Cassazione Penale, Sentenza n. 30307/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Oliva Castrese era stato condannato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri (detenzione ai fini di vendita di gr. 240) in base agli artt. 291‑bis, comma 2, e 296, comma 1, del DPR n. 43/1973; ha impugnato sostenendo che, per effetto della legge (d.lgs.) 26 settembre 2024, n. 141 e del principio dell'art. 2 cod. pen., la sua condotta non è più prevista dalla legge come reato e pertanto la sentenza dovesse essere annullata senza rinvio
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la riforma operata dal d.lgs. 141/2024 abbia trasformato in illecito amministrativo (art. 84, comma 2) la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a 15 kg convenzionali, salvo il caso in cui ricorrano le aggravanti di cui all'art. 85. Nel caso concreto la quantità era di 240 g e non risultavano aggravanti; perciò la condotta è divenuta penalmente irrilevante. In applicazione dell'art. 2, secondo comma, cod. pen., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli
Norme richiamate
art. 2 cod. pen.
nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali
applicazione del principio di retroattività favorevole della legge penale: se la fattispecie è depenalizzata dalla legge posteriore la condanna va annullata senza rinvio e cessano gli effetti penali
DPR n. 43/1973, artt. 291‑bis, comma 2 e 296, comma 1
norme originarie richiamate per il reato di contrabbando di tabacchi; nel caso concreto la fattispecie originariamente contestata si riferiva a questi articoli ma la riforma successiva ha reso la fattispecie non più penalmente rilevante per le piccole quantità
D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, art. 84, comma 2
ha riclassificato come illecito amministrativo la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a 15 kg convenzionali; la Corte ha applicato questa disposizione alla fattispecie (240 g)
D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, art. 85
contiene le aggravanti che consentono di mantenere la rilevanza penale; la sentenza ha rilevato che nel caso non ricorrono tali aggravanti
Massime di principio
- Quando una legge posteriore depenalizza una condotta si applica l'art. 2 cod. pen.: la condanna viene annullata senza rinvio e cessano gli effetti penali della sentenza
- La detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a 15 kg convenzionali è ora trattata come illecito amministrativo (art. 84, comma 2 del d.lgs. 141/2024), salvo la presenza delle aggravanti previste dall'art. 85
- In fase di controllo della rilevanza penale va sempre verificata l'esistenza delle aggravanti disciplinate dall'art. 85 del d.lgs. 141/2024: se assenti, la materia passa all'ambito amministrativo
- La presenza di recidiva da sola non basta a mantenere la rilevanza penale se la fattispecie concreta è stata depenalizzata dalla normativa successiva
- Proceduralmente, se la condotta diventa illecito amministrativo gli atti vanno trasmessi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per gli eventuali provvedimenti amministrativi conseguenti
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