Cassazione Penale, Sentenza n. 30327/2025 del 05/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Agrigento (24/12/2024) per il rinvenimento, il 21/12/2024, di armi e munizioni (anche da guerra e clandestine) occultate in due bidoni in un'area attigua a un fondo di proprietà dell'indagato in contrada Fondacazzo (Agrigento), nonché di due cartucce calibro 7,62 rinvenute nell'abitazione. La difesa ha contestato la riconducibilità delle armi al ricorrente (luogo accessibile a chiunque, assenza di collegamento diretto), la mancanza di autonoma valutazione del giudice rispetto alla richiesta del PM e l'insussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento neutralizzato dal sequestro; assenza di attualità del pericolo di reiterazione; alternativa meno afflittiva non adeguata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione del GIP e del Tribunale del riesame che avevano dato conto di un giudizio critico e autonomo (pur potendo richiamare per relationem la richiesta del PM) valorizzando plurimi indizi: prossimità dell'occultamento al fondo di proprietà dell'indagato, apertura nella recinzione e sentiero battuto che conduceva al luogo, bidoni di identica foggia rinvenuti nel fondo dell'indagato, munizioni trovate nell'abitazione, frequenza del fondo da parte dell'indagato e difficoltà di accesso al sito che rendeva plausibile la disponibilità e custodia delle armi. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la decisione che ha escluso la adeguatezza degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) alla luce della pericolosità dell'arsenale rinvenuto, della personalità e dei precedenti e dei contatti con soggetti indagati in altri procedimenti; la valutazione sull'adeguatezza delle misure è rimessa al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo illogicità evidente. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiamata nella qualificazione giuridica dei reati contestati (circostanza rilevante ai fini della gravità della condotta)
Norme richiamate per la configurazione di illeciti relativi a porti e detenzione di armi/esplosivi specifici
Norme su armi e relative sanzioni utilizzate nella qualificazione dei fatti
Richiamato in relazione al reato di ricettazione addebitato all'indagato
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Criterio della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza richiesto per la custodia cautelare
art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis, cod. proc. pen.
art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis
Regole sulla motivazione e sull'obbligo di considerare le deduzioni difensive nelle ordinanze emesse inaudita altera parte; la Corte precisa l'ambito di applicazione della nullità prevista
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Individuazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione della condotta) rilevanti per l'applicazione delle misure
Norma richiamata con riferimento all'ipotesi di applicazione di misure meno afflittive (sostituzione della misura cautelare)
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato fra le norme processuali contestate in tema di motivazione/valutazioni del giudice
Richiamata per la nozione di 'attualità' del pericolo di recidiva quale requisito essenziale nella valutazione prognostica delle esigenze cautelari
Massime di principio
- La presenza di armi o munizioni occultate in prossimità di una proprietà dell'indagato, unitamente a elementi concreti di collegamento (varco nella recinzione, sentiero battuto, contenitori analoghi rinvenuti nella proprietà, munizioni nell'abitazione), può costituire un quadro indiziario idoneo a giustificare la custodia cautelare in carcere per il rischio collegato alla pericolosità dell'arsenale.
- Il giudice che applica una misura cautelare può richiamare la richiesta del PM per relationem, ma deve manifestare un'apprezzabile valutazione autonoma e critica degli elementi, mostrando perché ritiene sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari; tale motivazione non richiede la riscrittura integrale delle argomentazioni del PM.
- La conferma della misura da parte del Tribunale del riesame non richiede la stessa estesa autonoma rielaborazione richiesta al giudice che dispone la misura inaudita altera parte; il sindacato di legittimità controlla l'assenza di illogicità manifeste e la correttezza delle ragioni giuridiche adottate.
- Il sequestro degli oggetti (neutralizzazione del rischio di inquinamento probatorio) non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari, poiché il giudice valuta anche il pericolo di reiterazione e la pericolosità complessiva degli elementi di fatto.
- Le scelte tra misure (carcere vs arresti domiciliari con controllo elettronico) sono valutazioni di merito affidate al giudice del riesame e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie; chi invoca una misura meno afflittiva deve proporre elementi concreti che ne dimostrino l'adeguatezza rispetto ai rischi indicati.
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