Cassazione Civile, Ordinanza n. 22282/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della titolare di una ditta individuale un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2004. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP di Roma, che aveva respinto il ricorso, e poi aveva proposto appello alla CTR del Lazio, anch'esso respinto. La CTR aveva ritenuto, tra l'altro, che spettasse alla contribuente dimostrare l'estraneità all'attività d'impresa delle movimentazioni sui conti correnti intestati a persone fisiche collegate alla ditta e che non fosse provata l'esistenza dei costi da sottrarre ai maggiori ricavi accertati. Avverso la sentenza regionale la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, per avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, chiedendo la cessazione della materia del contendere o, in subordine, prendendosi atto della rinuncia al ricorso notificata all'Agenzia.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione era stata notificata alla controparte, sicché deve ritenersi raggiunto lo scopo della comunicazione previsto dall'art. 390, comma 3, c.p.c., come modificato e applicabile ratione temporis. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Quanto alle spese, ha disposto l'integrale compensazione tra le parti. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
"l'atto di rinunzia allegato ... avrebbe dovuto essere comunicato alla AGENZIA DELLE ENTRATE a cura della Cancelleria"
La rinuncia al ricorso deve essere portata a conoscenza della controparte; tuttavia, la notifica effettuata dalla parte ricorrente raggiunge comunque lo scopo della comunicazione e consente di ritenere valida la rinuncia.
"con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ."
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse è stata resa con memoria depositata nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato"
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 35, comma 6, D.Lgs. n. 149 del 2022
"applicabile ratione temporis al caso di specie"
La modifica dell'art. 390, comma 3, c.p.c. si applica al caso per il regime transitorio richiamato dalla Corte.
"come modificato dalla l. n. 197 del 2022"
Richiamata quale fonte della disciplina transitoria applicabile alla modifica dell'art. 390 c.p.c.
"raddoppio del contributo unificato"
La Corte richiama la disciplina del contributo unificato per escluderne il raddoppio nel caso concreto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, purché l'atto sia portato a sua conoscenza secondo forme idonee a garantire il raggiungimento dello scopo.
- Se la comunicazione della rinuncia prevista dalla legge è effettuata dalla parte tramite notifica e tale notifica rende certa la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il requisito formale può ritenersi comunque soddisfatto.
- L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non si applica automaticamente il raddoppio del contributo unificato.
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