Cassazione Penale, Sentenza n. 30309/2025 del 05/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, in parziale riforma del Tribunale di Prato, confermò la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 e rideterminò la pena a 6 mesi. Il ricorrente articolò sei motivi: 1) acquisizione d'ufficio di documentazione dall'Agenzia delle Entrate ex art. 507 c.p.p. senza contraddittorio e quindi inutilizzabilità della prova; 2) nullità delle ordinanze di rinnovazione istruttoria ex art. 603 e 586 c.p.p. per mancata motivazione sull'assoluta necessità delle prove; 3-4) vizio di motivazione e violazione di legge sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la condanna si basò su mere presunzioni tributarie non idonee a superare il dubbio; 5-6) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., per aver ritenuto il comportamento abituale e per non aver valutato il pagamento del debito tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: primo motivo infondato perché la documentazione acquisita fu depositata e messa a disposizione del difensore in udienza (contraddittorio concreto) e, comunque, la censura era aspecifica in relazione all'incidenza delle prove; secondo motivo infondato perché la rinnovazione istruttoria disposta era giustificata dall'incompletezza del materiale probatorio e può essere motivata in sentenza; terzo e quarto motivo inammissibili per carenza di specificità e mancato confronto critico con la motivazione impugnata; quinto e sesto motivo inammissibili: il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato con riferimento ai precedenti penali e alla personalità negativa, mentre la censura sull'art. 131-bis è generica e non confronta tutte le autonome ragioni poste a fondamento del diniego (abitualità, entità delle fatture, intensità del dolo). Conseguentemente ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma che definisce il reato tributario contestato; la Corte d'appello ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato previsto da tale disposizione.
art. 507 cod. proc. pen.
Consente al giudice l'acquisizione di atti e documenti; la Corte di Cassazione richiama la necessità che, se la prova non è acquisita nel contraddittorio, il documento può risultare inutilizzabile, salvo che sia stato effettivamente posto alle parti e discusso nel processo (contraddittorio concreto).
art. 526, comma 1 cod. proc. pen.
Principio dell'inutilizzabilità del documento acquisito nella privata conoscenza del giudice e non soggetto al contraddittorio; richiamato dalla giurisprudenza di legittimità come limite all'acquisizione senza confronto tra le parti.
art. 603 e art. 586 cod. proc. pen.
Disciplina la rinnovazione istruttoria in appello e i limiti dell'impugnabilità delle ordinanze assunte nel corso del dibattimento; la Corte ritiene legittima la rinnovazione d'ufficio per incompletezza del materiale e ammette la motivazione anche in sentenza.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale del giusto processo e del contraddittorio; la Corte valuta se vi sia stato concreto rispetto di tale diritto (nel caso, la documentazione è stata depositata alla presenza del difensore).
art. 581 cod. proc. pen.
Richiede che il ricorso per cassazione sia sufficientemente motivato e confronti le argomentazioni della decisione impugnata; la mancata specificità comporta inammissibilità.
art. 131-bis cod. pen.
Causa speciale di estinzione della punibilità (richiama la verifica di condizioni ostative quali abitualità, entità delle fatture e intensità del dolo); la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti più elementi ostativi, e la Cassazione ha ritenuto generica la censura che attacca solo un profilo della decisione.
art. 133 cod. pen.
Elenca gli elementi che il giudice considera per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto sufficiente il riferimento ai precedenti penali come elemento decisivo per negare le attenuanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, quando non si ravvisa assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per la condanna pecuniaria del ricorrente.
Sez. Un. Mannino, Sent. n. 33748 del 12/07/2005
«Resta pur sempre ineludibile, tuttavia, che il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, derivandone ex adverso, in caso di privata conoscenza del giudice non mediata dalla partecipazione dialettica delle parti alla formazione della prova, l'inutilizzabilità probatoria dello stesso ai fini della deliberazione secondo il chiaro disposto dell'art.526 comma 1 cod. proc. pen.»
Decisione delle Sezioni Unite che sottolinea l'inutilizzabilità dei documenti che non siano stati acquisiti nel contraddittorio; richiamata per valutare la regolarità dell'acquisizione documentale nel processo.
Massime di principio
- L'acquisizione di documenti da parte del giudice (ex art. 507 c.p.p.) è ammissibile solo se il materiale viene effettivamente depositato e posto in contraddittorio alla presenza della difesa; altrimenti rischia di essere inutilizzabile.
- La censura sulla inutilizzabilità di una prova deve specificare l'incidenza che l'esclusione della prova avrebbe sulla 'prova di resistenza': senza questa dimostrazione il motivo è aspecifico e inammissibile.
- La Corte d'appello può disporre la rinnovazione istruttoria (ex art. 603) anche d'ufficio per incompletezza probatoria; la motivazione può essere sviluppata in sentenza e le ordinanze istruttorie sono impugnabili con la sentenza stessa.
- Per le circostanze attenuanti generiche il giudice non deve elencare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli; è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi per la valutazione negativa (es. precedenti penali).
- La censura sull'inapplicabilità di una causa speciale di non punibilità (es. art. 131-bis) deve confrontarsi con tutte le autonome e autosufficienti ragioni poste a fondamento del diniego; criticare solo uno degli argomenti è inidoneo e porta a inammissibilità per aspecificità.
- Il ricorso per cassazione richiede un confronto argomentato e specifico con la motivazione impugnata (art. 581 c.p.p.); censure meramente polemiche o generiche vengono dichiarate inammissibili.
- In caso di ricorso inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria se non sussiste assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità (art. 616 c.p.p.).
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