Cassazione Civile, Sentenza n. 2526/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a un licenziamento ritenuto ritorsivo e alla presunta simulazione della cessione d'azienda del 19/7/2011 dalla societas semplice (s.s.) Fernando Cimino alla s.r.l. Fernando Cimino. I ricorrenti contestavano l'accertamento della Corte d'Appello che aveva ritenuto simulata la cessione, l'esistenza di un unico centro di imputazione datoriale (persone fisiche ed entità giuridiche collegate) e, in conseguenza, la nullità del licenziamento intimato il 21/3/2012 con conseguente reintegrazione e risarcimento del lavoratore (Vincenzo Muraca). I ricorrenti deducevano inoltre vizi di motivazione, violazioni di norme processuali e di diritto sostanziale, l'irricevibilità o l'inesistenza di responsabilità dei soci per eventi successivi alla cancellazione della societas semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (principale e incidentale). Ha confermato che la Corte d'Appello aveva correttamente accertato la simulazione della cessione di azienda e l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, con la conseguente applicazione della responsabilità solidale dei soci e dei successori. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi dei ricorrenti quando miravano a una rivalutazione dei fatti di merito o a trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo terzo grado di merito. Ha altresì affermato la tempestività delle impugnazioni notificate anche presso la sede della societas semplice cancellata, in ragione della simulazione e della continuazione di fatto dell'attività. Conseguentemente la pronuncia di reintegrazione e di condanna al pagamento delle retribuzioni e contributi (in solido) è stata confermata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio in cassazione e al versamento del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 337 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio dell'unicità del processo pregiudicante: la sospensione del giudizio pregiudicato è facoltativa quando la causa pregiudicante non è passata in giudicato; la Corte ha dato rilievo alla priorità di notifica del primo ricorso.
art. 282 c.p.c.
Usato nel quadro della disciplina processuale per spiegare che le impugnazioni successive al primo si convertono in ricorsi incidentali e non ostacolano la decisione del giudice di merito che procede.
art. 360 c.p.c.
Norma che individua i motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato molte censure inammissibili poiché miravano a riesaminare fatti di merito o a mescolare profili di diritto e motivazione non compatibili.
art. 2191 c.c.
Richiamato in relazione alla possibile 'cancellazione della cancellazione' della societas semplice: la continuazione dell'operatività societaria dopo la cancellazione giustifica il superamento dell'effetto dichiarativo della cancellazione.
art. 2284 c.c.
Applicato per affermare che, in assenza di prova di liquidazione pro quota, gli eredi possono essere considerati proseguire l'attività sociale e assumere obbligazioni della società estinta.
art. 1294 c.c.
Richiamato per la presunzione di solidarietà tra più debitori quando dalla legge o dal titolo non risulti diversamente; utilizzato per giustificare la responsabilità solidale dei soggetti nel "centro di imputazione".
art. 2094 c.c.
Norma sulla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato: la Corte ha ritenuto che la valutazione degli elementi indiziari per riscontrare subordinazione sia questione di fatto valutabile dal giudice di merito, sindacabile in Cassazione nei limiti previsti.
legge n. 604/1966, art. 6
Richiamata in tema di impugnativa del licenziamento: la Corte ha ritenuto tempestive le impugnazioni anche se notificate alla societas semplice formalmente cancellata, in presenza di simulazione e continuazione di fatto dell'attività.
legge n. 300/1970, art. 18
Riferita alla tutela reintegratoria del lavoratore: la Corte ha confermato la reintegrazione disposta in quanto è stata accertata la nullità del licenziamento per ritorsività.
legge n. 108/1990, art. 4
Richiamata dalle parti ma la Corte non ha ritenuto che la giurisprudenza applicata disapplicasse la possibilità di realizzare un'impresa agricola su terreno altrui; la questione è stata trattata come valutazione di merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al potere del giudice di merito di valutare le prove; le censure basate su presunta violazione sono state respinte come tentativi di rinnovare il giudizio di merito.
art. 115, 116 c.p.c.
Usati per discutere il principio di non contestazione e l'onere della prova: la Corte ha ricordato che il giudice di merito può comunque rivedere fatti alla luce delle prove acquisite.
art. 2829 c.c./art. 2909 c.c. (citati nel testo)
Più norme civili richiamate nel quadro delle censure sulla prova e sulla trasmissione dei beni sociali; la Corte ha trattato tali riferimenti come profili di diritto che non consentivano la rinnovazione dei fatti di merito in sede di legittimità.
Massime di principio
- Se viene provata la simulazione di una cessione d'azienda (cancellazione apparente e contemporanea costituzione di altro soggetto), il giudice può ritenere che l'attività sia proseguita di fatto e disporre la "cancellazione della cancellazione", estendendo la responsabilità agli eredi o ai soci in quanto centro di imputazione unico.
- La notifica di impugnazioni o tentativi di conciliazione alla sede di una societas semplice formalmente cancellata può essere efficace se è accertata la continuazione di fatto dell'attività e la simulazione della trasformazione societaria.
- La reintegrazione per licenziamento nullo o ritorsivo è ordinabile quando il lavoratore dimostra, anche per presunzioni fondate su indizi gravi, precisi e concordanti, la natura ritorsiva del recesso; il giudice di merito può valutare globalmente gli elementi probatori.
- In Cassazione è limitato il controllo sui fatti: i motivi che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio sono in gran parte inammissibili; le censure devono colpire errori di diritto o vizietà specifiche della motivazione.
- Quando vi sia un collegamento economico-funzionale tra imprese, non basta tale collegamento per estendere obblighi di un rapporto di lavoro a tutte le entità: è necessaria la prova di un unico centro di imputazione (unicità organizzativa, integrazione delle attività, coordinamento tecnico/amministrativo, utilizzazione contemporanea della prestazione).
- Il principio dell'unicità del processo comporta che le impugnazioni successive al primo ricorso si convertono in incidentali; la priorità di notifica è rilevante ai fini dell'assetto processuale.
- La mancata impugnazione di affermazioni di fatto in primo grado non impedisce al giudice di appello di riformare tali accertamenti se sulla base della valutazione complessiva delle prove emerge diversa ricostruzione.
- In presenza di una sentenza di merito ben motivata, la Cassazione non ammette censure che si limitino ad esprimere il dissenso sulla valutazione delle prove senza indicare un errore di diritto o una palese illogicità della motivazione.
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