Cassazione Civile, Ordinanza n. 03750/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società aveva agito contro il proprio avvocato per ottenerne l'accertamento della responsabilità professionale e il risarcimento dei danni, deducendo che l'assistenza prestata in una vicenda relativa a rapporti di appalto non fosse stata diligente; in subordine aveva chiesto la compensazione tra crediti. Il professionista si era difeso e aveva domandato in via riconvenzionale il pagamento del residuo compenso, oltre a chiamare in garanzia la propria assicurazione per essere tenuto indenne in caso di soccombenza. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria e accolto solo parzialmente la riconvenzionale sul compenso; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto fondata in parte la pretesa risarcitoria della cliente, condannando il professionista alla restituzione di quanto già percepito per l'attività svolta e al risarcimento dei danni, con manleva della compagnia assicuratrice. In Cassazione il professionista ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente collocato nel settembre 2006 il conferimento dell'incarico professionale, senza che ciò risultasse dagli atti e senza considerare la mancata contestazione della diversa data da lui prospettata (dicembre 2006), con conseguente vizio nell'accertamento della cronologia dell'incarico e nell'applicazione dell'onere della prova. Con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2226 c.c., 115 c.p.c. e 40-41 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse illogicamente ritenuto che, se l'avvocato avesse consigliato tempestivamente un accertamento tecnico preventivo, gli esiti delle successive controversie sarebbero stati favorevoli alla cliente, e che la transazione poi intervenuta tra le parti avesse invece interrotto il nesso causale tra l'asserita omissione professionale e il danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che il controricorso della società cliente era inammissibile per difetto di procura speciale. Quanto ai motivi del ricorso, ha ritenuto i primi due inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza: il ricorrente si era limitato ad affermare che la domanda avversaria non avrebbe indicato la data del conferimento dell'incarico e che i fatti da lui allegati non sarebbero stati tempestivamente contestati, senza riportare il contenuto degli atti processuali necessari a verificare tali assunti; inoltre le censure tendevano, in sostanza, a contestare un accertamento di fatto della Corte d'appello, quindi non sindacabile nei termini dedotti. Anche il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente inammissibile, perché risolto in una valutazione fattuale sull'incidenza della transazione tra le parti e, comunque, eccentrico rispetto alla censura proposta, dato che la lite principale era stata definita proprio dalla transazione. La Corte ha infine dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura che invochi l'uso processuale delle risultanze istruttorie e della non contestazione deve essere specifica e autosufficiente; non può tradursi in una generica contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La deduzione di violazione del principio di libera valutazione delle prove non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
La doglianza sul riparto dell'onere probatorio è inammissibile se, in realtà, mira a contestare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
I motivi di ricorso ex cassazione devono essere formulati in modo coerente e specifico; non è consentito utilizzare i vizi denunciati per sollecitare una rivalutazione del merito o per censurare in modo generico l'accertamento di fatto.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito perché la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamati dal ricorrente per contestare il nesso causale; la Corte ha ritenuto la censura fattualmente orientata e quindi inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come base del calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Richiamato dalla compagnia assicuratrice nel giudizio di merito in subordine alla contestazione della copertura, ma non oggetto di decisione della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure che denunciano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. sono inammissibili se non individuano con precisione gli atti e le risultanze processuali da cui deriverebbe l'errore, limitandosi a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico, della sua decisività e del momento processuale in cui esso è stato introdotto; non basta affermare genericamente che il giudice abbia ignorato una diversa versione della vicenda.
- La contestazione del nesso causale tra condotta professionale e danno non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito, specie quando la censura dipenda dall'apprezzamento di circostanze fattuali come la transazione intervenuta tra le parti.
- Quando la lite di merito sia stata definita da una transazione, è incoerente prospettare, in sede di ricorso, l'esito dei giudizi non più celebrati come parametro del danno, se la censura non si confronta con l'effetto estintivo o modificativo dell'accordo.
- Il difetto di procura speciale nel controricorso determina l'inammissibilità dell'atto difensivo della parte intimata.
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