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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30306/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 25/09/2024 con cui il Tribunale di Larino aveva condannato l'imputato a euro 3.500,00 di ammenda per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: (a) omissione di adeguate impalcature/precauzioni per lavori in quota (art. 122 d.lgs. 81/2008, con richiamo all'art. 81 c.p. sul concorso di norme); (b) piano operativo di sicurezza carente perché non riportava tutte le fasi lavorative, in particolare l'allestimento delle opere provvisionali (art. 89, comma 1, lett. h) d.lgs. 81/2008); (c) omissione della redazione, da persona competente, del piano montaggio, uso e smontaggio in relazione alla complessità dei ponteggi (art. 136, comma 1 d.lgs. 81/2008). L'appello (poi qualificato ricorso per cassazione) deduceva insussistenza o non addebitabilità dei fatti, non configurabilità come reato del capo c), in subordine non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., e, ulteriormente, censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e questioni relative alla sospensione condizionale della pena. In memoria aggiunta la difesa ha denunciato motivazione contraddittoria e illogica, in particolare sulla presunta non esigibilità della sorveglianza sullo spostamento della "linea vita" e ha reiterato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis.

La decisione

La Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., ritenendola inammissibile perché le doglianze sono di merito (valutazioni della responsabilità, della tenuità del fatto, delle circostanze e del trattamento sanzionatorio) e non rientrano nelle categorie di motivo previste dall'art. 606 c.p.p.; inoltre i motivi risultano non specifici e ripropongono ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito senza la necessaria correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle del ricorso. La Corte ha altresì ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale, che aveva riscontrato la posizione di garanzia del datore di lavoro, le violazioni accertate durante l'ispezione e la genericità delle difese. Ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis per carenza di domanda specifica e per la gravità non trascurabile delle violazioni. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 06/06/2025.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 81 del 2008, art. 122

    Obbligo del datore di lavoro di adottare misure tecniche e organizzative idonee a eliminare i rischi di caduta per lavori in quota; la mancata adozione integra responsabilità penale accertabile in sede istruttoria

  • d.lgs. n. 81 del 2008, art. 89, comma 1, lett. h)

    Il piano operativo di sicurezza deve contenere tutte le fasi lavorative; l'assenza di indicazione di fasi essenziali (es. allestimento opere provvisionali) costituisce vizio rilevante ai fini della responsabilità

  • d.lgs. n. 81 del 2008, art. 136, comma 1

    Per ponteggi complessi è richiesta la redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio da persona competente; l'omissione integra responsabilità del datore di lavoro

  • codice penale, art. 131-bis

    Istituto della non punibilità per tenuità del fatto: rilevante solo se richiesto e se il fatto e la colpa sono di modesta entità; nel caso la Corte ha osservato l'assenza di specifica richiesta e la non modesta gravità delle violazioni

  • codice di procedura penale, art. 568, comma 5

    Impugnazioni proposte avverso sentenze non appellabili vanno qualificate come ricorso per cassazione

  • codice di procedura penale, art. 593, comma 3

    Le sentenze di condanna alla sola ammenda sono inappellabili; l'impugnazione deve essere trattata come ricorso per cassazione

  • codice di procedura penale, art. 606

    Elenca le ragioni di cassazione; motivi meramente di fatto o di rivalutazione della prova non rientrano nelle categorie ammissibili e rendono il ricorso inammissibile

  • codice di procedura penale, art. 616

    Conseguenze della declaratoria di inammissibilità: onere delle spese del procedimento e facoltà di fissare una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha fissato euro 3.000,00

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità non esclude l'applicazione della sanzione non patrimoniale se non sussistono elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata è inappellabile (es. condanna alla sola ammenda), l'impugnazione sarà qualificata come ricorso per cassazione: i motivi devono quindi aderire alle categorie previste dall'art. 606 c.p.p. e non possono limitarsi a censure di merito
  • I ricorsi che sollevano esclusivamente questioni di fatto, valutazione della prova o responsabilità penale sono inammissibili in Cassazione se non sono ricondotti a profili di violazione di legge o vizi di motivazione manifesti e specifici
  • La mancanza di specificità e la riproposizione generica di argomentazioni già esaminate dal giudice di merito comporta l'inammissibilità per difetto di specificità; l'istante deve esplicitare il nesso critico rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata
  • L'applicazione dell'art. 131-bis (non punibilità per tenuità) richiede una richiesta specifica in sede di merito e viene esclusa quando le violazioni non appaiono di modesta gravità o sono ripetute
  • In materia di sicurezza sul lavoro il datore di lavoro ha posizione di garanzia: omissioni tecniche (piani, ponteggi, PIMUS) accertate da ispezioni e confermate da istruttoria probatoria possono reggere la condanna anche se la difesa adduce genericità e attribuzioni di responsabilità ad altri soggetti
  • In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e imporre un versamento alla Cassa delle ammende; l'onere può essere confermato salvo comprovata assenza di colpa nella proposizione del ricorso

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