Cassazione Penale, Sentenza n. 30316/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 353-bis c.p. relativa a una gara per l'acquisto di notebook indetta dall'Istituto Vittorino da Feltre. Le censure principali: 1) vizi di motivazione e violazione di legge sulla valutazione probatoria delle intercettazioni (sostengono che la conversazione padre-figlia non dimostra accordo collusivo e può essere spiegata con l'assistenza informatica prestata dalla figlia al padre); 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) per il limitato valore dell'appalto; 3) errata determinazione della pena base e richiesta di fissarla al minimo edittale; 4) diniego del beneficio della non menzione; 5) (per Nisi) mancata argomentazione sulla sua consapevolezza dell'accordo e sull'elemento psicologico del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondate e inammissibili le censure meramente confutative sulla interpretazione della conversazione intercorsa tra la ricorrente e il padre: i giudici di merito hanno motivatamente individuato nella conversazione la prova dell'accordo collusivo sui requisiti del bando e sul termine/orario di presentazione delle offerte, e hanno evidenziato che il padre ha eseguito pedissequamente le indicazioni della figlia. La Corte ha ricordato che il reato di cui all'art. 353-bis c.p. è reato di pericolo e non richiede che il bando sia effettivamente modificato in modo da condizionare la scelta del contraente. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis è stata respinta per la mancata dimostrazione della tenue entità del fatto: la Corte territoriale ha motivato la rilevanza dell'offesa in ragione del valore del bando, delle modalità della condotta (gestione familiare della cosa pubblica) e dell'assenza di segni di ravvedimento. Quanto alla pena, la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito: la pena base è stata fissata sotto la metà dell'intervallo edittale e quindi non è richiesta una motivazione particolarmente analitica; la Corte ha altresì ritenuto proporzionato il trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto e alla personalità degli imputati. Il diniego del beneficio della non menzione è stato ritenuto non meritevole di accoglimento. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 353-bis cod. pen.
Il reato è qualificato come reato di pericolo a tutela dell'interesse dell'amministrazione pubblica alla libertà della procedura di scelta del contraente: non occorre provare che il bando sia stato effettivamente modificato o che la scelta del contraente sia stata concretamente condizionata, basta che la correttezza della procedura sia stata concretamente messa in pericolo; le comunicazioni intercettate possono provare l'accordo collusivo sui requisiti e sui termini del bando.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la causa di non punibilità per tenuità del fatto; per essere applicata è richiesta una valutazione concreto-critica che rilevi l'esiguità dell'offesa, la modalità e le circostanze; la Corte ha ritenuto che nel caso il valore dell'appalto, le modalità e l'assenza di ravvedimento escludessero la tenuità.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena (concorrenza di circostanze, gravita del fatto, personalità dell'imputato ecc.). La Corte ha ricordato che, quando la pena base è inferiore alla metà dell'intervallo edittale, non è necessaria una motivazione analitica particolarmente dettagliata sul calcolo della pena.
Massime di principio
- Nel reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) è sufficiente provare che la correttezza della procedura di gara è stata concretamente messa in pericolo; non è necessario dimostrare che il bando sia stato effettivamente modificato o che la scelta del contraente sia stata concretamente condizionata.
- Le intercettazioni, se valutate con motivazione adeguata, possono costituire prova dell'accordo collusivo: le argomentazioni difensive che propongono interpretazioni alternative del contenuto delle conversazioni sono tipicamente considerate censura di merito se non confutano specificamente la motivazione dei giudici di merito.
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede un'analisi concreta e comparata di valore dell'offerta, modalità dell'azione e condotta complessiva dell'autore; l'esiguità del valore da sola è spesso insufficiente se emergono profili di gestione impropria o assenza di ravvedimento.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità; quando la pena base è fissata in misura inferiore alla metà dell'intervallo edittale non è richiesta una motivazione dettagliatissima, mentre una motivazione più articolata è necessaria se la pena supera notevolmente la media edittale.
- Per ottenere il beneficio della non menzione o altre attenuazioni occorre formulare censure specifiche e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; censure generiche o meramente ripetitive sono frequentemente inammissibili o rigettate.
- In giudizio di cassazione non è consentito sostituire alla valutazione probatoria dei giudici di merito una diversa interpretazione non supportata da errori logico-giuridici nella motivazione: le doglianze che si limitano a proporre un'alternativa interpretativa sono di regola inammissibili.
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