Cassazione Civile, Sentenza n. 2542/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza n. 2189/2022 del Tribunale di Bari che, in sede di opposizione secondo il rito previsto dall'art. 1, commi 47 e ss., legge n. 92/2012, aveva confermato l'ordinanza della fase sommaria che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Gravina contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli il 23/12/2019. Il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 159/2011, artt. 40 e 56 ss., e grave travisamento dell'interpretazione della norma applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo assorbente: il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione (e compiuto ricorso per saltum) invece del rimedio specifico previsto dal rito Fornero, ossia il reclamo alla Corte d'Appello contro la sentenza di primo grado pronunciata in sede di opposizione alla fase sommaria. La Corte ha ritenuto che il processo speciale disciplinato dalla legge n. 92/2012 esclude l'applicabilità delle regole generali del codice di procedura civile in materia di impugnazioni ordinarie e che il ricorso per cassazione per saltum è ammissibile solo se vi è un accordo tra le parti e la sentenza è appellabile; nel caso di specie non sussisteva tale accordo. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (e alla rifusione in favore della resistente di € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge) e gli è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero)
art. 1, commi 47 ss.; art. 1, comma 49; art. 1, comma 51; art. 1, comma 58
Il rito speciale stabilisce un procedimento bifasico in primo grado (fase sommaria e fase di cognizione piena) e prevede rimedi specifici: opposizione contro i provvedimenti sommari e reclamo alla Corte d'Appello contro la sentenza che conclude la fase di opposizione. Tale disciplina esclude l'applicabilità automatica degli istituti ordinari di impugnazione e impedisce l'impugnazione in Cassazione per saltum salvo i casi e le condizioni previste dal codice.
Norme invocate dal ricorrente nella censura sostanziale (violazione e falsa applicazione), ma la Corte non ha esaminato il merito perché ha deciso per inammissibilità procedurale. Le disposizioni sono citate quale sfondo normativo della materia sostanziale, non oggetto della decisione di ammissibilità.
art. 360, comma 2; art. 359; artt. 414 e ss.
L'art. 360, comma 2 (ricorso per saltum) è applicabile solo in relazione a 'sentenza appellabile' e richiede accordo tra le parti per ovviare al mancato esercizio dell'appello. L'art. 359 e le norme sugli artt. 414 e ss. non trovano applicazione automatica nel rito speciale della legge 92/2012 in assenza di rinvio. In sostanza le norme ordinarie non suppliscono se il rito speciale prevede rimedi diversi.
Costituzione della Repubblica Italiana
L'art. 111, comma 7, consente il ricorso per cassazione straordinario solo quando la legge non prevede o limita il ricorso per cassazione; non può essere usato per aggirare la possibilità di appello prevista dalla legge, quindi non autorizza il ricorso per cassazione quando esiste un rimedio d'appello specifico.
Norma richiamata in ordine agli aspetti contributivi: la Corte ha rilevato e dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione principale, ove dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi disciplinati dalla legge n. 92/2012 il rito è speciale e bifasico: le impugnazioni sono regolate dalla stessa legge. Contro provvedimenti sommari e le ordinanze della fase sommaria è esperibile l'opposizione; contro la sentenza che definisce l'opposizione è previsto il reclamo alla Corte d'Appello.
- Non è possibile sostituire il rimedio speciale previsto dalla legge n. 92/2012 con un ricorso per cassazione ordinario o un 'ricorso per saltum', salvo che vi sia un accordo espresso tra le parti e la sentenza sia appellabile secondo i requisiti previsti dall'art. 360, comma 2, c.p.c.
- L'accordo tra le parti per rinunciare a un grado di giudizio (per proporre ricorso per saltum) deve essere personale, specifico e riferirsi a una sentenza effettivamente appellabile; la mera volontà di impugnare direttamente in Cassazione non è sufficiente.
- Se la legge speciale prevede un rimedio d'appello, il ricorso per cassazione è escluso: la Corte di legittimità non entra nel merito quando sussiste un'eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di rito.
- La proposizione di un rimedio procedurale errato (es. ricorso per cassazione anziché reclamo) espone la parte alla declaratoria di inammissibilità e alla condanna alle spese del giudizio di cassazione, inclusi eventuali contributi unificati supplementari.
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