Cassazione Civile, Sentenza n. 2501/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che, riformando il tribunale, aveva rigettato la domanda di Marilena Bontate volta ad ottenere l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato con Sicilia Digitale S.p.A. in data 21/01/2014 e la conseguente conversione del contratto a tempo indeterminato. La Corte d'appello aveva altresì valutato la legittimità del termine e l'impossibilità di conversione per effetto della natura di società partecipata dalla Regione Sicilia e dell'applicabilità del divieto previsto dall'art. 18, co. 2-bis del d.l. n. 112/2008 conv. in legge n. 133/2008.
La decisione
Il ricorrente ha depositato, nelle more del giudizio, atto di rinuncia telematico al ricorso in seguito ad un accordo conciliativo tra le parti. La Corte di Cassazione, richiamando l'art. 390 e ss. c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, non ha pronunciato sulle questioni di merito e non ha disposto alcun addebito di spese. Inoltre la Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 ritenendo tale sanzione applicabile solo alle impugnazioni inammissibili originariamente e non alle sopravvenute estinzioni per rinuncia; la Corte ha richiamato precedenti (Cass. nn. 2226/2014, 13636/2015, 3288/2018, 14782/2018) a sostegno di tale interpretazione.
Norme richiamate
art. 390 e segg. c.p.c.
Regolano gli effetti della rinuncia e dell'estinzione del giudizio: la rinuncia del ricorrente determina l'estinzione della causa e l'impossibilità di decisione sulle questioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Prevede un ulteriore contributo unificato volto a sanzionare impugnazioni dilatorie o pretestuose; la Corte ha interpretato la norma come applicabile alle impugnazioni inammissibili originariamente, ma non alle estinzioni sopravvenute per rinuncia/accordo conciliativo.
art. 18, co. 2-bis, d.l. n. 112/2008 conv. in legge n. 133/2008
Norma citata dalla Corte d'appello per escludere la conversione del rapporto nei confronti di società partecipate dalla Regione; nella sentenza di Cassazione è richiamata solo quale fatto valutato dalla Corte d'appello (non è stata decisa dalla Cassazione a causa dell'estinzione).
Giurisprudenza Cassazione: nn. 2226/2014, 13636/2015, 3288/2018, 14782/2018
Precedenti richiamati per affermare che il contributo aggiuntivo dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 mira a sanzionare impugnazioni inammissibili originarie e non si applica alle rinunce sopravvenute che determinano l'estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia del ricorrente nelle more del processo determina l'estinzione della causa ai sensi dell'art. 390 e ss. c.p.c.; la Corte non decide più sul merito delle questioni inizialmente dedotte.
- Un accordo conciliativo tra le parti può giustificare la rinuncia e dunque l'estinzione del giudizio: consigliabile depositare tempestivamente atto di rinuncia telematico per formalizzare l'estinzione.
- L'aggravio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 è volto a scoraggiare impugnazioni ab origine infondate o dilatorie; non si applica quando l'estinzione è sopravvenuta per rinuncia/accordo e non per inammissibilità originaria dell'impugnazione.
- In caso di estinzione per rinuncia non c'è decisione sulle questioni di merito e pertanto permangono le valutazioni delle precedenti decisioni di merito (salvo diverso accordo tra le parti).
- Prima di rinunciare è opportuno valutare gli effetti pratici dell'accordo (es. aspetti economici, futura azionabilità dei diritti) in quanto la rinuncia estingue il processo e impedisce una pronuncia di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 26 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2488/2024 del 26/01/2024
- Sentenza lavoro · 26 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2516/2024 del 26/01/2024
- Sentenza lavoro · 26 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2526/2024 del 26/01/2024
- Sentenza lavoro · 26 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2529/2024 del 26/01/2024
- Sentenza lavoro · 26 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2542/2024 del 26/01/2024
- Sentenza lavoro · 23 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2274/2024 del 23/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →