più entità, l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro sulla base di criteri (unicità organizzativa, integrazione delle attività, coordinamento tecnico-amministrativo, utilizzazione contemporanea della prestazione).
In assenza di prova di liquidazione pro quota, gli eredi possono essere considerati continuatori della società di persone, con responsabilità per i debiti sociali; qui la Corte ha ritenuto coerente l'accertamento della prosecuzione della responsabilità.
Il principio di non contestazione non impedisce al giudice di merito, se dalle prove emerge il contrario, di pervenire a un diverso accertamento; la Cassazione richiama il limite al riesame dei fatti in sede di legittimità.
Richiamata la presunzione di solidarietà nelle obbligazioni con pluralità di debitori: quando emerge un unico centro di imputazione, tutti i fruitori dell'attività possono essere ritenuti responsabili solidalmente.
Cass. S.U. n. 6070/2013 (giurisprudenza)
Principio secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese estingue la società salvo prova dinamica della continuazione dell'operatività; la Corte di merito può accertare la simulazione e la continuazione e quindi 'annullare' gli effetti della cancellazione.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina in via di merito la valutazione delle prove: se la Corte d'appello offre motivazione congrua e logica, le dispute fattuali sulla simulazione o sulla continuità aziendale non sono sindacabili in cassazione.
- Se è provata la simulazione di una cessione d'azienda e l'esistenza di un unico centro di imputazione, i soci o altri soggetti del centro possono essere ritenuti solidalmente responsabili e gli atti (licenziamento, notifiche) sono efficaci anche se formalmente diretti a una società cancellata.
- La tempestività delle impugnazioni e degli atti stragiudiziali può essere valutata alla luce della ricostruzione fattuale della continuità dell'impresa: la notifica a una società formalmente estinta può produrre effetti se dimostrata la sua operatività o la successione nei rapporti.
- La prova della simulazione è possibile per presunzioni purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito può fondare su tali elementi una ricostruzione che, se motivata, resiste al controllo di legittimità.
- In caso di contestazione sulla ritorsività del licenziamento l'onere probatorio grava sul lavoratore ma il giudice può valorizzare l'insieme degli elementi acquisiti, anche quelli che dimostrano la simulazione societaria, per accertare il motivo illecito del recesso.
- In sede di appello non è vietato estendere le conseguenze giuridiche (per es. condanna dei soci) se sono il naturale corollario dell'accertamento di fatti nuovi o differenti emersi in secondo grado, specie quando la responsabilità dei soci di società di persone è illimitata.
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